18 Maggio 2021

Sul carattere definitivo o meno, ai fini della validità della riserva, della sentenza emessa nel corso del giudizio

di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10242 Pres. Di Iasi, Rel. Carrato

Procedimento civile – Sentenza non definitiva – Riserva – Appello – Ammissibilità (C.p.c. artt. 36, 40, 104, 274, 279, 339, 340, 361)

Ai fini dell’individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Tuttavia, qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell’ambiguità derivante dall’irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l’appello in concreto proposto mediante riserva.

CASO

I cinque attori, in qualità di eredi, convengono il Comune per sentir pronunciare la risoluzione della donazione con cui il de cuius aveva a suo tempo beneficiato l’Amministrazione di un’area edificabile, con previsione dell’onere di trasferire altrettanto gratuitamente il terreno all’Opera Nazionale Maternità ed Infanzia per la realizzazione di una costruzione da destinare agli scopi istitutivi dell’ente: il Comune, secondo la prospettazione attorea, aveva infatti effettivamente donato l’area, ma, subentrato all’Opera (soppressa nel 1975) prima di una formale accettazione della donazione, aveva poi concesso a terzi il diritto di superficie per la realizzazione di un parcheggio.

Il Tribunale nel 2007 accoglie la domanda con una “prima” sentenza: decisione che, anche nel prosieguo dello scritto, così chiameremo (e non chiameremo dunque “sentenza non definitiva”) per rendere al lettore più immediata la comprensione della portata innovativa della decisione della Cassazione in commento.

Con la prima sentenza, dunque, il giudice dichiara risolta la donazione e condanna il Comune al rilascio del bene donato nonché al rimborso delle spese di lite; e avverso tale sentenza è formulata, da parte del convenuto, riserva di impugnazione.

Con separata ordinanza lo stesso giudice dispone la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno; giudizio che si conclude, tre anni più tardi, con la condanna del convenuto al risarcimento del pregiudizio economico causato dall’illegittima occupazione del bene e al pagamento delle spese processuali per l’attività successiva alla prima decisione.

Il Comune appella con unico atto entrambe le sentenze, vedendosi però dichiarare inammissibile l’impugnazione avverso la prima sentenza in quanto tardiva (e, per quanto qui rileva, vedendosi rigettato l’appello principale avverso la seconda, con incremento anzi del quantum risarcitorio a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale formulato dagli eredi appellati).

In motivazione, la Corte d’appello osserva che non tutte le sentenze emesse nel corso di un giudizio possono dirsi per ciò solo “non definitive”, ai fini dell’applicazione dell’istituto della riserva e dunque della possibilità o meno di posticipare l’impugnazione all’esito della decisione che conclude il giudizio; in particolare, la distinzione transita da un criterio formale per cui in caso di cumulo di domande tra le stesse parti, ove siano state decise solo alcune di esse, deve considerarsi non definitiva solo la sentenza che non abbia adottato un formale provvedimento di separazione ovvero non abbia liquidato le spese di lite in ordine alla domanda o alle domande decise.

La prima sentenza aveva liquidato le spese di lite, tanto è vero che la seconda aveva provveduto soltanto per le attività successive: ciò equivaleva ad un provvedimento di separazione, con conseguente natura definitiva già in capo alla prima decisione e, dunque, passaggio in giudicato della stessa a seguito dell’omessa impugnazione (sulla base dell’irrilevante riserva formulata dal Comune) nei termini ordinari.

La sentenza è oggetto di ricorso per cassazione, assegnato alle Sezioni Unite sulla base della particolare importanza della questione dedotta.

SOLUZIONE

La Corte accoglie il ricorso avallando opportunamente un approccio meno formalistico rispetto a quello adottato dal giudice d’appello, ritenuto foriero di incongruenze nei casi, come in quello di specie, in cui indici non univoci (l’affermazione del giudice del merito, in dispositivo, di “non definitivamente pronunciare”, unita però alla liquidazione delle spese processuali e al contempo all’assenza di un formale provvedimento di separazione delle cause) rendono incerta la ricostruzione della natura – definitiva o meno – attribuita dal giudice alla sentenza interinale.

Se infatti il problema è rappresentato dall’individuazione dei caratteri in presenza dei quali il soccombente, a fronte di una sentenza emessa nel corso del processo, è legittimato a confidare nell’effettivo carattere “non definitivo” della decisione, e dunque nell’idoneità della riserva a cristallizzare il potere d’impugnazione, la Cassazione scioglie l’ambiguità osservando il valore preminente, anche sul piano costituzionale, del “pieno esercizio del diritto di impugnazione, e dunque l’ammissibilità dell’appello proposto mediante riserva.

