Sugli interessi che compongono la rata del mutuo
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa rata rappresenta la quota di debito che il debitore è tenuto a restituire al creditore a scadenze periodiche prestabilite. L’importo della rata è abitualmente costituito da due elementi: una prima quota finalizzata a rimborsare parzialmente il debito contratto (quota di capitale); una seconda quota che costituisce il pagamento degli interessi per l’arco temporale di riferimento (quota di interessi).
Gli interessi che compongono la rata di mutuo non mutano la loro natura se conglobati in rate unitarie, aventi la sola funzione di consentire di dilazionare nel tempo la restituzione del capitale e degli interessi dovuti dal mutuatario alla banca erogante il finanziamento.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/05/2014, n. 11400; Cass. 27/12/2013, n. 28663; Cass. 11/01/2013, n. 60; Cass. 29/01/2013, n. 2072; Cass. 20/02/2003, n. 2571; Cass. 17/09/1999, n. 10070; Cass. 06/05/1977, n. 1724; Cass. 29/11/1971, n. 3479) ha chiarito, infatti, che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano in capitale da restituire al mutuante; di conseguenza, la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c. (fanno eccezione, in riferimenti a periodi temporali ben definiti, le previsioni recate dalla Delibera CICR 9.2.2000 e le operazioni di credito fondiario).
In sostanza, il semplice fatto che nelle rate di mutuo sono compresi sia una quota del capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento né vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile.
“La formazione delle varie rate o semestralità, nella misura composita predeterminata attiene ad una modalità dell’adempimento del debitore finalizzata alla graduale estinzione del mutuo e non può eliminare, o radicalmente modificare, la realtà del relativo contratto, che ha pur sempre ad oggetto un capitale, produttivo di interessi; né elimina quindi, nell’ambito della stessa rata, l’autonomia delle sue varie componenti” (Cass. 02/03/1988, n. 2196).