17 Luglio 2018

Sul passaggio in giudicato della sentenza derivante dalla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione

di Giulia Ricci Scarica in PDF

Cass., ord. 26 febbraio 2018, n. 4515 – Pres. Tirelli – Rel. Sambito

Impugnazioni – Ricorso in appello – Inammissibilità – Decadenza dall’impugnazione – Passaggio in giudicato.

(C.p.c., artt. 324, 357, 387)

Il giudicato formatosi sul rapporto pregiudiziale a causa della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione dovuta ad un vizio insanabile è vincolante nei confronti del giudice chiamato a decidere su un rapporto dipendente in un distinto giudizio, anche se l’inammissibilità dell’impugnazione è stata dichiarata successivamente alla conclusione del giudizio avente ad oggetto il rapporto dipendente.

CASO

Due cause distinte, inerenti l’accertamento della titolarità di un credito, avevano in comune la questione pregiudiziale rappresentata dalla validità di un atto di cessione compiuto da Tizio in favore di Caio. Nel primo procedimento, il Tribunale di Roma, con sentenza del 2008, aveva dichiarato invalido l’atto di cessione ed accolto le istanze di Tizio; Caio aveva proposto ricorso in appello, che nel 2013 veniva dichiarato inammissibile.

Nell’altro procedimento, Tizio aveva agito per ottenere il riconoscimento del medesimo credito e la Corte d’appello romana, nel 2012, aveva accertato il diritto del cessionario Caio e rigettato la domanda, discostandosi dalla pronuncia di invalidità dell’atto di cessione precedentemente emessa dal Tribunale nell’altro giudizio.

Entrambe le pronunce della Corte d’appello sono state impugnate con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La S.C. ha preliminarmente riunito i procedimenti ex art. 274 c.p.c., rilevando la connessione derivante dalla comunanza della questione pregiudiziale inerente l’accertamento della validità dell’atto di cessione del credito. Seguendo l’ordine logico delle questioni, la Cassazione ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell’appello proposto da Caio nel 2008, ed ha conseguentemente rilevato il passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale. Inoltre, poiché l’inammissibilità dell’appello ha determinato la decadenza di Caio dal potere di impugnazione, la S.C. ha affermato che la Corte d’appello chiamata a decidere sulla domanda di Tizio avrebbe dovuto pronunciarsi conformemente al giudicato formatosi sulla questione pregiudiziale e, di conseguenza, avrebbe dovuto accogliere il ricorso sulla base dell’accertamento definitivo del diritto di Tizio. Per tale motivo, la S.C. ha dichiarato fondata tale impugnazione e cassato con rinvio la sentenza d’appello.

QUESTIONI

Nel nostro ordinamento il passaggio in giudicato della sentenza è individuato dall’art. 324 c.p.c. nel momento in cui questa «non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.». Di regola, fatti salvi alcuni casi espressamente previsti dalla legge (v. artt. 348 bis e ter c.p.c.), il passaggio in giudicato è determinato anche dalla declaratoria di inammissibilità (o improcedibilità) dell’impugnazione, indipendentemente dal decorso del termine, poiché la cd. consumazione o consunzione dell’impugnazione ne impedisce la riproposizione ex artt. 358 e 387 c.p.c. (Cass., sez. un., 5 aprile 2007, n. 8521; Cass., sez. un., 3 novembre 2008, n. 26373; Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, II, Roma, 1955, 154 ss.; Andrioli, Commento al codice di procedura civile, II, Napoli 1956, 489 ss.).

Nel provvedimento in epigrafe si afferma che al giudicato così formatosi avrebbe dovuto conformarsi il giudice chiamato a decidere sul rapporto dipendente, nonostante la declaratoria di inammissibilità da cui è derivata l’irretrattabilità della decisione sul rapporto pregiudiziale sia stata emessa in epoca posteriore rispetto alla decisione sul rapporto pregiudicato. Tale presa di posizione suscita notevoli perplessità, poiché implica il riconoscimento di un’efficacia di tipo retroattivo della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, dalla quale deriverebbe la retrodatazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata al momento in cui è stato proposto il ricorso inammissibile.

Tale opzione interpretativa contrasta con il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui la consumazione del potere di impugnare non deriva esclusivamente dalla proposizione di un’impugnazione inammissibile, bensì costituisce l’effetto complessivo della dichiarazione giudiziale di inammissibilità dell’impugnazione (ma anche delle dichiarazioni di improcedibilità o di estinzione per rinuncia o altra causa, v. Cass. 9 aprile 2002, n. 5045; Cass. 7 settembre 1999, n. 9475; Andrioli, Commento, II, cit., 549 ss.).