QUESTIONI

A tale soluzione approda la Corte dopo un approfondito excursus sulle varie soluzioni sino ad oggi elaborate in giurisprudenza, e già oggetto di tre distinte pronunce da parte delle Sezioni Unite, nell’applicazione delle norme in materia di impugnazione delle sentenze non definitive.

In particolare un orientamento consolidato, susseguente ad una prima decisione delle Sezioni Unite, n. 1577 del 1° marzo 1990, afferma che, nel caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, la sentenza che decida una o più di dette domande, con prosecuzione del procedimento per le altre, ha natura non definitiva, e come tale può essere oggetto di riserva d’impugnazione differita, qualora non disponga la separazione, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5) e non provveda sulle spese relative alla domanda o alle domande decise, rinviando all’ulteriore corso del giudizio: e ciò perché il carattere definitivo della sentenza esige un espresso provvedimento di separazione del procedimento concluso da quello destinato a concludersi con altra sentenza definitiva (fattispecie però diversa da quella qui in commento, in cui il giudice di primo grado aveva sì riferito come “non definitiva” la sentenza e non aveva adottato un provvedimento formale di separazione delle cause, ma, a differenza di quella in esame, neppure aveva liquidato le spese e dunque, davvero l’affermazione circa la non definitività della sentenza poteva apparire un lapsus calami).

Con una seconda pronuncia a Sezioni Unite (8 ottobre 1999, sentt. nn. 711 e 712) la Corte aveva confermato il principio, ribadendo il carattere sostanzialmente non definitivo, ai fini della riserva di impugnazione, della sentenza con cui il giudice si pronunci su una o più domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ex art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5) e senza provvedere sulle spese in ordine alle domande così decise, rinviandone la relativa liquidazione all’ulteriore corso del giudizio.

Ancora una volta a Sezioni Unite (28 aprile 2011, n. 94419) la Cassazione ha affermato che “l’opzione per il criterio formale di identificazione delle sentenze non definitive risponde ad un criterio di assoluta chiarezza, che fonda l’affidamento della parte nella possibilità che, ricorrendo le condizioni date (omessa separazione delle cause; omessa statuizione sulle spese), si sia effettivamente in presenza – qualunque ne sia il contenuto – di una sentenza non definitiva, suscettibile, in quanto tale, di riserva di impugnazione”.

Con la decisione riportata in epigrafe la Corte conferma l’orientamento riconoscendone la ratio garantistica, che permette un maggiore affidamento rispetto alle tesi “sostanziali e contenutistiche” le quali, non offrendo un criterio certo ed univoco di distinzione, finiscono per esporre il soccombente, “le cui esigenze di tutela assumono nella materia in esame preminente rilievo”, al “rischio di perdere il diritto a impugnare” nel caso in cui la propria ricostruzione sia contraddetta dal giudice dell’impugnazione (così la citata Cass., S.U., 711/1999).

Ciò premesso sul piano astratto, la Cassazione ha osservato che l’errore commesso dalla corte territoriale è consistito nell’attribuire un significato processuale al fatto che la seconda sentenza aveva “tenuto conto, ai fini della liquidazione delle spese, soltanto delle attività effettuate dopo la prima”: criterio, secondo la Corte, “fallace e illogico, perché utilizza elementi esterni e posteriori al provvedimento della cui definitività si controverte, in quanto tali ininfluenti sull’affidamento delle parti circa il regime d’impugnazione applicabile a quel provvedimento”.

In sintesi, le Sezioni Unite confermano dunque l’orientamento che privilegia, ai fini di cui si discute, l’indagine sui requisiti esterni del provvedimento, anche in virtù del c.d. principio di apparenza, e tra essi l’indicazione sulla definitività o meno contenuta nella sentenza stessa, con la sola precisazione, funzionale alla stessa “salvaguardia delle esigenze di certezza e di affidamento”, che il criterio deve essere contemperato con opportuni correttivi nelle ipotesi in cui l’obiettivo contrasto tra gli indici formali comporti, in caso di riserva d’impugnazione e successiva dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, una violazione dell’art. 24, comma 2 Cost nella sua “componente essenziale” che permette “di ottenere, mediante l’impugnazione, il riesame della causa da parte di un giudice diverso da quello che ha emanato il provvedimento” e che, come ha ricordato recentemente anche la Corte costituzionale, rappresenta, “anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare”, il “contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva” (Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75).

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