28 Novembre 2017

Sul litisconsorzio necessario in fase di gravame derivante dalla chiamata in garanzia

di Giulia Ricci Scarica in PDF

Nota a Cass., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25822, Pres. Chiarini, Rel. Frasca

Impugnazioni – Appello – Chiamata in garanzia – Inscindibilità – Omessa notificazione – Inammissibilità.

(C.c., art. 1917; C.p.c., artt. 106, 331)

[1] L’appello principale proposto dall’attore è inammissibile ex art. 331 c.p.c. se non viene notificato anche al terzo costituitosi in primo grado in seguito alla chiamata del convenuto ex art. 1917 c.c., in quanto la chiamata in garanzia determina un’estensione soggettiva dell’accertamento del rapporto principale nei confronti del preteso garante riconducibile al litisconsorzio necessario processuale.

 IL CASO

[1] Nel giudizio pendente in primo grado per la risoluzione di un contratto, il convenuto chiamava in causa l’assicuratore, il quale si costituiva e contestava sia l’obbligo di manleva che il rapporto principale. Il giudice di primo grado rigettava la domanda risarcitoria nei confronti del convenuto e l’attore impugnava la sentenza. Il convenuto resisteva all’appello ed eccepiva l’inammissibilità per omessa notificazione all’assicuratore. Il giudice d’appello emetteva l’ordine di integrazione del contraddittorio, che restava disatteso. In sede decisoria, il collegio respingeva l’eccezione di inammissibilità, affermando che la causa cumulata a seguito della chiamata in garanzia ex art. 1917 c.c. ha natura scindibile rispetto alla causa principale e che all’integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto provvedere l’appellato-preteso garantito. Quest’ultimo ricorreva per cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., censurando la violazione degli artt. 1917 c.c., 331 c.p.c. e 111 Cost.

LA SOLUZIONE

[1] La Sezione Terza ha accolto il ricorso e cassato la sentenza per violazione dell’art. 331 c.p.c., affermando la qualità di litisconsorte necessario del garante nel giudizio di accertamento del rapporto principale. Il contenuto minimale della chiamata in garanzia, infatti, è rappresentato dall’estensione, nei confronti del preteso garante, degli effetti dell’accertamento del rapporto principale, quale elemento «pregiudicante» del rapporto di garanzia. Tale estensione determina la qualificazione in termini di inscindibilità delle cause cumulate in sede di impugnazione, al fine di tutelare il diritto del terzo al contraddittorio sull’accertamento del rapporto principale.

LE QUESTIONI

[1] La pronuncia si allinea al principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2015 nel senso dell’inscindibilità delle cause cumulate a seguito della chiamata in garanzia e della conseguente applicabilità dell’art. 331 c.p.c., a prescindere dalla qualificazione della fattispecie come garanzia propria o impropria (Cass., sez. un. 4 dicembre 2015, n. 24707, in Giur. it., 2016, 3, 580 ss., con nota di Carratta, in Riv. dir. proc., 2016, 3, 827 ss., con nota di Tiscini; v. anche in www.eclegal.it, 25 gennaio 2016, con nota di Cacciatore). Ripercorrendo le motivazioni di quella pronuncia, la S.C. ha ribadito che l’art. 331 c.p.c. si applica alle cause cumulate per garanzia anche nel caso in cui la garanzia sia stata evocata dal convenuto ex art. 1917 c.c. e l’impugnazione sia proposta dall’attore soccombente relativamente alla sussistenza del rapporto principale. Ciò in quanto il «significato minimale» della chiamata in garanzia è individuato nell’insorgenza del litisconsorzio processuale successivo nel giudizio di accertamento del rapporto principale, del quale il preteso garante diventa contraddittore necessario. Poiché la sentenza di accertamento del rapporto principale è efficace anche nei confronti del terzo, in capo a questo sorge l’interesse all’accertamento negativo del rapporto principale e spettano i medesimi poteri facenti capo alle parti originarie (Cass., sez. un. 4 dicembre 2015, n. 24707, cit.; in dottrina, nel senso che le due forme di garanzia abbiano una ratio comune nel perseguimento del simultaneus processus per evitare il contrasto logico di giudicati, v. da ultimo Carratta, Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processuale, in Giur. it., 2016, cit.; contra per la tradizionale applicazione alla garanzia ex art. 1917 c.c. della disciplina del litisconsorzio facoltativo “improprio” ex artt. 103 e 332 c.p.c., v. Consolo, Baccaglini, Godio, Le Sezioni Unite e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale, in Giur. it., 2016, 580 ss.; da ultimo, nel senso dell’equiparazione delle fattispecie di garanzia anche sotto il profilo dei poteri conferiti al difensore con la procura alle liti, v. Cass., sez. un., 14 marzo 2016, n. 4909, in Giur. it., 2017, 2, 353 ss., con nota di Giordano).

Ai fini dell’impugnazione è dunque superata la tradizionale corrispondenza tra garanzia propria ed inscindibilità delle cause ai fini degli artt. 331 e 334 c.p.c., da un lato, e garanzia impropria e scindibilità ex art. 332 c.p.c., dall’altro (Cass., 28 aprile 2014, n. 9369; Cass. 16 maggio 2013, n 11968; Cass. 4 febbraio 2010, n. 2557), fondata sulla qualificazione delle fattispecie di garanzia in senso “proprio”, quando vi è coincidenza o connessione oggettiva tra il titolo della garanzia ed il titolo principale, ed “improprio”, in caso di deduzione di un titolo connesso solo in via occasionale o di fatto al titolo principale (Cass., 9 aprile 2015, n. 7138; Cass., 30 settembre 2014, n. 20552; Cass., 16 aprile 2014, n. 8898).

Con particolare riferimento alla garanzia ex art. 1917 c.c., la giurisprudenza precedente aveva sostenuto l’applicazione dell’art. 331 c.p.c., in alcuni casi riconducendo la fattispecie alla garanzia propria sul presupposto che «la partecipazione del terzo al giudizio instaurato dall’attore è riconducibile ad una previsione legislativa» (Cass., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13968, in Foro it., 2005, I, 2385 ss., con nota critica di Gambineri), in altri ponendo in rilievo la «sostanziale unicità del fatto generatore» della responsabilità dedotto sia con la domanda principale che con la domanda di garanzia (Cass., 12 dicembre 2005, n. 27326; Cass., 16 aprile 2014, n. 8898). Quest’ultima interpretazione è conforme alla posizione della dottrina che ravvisa un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra il rapporto fra danneggiato e danneggiante-garantito ed il rapporto fra garantito e garante (cfr. Allorio, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano, 1935, 231 ss.; Tarzia, Sulla nozione di garanzia impropria, in Giur. it., 1962, I, 2, 327 ss.; Proto Pisani, Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile, in Foro it., 1985, I, 2395 ss.; Gambineri, Garanzia e processo, I, Milano, 2002, 168 ss.; Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, I, Torino, 2017, 339 ss.; contra Costa, Chiamata in garanzia (dir. proc. civ.), in Noviss. Dig. It., III, Torino, 1959, 172; La China, Garanzia (chiamata in), in Enc. gir., XVIII, Milano, 1969, 475).