Srl: l’organo di controllo resta in carica anche dopo il Decreto Rilancio
di Antonio Morello, Avvocato Scarica in PDFTra le misure adottate Governo per contenere le pesanti ricadute economiche delle recenti restrizioni, fa spicco l’art. 51-bis del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34-2020 conv. con L. n. 77/2020) che ha posticipato praticamente al 2022 l’obbligo di prima nomina dell’organo di controllo nelle SRL: per essere precisi, il termine di riferimento non è più l’approvazione dei «bilanci relativi all’esercizio 2019» come originariamente previsto dall’art. 379, comma 3, Codice crisi d’impresa, ma dei «bilanci relativi all’esercizio 2021».
Com’è facile intuire la disposizione è stata accolta con favore da quanti, all’indomani del varo del Codice della Crisi avevano aspramente criticato il nuovo obbligo di nomina, critiche che con il Decreto “Sbocca Cantieri” si era provato a sopire attraverso l’innalzamento delle soglie dimensionali (attivo stato patrimoniale, ricavi e dipendenti) superate le quali le SRL sono tenute alla nomina di un organo di controllo. È in questo quadro di profonda avversione – anche culturale – verso l’idea di allargare la platea delle SRL tenute a dotarsi di un organo di controllo che, sul finire dello scorso, vi era chi proponeva di convocare assemblee da mandare deserte, chi programmava nomine (nella consapevolezza che sarebbero state rifiutate), chi invece convocava assemblee di mera presa d’atto dell’impossibilità di reperire “professionisti disponibili ad accettare l’incarico” fino ad arrivare a chi, più schiettamente, ha omesso di assumere qualunque iniziativa: nessuna convocazione di assemblea, nessuna ricerca di candidati e così via dicendo.
Avendo visto “come è andare a finire” (mi sia consentito essere colloquiale) è facile allora immaginare la reazione di questi ultimi una volta appresa la notizia del differimento dell’obbligo di nomina disposto, come detto, dall’art. 51-bis, Decreto Rilancio: è invece meno agevole prevedere la reazione di quanti nel 2019, ricadendo entro le nuove soglie, avevano deciso – chi spontaneamente, chi sollecitato da “rilevanti stakeoholder” – di adempiere al dovere di nominare l’obbligo di controllo perché, è bene ricordarlo almeno una volta, di un dovere si trattava ed ancora adesso, dopo il Decreto Rilancio, si continua a trattare. Al di là, però, degli stati d’animo soggettivi o degli atteggiamenti interiori che potrebbero aver spinto soci ed imprenditori a nominare un organo di controllo nel 2019 c’è un interrogativo giuridico che l’art. 51-bis ha suscitato in quanti, sin dalla prima ora, hanno visto nell’art. 379, Codice crisi l’ennesima disposizione che aumenta i costi di compliance: i revisori nominati prima dell’entrata in vigore dell’art. 51-bis possono essere revocati? Ed in particolare potrebbe assurgere a giusta causa di revoca lo spostamento in avanti del termine entro cui le SRL “sopra soglia” devono dotarsi di un organo di controllo?La risposta è no per una serie di concomitanti ragioni. Anzitutto il sindaco decade se è assente – senza giustificato motivo – a due riunioni del collegio, alle assemblee, etc.; il sindaco decade se viene meno l’indipendenza rispetto alla società (situazione potenzialmente innescabile, secondo una certa giurisprudenza, anche da legami personali e non solo economici con uno degli amministratori); il sindaco decade se sopravvenga una situazione di “incompatibilità” e così via dicendo; sul versante della revoca, sussiste giusta causa se il sindaco viene meno ai propri doveri così elidendo la fiducia riposta dalla società nelle sue capacità, nelle sue attitudini professionali come pure nella sua integrità: per ritenere integrata la giusta causa i fatti che gli si contestano devono dunque essere idonei oggettivamente – e non per la valutazione soggettiva che ne offre la società – a mettere in forse la capacità del sindaco di continuare a svolgere con diligenza la propria delicata funzione di controllo: e su tutto questo si deve pronunciare il Tribunale.
In definitiva, deve trattarsi di fatti o comportamenti riferibili al sindaco ovvero a sue situazioni personali: l’art. 51-bis non integra però alcuna di queste situazioni. Ma è riflettendo attentamente sul contenuto di questa disposizione che emerge chiaramente come l’art. 51-bis non ponga le SRL che hanno già proceduto con la nomina nella condizione di revocare l’organo di controllo già nominato: le condizioni al ricorrere delle quali la SRL è tenuta a nominare l’organo di controllo continuano infatti ad essere quelle originarie e cioè l’impresa che era “sopra soglia” ad esempio dopo il decreto Sblocca Cantieri tale continua a rimanere anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 51-bis; questa norma non ha infatti ridefinito i presupposti applicativi dell’obbligo di nominare dell’organo di controllo, non ha ritoccato le soglie di riferimento ma unicamente, giova ripetersi, la data finale entro cui le SRL “si devono adeguare”.
I termini del ragionamento non variano in relazione al revisore che naturalmente potrebbe essere personificato (come nella generalità delle ipotesi accade) dal medesimo soggetto: sebbene infatti la disciplina sulla revoca dell’incarico di revisione segua regole – anche procedimentali – (sensibilmente) differenti di cui non si può qui dare conto, il principio di fondo rimane il medesimo: è cioè non integra giusta causa di risoluzione del rapporto il sopravvenire di una disposizione che – si noti ancora una volta – non fa venire meno l’obbligo di revisione ma il termine inizialmente previsto per adempiervi. Ancora più esplicitamente: l’art. 51-bis riapre i termini per adempiere; le SRL che lo hanno fatto “si sono portate avanti e non possono tornare indietro”; le SRL non ancora messe in regola possono beneficiare di questo ulteriore “periodo di grazia” …sempre che si abbia l’audacia di considerarlo tale.