Sui rimedi esperibili avverso l’ordinanza di assegnazione dei crediti ex art. 553 c.p.c.
di Giulia Ricci Scarica in PDFNell’espropriazione presso terzi la fase dell’assegnazione assolve alla funzione di trasferimento coattivo del diritto, ma, complici le modalità di accertamento “semplificato” introdotte dal legislatore a partire dal 2012, l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. risolve questioni sostanziali inerenti i diritti coinvolti dal pignoramento. Ne deriva un necessario adattamento del sistema dei rimedi esperibili avverso l’ordinanza di assegnazione, in cui l’opposizione agli atti esecutivi ha assunto un ruolo centrale.
- Il rimedio generale avverso l’ordinanza di assegnazione. L’opposizione agli atti esecutivi. – 2. Limiti di ammissibilità dell’appello. – 3. Ancora sull’opposizione agli atti esecutivi. Casistica. – 4. I rimedi esclusi. – 5. L’impugnazione dell’ordinanza nel successivo processo esecutivo.
1.Eccetto il caso di cui all’art. 548, comma 2, c.p.c., la legge non prevede espressamente il rimedio generale dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.; peraltro, poiché le modifiche apportate all’espropriazione presso terzi dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dal D.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 hanno imposto sempre più spesso al giudice dell’esecuzione, al momento di disporre l’assegnazione del credito, di svolgere valutazioni sostanziali sui presupposti dell’assegnazione (an e quantum del credito pignorato), si è imposta alla giurisprudenza la necessità di rendere certo il regime impugnatorio del provvedimento ex art. 553 c.p.c. (v. Vaccarella, voce Espropriazione presso terzi, in Dig. civ., VIII, Torino, 1992, 107 ss.; Della Pietra, Le vicende del pignoramento e dell’assegnazione di crediti, in Le espropriazioni presso terzi, a cura di Auletta, Bologna, 2011, 37 ss.).
Dall’orientamento consolidato della giurisprudenza ordinaria risulta che l’ordinanza di assegnazione è inidonea a conseguire gli effetti del giudicato (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22050; Cass., 13 aprile 2012, n. 5895; in dottrina Bonafine, L’ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c.: natura e possibili rimedi, in Riv. es. forz., 2013, 2, 382 ss.; Capponi, Il giudice dell’esecuzione e la tutela del debitore, in Riv. dir. proc., 2015, 6, 1447; contra Cons. di Stato, ad. plen., 10 aprile 2012, n. 2, in Riv. dir. proc., 2012, 1350), ma costituisce titolo esecutivo per l’assegnazione del credito (Cass. 3 giugno 2015 n. 11493; Cass. 18 marzo 2003 n. 3976, in Riv. es. forz., 2003, 708).
A tale natura si ricollega il regime impugnatorio dell’ordinanza di assegnazione, che la giurisprudenza di legittimità riconduce al rimedio generale dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.; tale mezzo è ritenuto esclusivo non solo per contestare i vizi formali del provvedimento, ma anche per metterne in discussione il contenuto decisorio (Cass. 20 novembre 2012, n. 20310 in Riv. es. forz., 2013, 2, 382 ss.; Cass., 13 aprile 2012, n. 5895, cit.) o la validità degli atti che l’hanno preceduta (Cass. 14 maggio 2013, n. 11566). È infatti sempre più frequente, dopo le modifiche del 2012 e del 2014, che in sede di assegnazione il giudice dell’esecuzione non si limiti ad assegnare le somme precettate ma eserciti un potere cognitivo su rapporti sostanziali, con riferimento all’accertamento dei presupposti dell’esecuzione e dell’an e quantum del credito precettato (Cass. 8 aprile 2003, n. 5510). Il rimedio va proposto entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza stessa (Cass., 25 febbraio 2016, n. 3712, in Eclegal.it, 26 aprile 2017; Cass., 26 maggio 2016, n. 11642, in Riv. es. forz., 2014, 4, 759), la quale, se il terzo non ha partecipato all’udienza, avviene tramite la notificazione del creditore (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21081); l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione (Cass., 8 febbraio 2016, n. 2490).
La scelta della giurisprudenza a favore dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. non vale, dunque, ad escludere l’eventualità che l’ordinanza di assegnazione abbia contenuto decisorio, ma conferma la scelta del legislatore di delineare l’opposizione agli atti esecutivi quale rimedio generale di chiusura del sistema delle impugnazioni nel processo esecutivo (conclusione avvalorata dall’espressa previsione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza che risolve le contestazioni sulla dichiarazione del terzo ex art. 549 c.p.c., come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228; v. Tota, sub. art. 553, in AA.VV., Commentario del Codice di Procedura Civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Torino, 2013, 918 ss.).
2.In casi eccezionali il rimedio avverso l’ordinanza di assegnazione è rappresentato dall’appello, che è ammesso quando il contenuto decisorio esorbita dal potere di accertamento riconosciuto al giudice dell’esecuzione in fase di assegnazione ed implica la risoluzione di questioni che normalmente costituiscono oggetto del rito ordinario di cognizione, come per la contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata (in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, v. Cass., 17 gennaio 2012, n. 615; Cass., 9 marzo 2011, n. 5529, cit.; Cass., 8 febbraio 2007, n. 2745).
