Sui presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno
di Giacinto Parisi Scarica in PDFTrib. Modena 10 dicembre 2015
Amministrazione di sostegno – Nomina dell’amministratore – Presupposti – Incapacità – Situazioni patologiche in fieri – Ammissibilità (Cod. civ., art. 404)
[1] La nomina dell’amministratore di sostegno non deve necessariamente essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, ben potendo essere disposta anche a favore di chi, nell’immediato futuro, assai plausibilmente verserebbe altrimenti in infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi.
CASO
[1] Un pensionato, persona sola priva di parenti prossimi, pur non trovandosi in stato di disabilità ed essendo in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e di curare i propri interessi, adiva il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Modena al fine di ottenere per sé la nomina di un amministratore di sostegno «in previsione della propria eventuale futura incapacità».
Attraverso la predetta nomina, l’istante intendeva «esercitare il diritto di autodeterminazione terapeutica», in particolare, con riguardo alle decisioni afferenti le cure mediche alle quali potrebbe essere eventualmente sottoposto in futuro.
SOLUZIONE
[1] Il Giudice Tutelare ha rigettato la domanda, ravvisando nel caso di specie la piena sanità di corpo e di mente del ricorrente-beneficiario, non affetto da patologie clinico-psichiatriche di sorta, e rilevando che, di fatto, attraverso la nomina dell’amministratore di sostegno, l’istante intendeva sopperire al completo vacuum normativo esistente nell’ordinamento giuridico interno in ordine alle direttive anticipate di trattamento sanitario.
QUESTIONI
[1] La decisione del Giudice Tutelare si inserisce nell’ambito dell’orientamento segnato da altra giurisprudenza formatasi presso lo stesso ufficio giudiziario, testualmente richiamata nel decreto (cfr. Trib. Modena 1° luglio 2015, in www.personaedanno.it, con nota di Cendon; Trib. Modena 30 novembre 2014, ibid., con nota di Gasparre; Trib. Modena 24 febbraio 2014, Giur. it., 2014, 1887, con nota di Attademo).
Sul medesimo tema, è intervenuta di recente la Corte di cassazione, secondo la quale «il provvedimento di nomina dell’a.d.s. non può che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, dunque alla situazione di incapacità o infermità da cui quell’esigenza origina e che rappresenta il presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi effetti» (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23707, Foro it., 2013, I, 2918, con nota di Casaburi; Nuova giur. comm., 2013, I, 421, con nota di Gorgoni; Fam. dir., 2013, 577, con nota di Betti; Giur. it., 2014, 2249, con nota critica di Thobani). Nella medesima pronuncia si legge che il provvedimento giudiziale di nomina dell’amministratore di sostegno va disposto «in modo da salvaguardare il diritto della persona alla tutela effettiva, necessaria in quel momento e in quella determinata situazione».
In precedenza, tuttavia, alcuni giudici di merito avevano ammesso la possibilità che la nomina dell’amministratore di sostegno potesse avvenire anche là dove il beneficiario non si trovasse in una situazione di incapacità fisica e/o psichica, atteso che la condizione (attuale) di incapacità non sarebbe presupposto necessario per la nomina giudiziale dell’amministratore, ma solo per l’efficacia del relativo provvedimento (Trib. Firenze 22 dicembre 2010, Nuova giur. civ. comm., 2011, I, 483, con nota di Infantino; Trib. Cagliari 22 ottobre 2009, Fam. dir., 2010, 161; Trib. Modena 23 dicembre 2008, iid., 2009, 699; Trib. Modena 5 novembre 2008, Dir. fam. pers., 2009, 277; Giur. merito, 2010, 102. In senso contrario, Trib. Pistoia 1° aprile 2009, Fam. e dir., 2010, 51, con nota di Busi).
Superando la posizione espressa dalla Cassazione – la quale fa leva sul tenore testuale dell’art. 404 c.c., che utilizza il verbo “trovare” all’indicativo presente («si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi») -, ma al contempo mitigando il succitato orientamento della richiamata giurisprudenza di merito, il Tribunale di Modena ha rilevato nella pronuncia in commento che vi sono situazioni in cui, pur non versando il (futuro) soggetto beneficiario dell’a.d.s. in una situazione patologica al momento della proposizione dell’istanza, potrebbe tuttavia sussistere, ad esempio, un rischio di ricaduta nella malattia o di aggravamento futuro della patologia: in tali casi, la soluzione negativa all’applicabilità dell’istituto in esame offerta dalla giurisprudenza di legittimità si porrebbe in contrasto con la finalità che esso persegue, consistente nella «salvaguardia del diritto della persona alla tutela effettiva».
Pertanto, assumendo una posizione intermedia tra i due orientamenti giurisprudenziali esistenti sul punto, il giudice emiliano ha affermato che la nomina dell’amministratore di sostegno è ammissibile sia in presenza di situazioni patologiche in atto, sia nel caso di patologie in fieri, ma già ben presenti e riscontrate clinicamente al momento della proposizione dell’istanza.
Infine, rigettando l’istanza proposta in ragione della mancata allegazione da parte del ricorrente/beneficiario della presenza, anche solo potenziale, di patologie clinico-psichiatriche di sorta, il Giudice Tutelare ha ricordato nella pronuncia in commento che l’ordinamento giuridico già pone a diposizione dei soggetti interessati a sopperire alle future necessità gestorie un ampio ventaglio di strumenti negoziali, tra cui l’istituto della procura rappresentativa.