A ciò si aggiungono le perplessità derivanti dall’assenza di qualsiasi riferimento, nel provvedimento in epigrafe, all’art. 337, comma 2 c.p.c., il cui ambito di applicazione coincide con la fattispecie in esame.

Secondo il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite, infatti, la norma richiamata disciplina l’ipotesi in cui, pendenti due cause connesse per pregiudizialità tecnica, il rapporto pregiudiziale sia stato deciso con sentenza e quest’ultima venga invocata nella causa inerente il rapporto dipendente: nel caso in cui tale provvedimento sia impugnato, con un mezzo ordinario o straordinario, il giudice della causa dipendente che intenda discostarsi dal decisum della causa pregiudiziale ha l’onere di sospendere il giudizio (Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, in Riv. dir. proc., 2013, 683 ss.; Cass., ord., 18 marzo 2014, n. 6207; Cass., ord. 18 novembre 2013, n. 25890; Cass., ord. 19 settembre 2013, n. 21505; Cass., ord. 24 maggio 2013, n. 13035; Cass., 14 novembre 2012, n. 19938). Tale orientamento si fonda sull’interpretazione, autorevolmente sostenuta in dottrina, secondo cui la sentenza, seppur impugnabile, detiene una «forza naturale» idonea a vincolare il giudice chiamato a decidere sulla causa dipendente, in quanto si tratta di una concretizzazione dell’ordinamento che, a prescindere dal passaggio in giudicato, tende a divenire irretrattabile (Liebman, Efficacia e autorità della sentenza, Milano, 1935; Id., Sulla sospensione propria ed «impropria» del processo civile, in Riv. dir. proc., 1958, 156 ss.; Vocino, Considerazioni sul giudicato, Milano 1963, 48 ss., Impagnatiello, La provvisoria esecuzione e l’inibitoria nel processo civile, I, Milano 2010, 303 ss.; Fornaciari, La provvisoria efficacia delle sentenze di accertamento e costitutive: una prospettiva possessoria, in Giusto proc. civ. 2012, 385 ss.). Nel caso in cui la sentenza venga impugnata, dunque, l’ordinamento prevede l’alternativa tra il recepimento dell’accertamento contenuto nella sentenza impugnata e la sospensione del processo, quale scelta rimessa al giudice chiamato a decidere sul rapporto dipendente (fermo restando l’onere, ai fini della legittimità della sospensione, di fornire adeguata motivazione nel provvedimento ex art. 337, comma 2 c.p.c., v. Cass., 12 novembre 2014, n. 24046); a quest’ultimo è invece precluso di pronunciarsi sul rapporto condizionato accertando la questione pregiudiziale in modo difforme dalla sentenza emessa nell’altro giudizio (Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, cit.).

Secondo una diversa interpretazione, invece, la natura facoltativa della sospensione ex art. 337, comma 2 c.p.c. induce a ritenere che il giudice della causa dipendente può discostarsi dall’accertamento del rapporto pregiudiziale contenuto nella sentenza invocata anche senza sospendere il giudizio, sia perché ritenga la sentenza ininfluente per la decisione della causa pregiudicata, sia perché valuti autonomamente la probabilità che l’impugnazione proposta si concluda con una conferma della sentenza impugnata (Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, II, Torino, 2017, 369 ss.; Cass., 25 ottobre 1997, n. 10523).

Si segnala che la dottrina maggioritaria, invece, delimita l’ambito applicativo della sospensione ex art. 337, comma 2 c.p.c. all’ipotesi in cui la sentenza invocata nella causa dipendente sia già passata in giudicato e sia impugnata con un mezzo straordinario (v. Cipriani, Le sospensioni del processo civile per pregiudizialità, in Riv. dir. proc., 1984, 262 ss.; Menchini, voce Sospensione del processo civile di cognizione, in Enc. dir., XLIII, Milano 1990, 12 ss.; Trisorio Liuzzi, La sospensione del processo civile di cognizione, Bari 1987, 439; Cerino Canova, Le impugnazioni civili, Padova 1973; Consolo, La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato, Padova 1989, 272 ss.; Attardi, Il giudicato e un recente progetto di riforma, in Riv. dir. civ., 1979, I, 257 ss.); diversamente, quando la sentenza che ha deciso sul rapporto pregiudiziale, invocata in giudizio, sia impugnata con un mezzo ordinario, si ritiene applicabile la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (Andrioli, Commento, II, cit., 306 ss.; Satta, Commentario al codice di procedura civile, II, Milano 1959-1960, 384 ss.; Attardi, Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del processo, in Giur. it., 1987, IV, 420 ss.).