Il rimedio dell’appello è però residuale, restando l’opposizione agli atti il mezzo per censurare l’ordinanza in ogni caso in cui questa esprima l’esercizio di poteri sostanziali (motivo per cui si esclude che il provvedimento di assegnazione sia ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., v. Cass., 19 gennaio 2016, n. 773, in Eclegal.it, 30 agosto 2016; Cass. 17 gennaio 2012, n. 615, cit.; Cass., 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass. 22 giugno 2007, n. 14574, in Diritto e giustizia, 2007; Cass., 19 maggio 2003, n. 7761) e per contestare l’impignorabilità del credito assegnato (Cass., 31 ottobre 2011, n. 17878; contra Cass., 11 febbraio 1999, n. 1150; v. Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, Torino, IV, 2016; nel senso che in tal caso dovrebbe ammettersi l’actio nullitatis, Canella, La contestazione dell’ordinanza di assegnazione del credito, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 225 ss.).
3.È necessaria l’opposizione ex art. 617 c.p.c. per contestare l’ordinanza di assegnazione, ad esempio, relativamente all’entità della somma assegnata (Cass. 8 aprile 2003, n. 5510, cit.) o all’inopponibilità della compensazione ex art. 2917 c.p.c. (in quanto oggetto «della cognizione tipica del processo esecutivo», v. Cass. 9 marzo 2011, n. 5529, cit.; Tiscini, Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in Riv. es. forz., 2012, 18).
L’opposizione agli atti è inoltre il rimedio naturale per dedurre l’errore del giudice che abbia assegnato il credito nonostante la dichiarazione negativa resa dal terzo (Cass. 25 febbraio 2016, n. 3712, cit.; Trib. Palermo, ord. 12 dicembre 2016, in Eclegal.it, 10 gennaio 2016; Cass., 22 febbraio 2008, n. 4578; contra nel senso che in tal caso il provvedimento “abnorme” sia soggetto alla revoca, v. Cass., 24 novembre 1980, n. 6245, in Foro it., 1981, 1, 1101; v. Tota, sub art. 553, cit.; Merone, Opposizione del terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in Riv. Es. Forz., 2017, 1, 207 ss.).
Nel caso in cui l’ordinanza di assegnazione si limiti a recepire il contenuto dell’atto di pignoramento per mancata partecipazione del terzo al procedimento, l’art. 548 c.p.c. prevede espressamente l’esperibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. a condizione che il terzo dimostri di «non aver[ne] avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore»; si segnala che parte della dottrina ha proposto di limitare tale contestazione ai vizi formali dell’ordinanza, senza precludere la cognizione di merito in un separato giudizio ordinario (v. Carratta, Riforma del pignoramento presso terzi e accertamento dell’obbligo del terzo, in Giur. it., 2014, 4, 1029 ss.; Monteleone, Semplificazioni e complicazioni nell’espropriazione presso terzi, in Riv. Es. Forz., 2013, 6 ss.).
La giurisprudenza esclude invece che le contestazioni di merito all’ordinanza in commento siano deducibili mediante opposizione all’esecuzione, che si ritiene preclusa avverso dell’atto conclusivo del processo esecutivo (Cass., 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass., 20 ottobre 1997, n. 10259, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 518; contra Cass. 8 ottobre 1997, n. 9782).
4.Sono inoltre esclusi i rimedi della revoca e della modifica dell’ordinanza di assegnazione (nonostante la pretesa inidoneità al giudicato, v. Cass. 20 febbraio 2007, n. 3958; Cass. 13 giugno 1992, n. 7248; contra Cass., 24 novembre 1980, n. 6245, con riferimento al provvedimento “abnorme”); del regolamento di competenza (nonostante la portata definitiva del provvedimento, v. Cass. 20 novembre 2012 n. 20310, cit.; Cass., 4 aprile 2001, n. 4989; contra Cass. 19 giugno 2002, n. 8920, in Giur. it., 2002, p. 1590 ss.) e dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.., attualmente incompatibile con l’espressa previsione dell’opposizione agli atti esecutivi nell’art. 548 c.p.c. (contra, prima delle ultime modifiche, v. Cass., 4 ottobre 2007, n. 20784; Bonafine, op. loc. cit.).
5.Il consolidamento dell’efficacia di titolo esecutivo del provvedimento ex art. 553 c.p.c., azionabile dal creditore assegnatario nei confronti del terzo inadempiente induce, inoltre, ad esaminare i rimedi da questo esperibili nell’esecuzione così instaurata.
Nulla quaestio per i vizi formali dell’ordinanza, rispetto ai quali l’art. 2929 c.c. inibisce la contestazione come effetto dell’assegnazione.
Relativamente alle contestazioni di merito, invece, la giurisprudenza ammette l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 per dedurre fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa del creditore assegnatario sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione (Cass., 3 giugno 2015, n. 11493, cit.) o il venir meno del titolo esecutivo su cui si fondava l’esecuzione conclusa con l’ordinanza di assegnazione (ad esempio per l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta anteriormente all’assegnazione, v. Cass., 20 novembre 2012 n. 20310, cit.; v. anche Cass. 5 aprile 2016, n. 6535).
È invece preclusa all’esecutato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare i vizi dell’ordinanza di assegnazione che, nel precedente processo esecutivo, egli abbia già dedotto con l’opposizione agli atti esecutivi definitivamente respinta (Cass., 20 novembre 2011, n. 20310, cit.).