Sui tempi di conservazione del contratto di finanziamento
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIn giurisprudenza si discute sui tempi di conservazione del contratto di finanziamento da parte della banca.
Secondo alcuni (Trib. Ravenna 6.6.2012; Trib. Taranto 17.9.2015; in arg. anche Trib. Sassari 21.12.2015 e Trib. Roma 10.4.2015), la banca è obbligata alla conservazione del contratto soltanto per dieci anni (ex art. 119 TUB) e successivamente non è consentito al giudice pronunciare l’inesistenza del contratto di finanziamento.
Maggiormente persuasivo appare un altro orientamento (App. Milano 22.5.2012; Trib. Lecce 30.6.2014), in ragione del quale la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto dall’art. 119 TUB per la mera documentazione contabile bancaria: “il contratto di c/c bancario … costituisce prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità … costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti” (App. Milano 22.5.2012).
Pare aderire a quest’ultima impostazione la giurisprudenza di legittimità, che di recente ha ribadito – seppure in riferimento all’obbligo di conservazione degli estratti conto oltre il decennio – che il comportamento della banca che “si disfa della documentazione afferente a un credito, di cui non ha ancora ottenuto soddisfacimento e rientro, si manifesta, in sé stesso, di negligenza grave, pure venendo apertamente a violare il dovere di “sana e prudente gestione” di cui all’art. 5 del vigente Testo unico bancario” (Cass. 20.2.2018, n. 4102).