Sugli interessi che compongono la rata del mutuo
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFNei mutui, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata tali modalità concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia.
Gli interessi che compongono la rata di mutuo dunque non mutano la loro natura se conglobati in rate unitarie, aventi la sola funzione di consentire di dilazionare nel tempo la restituzione del capitale e degli interessi dovuti dal mutuatario alla banca erogante il finanziamento.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/5/2014, n. 11400; Cass. 27/12/2013, n. 28663; Cass. 11/1/2013, n. 603; Cass. 29/1/2013, n. 2072; Cass. 20/2/2003, n. 2571; Cass. 17/9/1999, n. 10070; Cass. 6/5/1977, n. 1724; Cass. 29/11/1971, n. 3479) ha confermato che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano in capitale da restituire al mutuante. In sostanza, il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengono compresi sia una quota del capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento né vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile.
In definitiva, “la formazione delle varie rate o semestralità, nella misura composita predeterminata attiene ad una modalità dell’adempimento del debitore finalizzata alla graduale estinzione del mutuo e non può eliminare, o radicalmente modificare, la realtà del relativo contratto, che ha pur sempre ad oggetto un capitale, produttivo di interessi; né elimina quindi, nell’ambito della stessa rata, l’autonomia delle sue varie componenti” (Cass. 2/3/1988, n. 2196).