A chi spetta il diritto di impugnazione della delibera assembleare in caso di sequestro di azioni?
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFCorte d’Appello di Roma, Sez. II, Sentenza, 11 settembre 2023, n. 5700
Parole chiave: Legittimazione attiva e passiva – Società di capitali – Socio, in genere – Impugnazione delle delibere dell’assemblea e del consiglio di amministrazione
Massima: “In presenza di sequestro preventivo penale di azioni, non è configurabile una legittimazione del socio sequestrato ad impugnare la delibera assembleare per vizi di annullabilità che sia concorrente a quella del custode giudiziario; giacché spetta soltanto a quest’ultimo l’esercizio del diritto di voto, così come la conseguente legittimazione ad impugnare le delibere assembleari”.
Disposizioni applicate: art. 100 c.p.c., art. 2352 c.c.
Nel caso in esame, il socio di una S.p.A. ha adito il Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di nullità o invalidità di una delibera assembleare, mediante la quale si era rinunciato alla condizione sospensiva dell’aumento di capitale originariamente deliberata, vale a dire l’omologazione da parte della Sezione Fallimentare del Tribunale di prime cure dell’accordo di ristrutturazione ex art. 132-bis l. fall., nonché la proroga del termine per la sottoscrizione dell’aumento di capitale già deliberato.
L’attore lamentava che la delibera fosse stata adottata senza il voto del socio dichiarato invece presente e con il voto di un soggetto estraneo alla compagine sociale, con conseguente nullità o invalidità (riflessa dall’invalidità del voto espresso dal soggetto privo di potere) della delibera. La società convenuta aveva eccepito, in sede di costituzione in giudizio, la carenza di legittimazione dell’attore ad impugnare la delibera.
Il Tribunale di prime cure, ritenuto che le azioni di proprietà dell’attore erano state sottoposte – in data antecedente all’adozione della delibera – ad un sequestro preventivo penale, con la conseguenza che l’unico soggetto ad aver il diritto di impugnare le delibere assembleari per far valere la loro annullabilità sarebbe stato esclusivamente il custode giudiziario, aveva respinto le pretese attoree, il quale ha proposto appello avverso tale decisione.
Questa vicenda ha dato occasione alla Seconda Sezione della Corte d’Appello di Roma Specializzata in Materia di Impresa di esaminare la delicata questione della legittimazione ad impugnare la delibera assembleare in caso di sequestro di azioni.
La Corte d’Appello ha ricordato innanzitutto che, nell’ambito societario, l’annullabilità delle deliberazioni assembleari costituisce la regola generale, mentre la categoria della nullità ha carattere residuale, essendo limitata alle ipotesi di contrasto del contenuto di una deliberazione con norme preposte a tutela di interessi generali.
In caso di contrasto con norme volte a tutelare gli interessi dei singoli soci o gruppi di essi si rientra invece nella fattispecie dell’annullabilità della deliberazione.
Quanto precede consente infatti di garantire stabilità e certezza all’attività sociale a beneficio della società stessa e dei terzi.
La Corte d’Appello ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’inesistenza della delibera assembleare si verifica nei casi in cui l’atto impugnato non è qualificabile come deliberazione, laddove non sia anche solo astrattamente imputabile alla società o, pur sussistendo un atto qualificabile come tale, l’atto sia così distante dal modello legale da non consentirne la riconduzione alla categoria stessa di deliberazione assembleare.
La sentenza in esame ritiene pertanto che non sussiste l’inesistenza della delibera quando proviene da assemblea partecipata anche da uno solo dei soci o della delibera adottata con voto determinante di soggetti non legittimati al voto (vale a dire quando la decisione sia esteriormente riconducibile all’organo decisionale societario e ascrivibile al genus della delibera assembleare, per la presenza di almeno uno degli elementi essenziali all’identificazione della fattispecie).
Orbene, a detta della Corte, i vizi lamentati dall’appellante inerivano al quorum deliberativo e, non essendo riconducibili alle ipotesi tipiche di nullità indicate dall’art. 2379 c.c., ricadevano nella fattispecie dell’annullabilità ex art. 2377 c.c..
La Corte ha poi ricordato che, nel caso di specie, essendo in presenza di un sequestro di titoli azionari antecedente alla delibera, a norma dell’art. 2352, comma 6 c.c. e salva diversa statuizione del provvedimento del giudice (non sussistente nel caso in esame), il diritto ad impugnare le delibere assembleari (fra gli altri diritti amministrativi di cui ai commi precedenti della norma) spettava al custode giudiziario, a cui incombevano i doveri di conservazione e amministrazione, compresi quindi il diritto di voto in assemblea e la relativa legittimazione all’impugnativa delle deliberazioni che in tale sede siano state adottate.
Proseguendo il proprio ragionamento, la Corte ha ritenuto di dover escludere la sussistenza di una legittimazione concorrente del socio sequestrato con quella del custode, posto che una siffatta legittimazione concorrente svuoterebbe di significato la stessa nomina del custode e sacrificherebbe le esigenze di conservazione e amministrazione delle azioni sottese alla nomina dello stesso.
La Corte ha poi rilevato come venga eccezionalmente riconosciuta la proroga della legittimazione ad agire nel caso in cui la perdita dello status di socio sia “diretta conseguenza proprio della deliberazione la cui legittimazione egli contesta”, escludendo tuttavia una simile ricostruzione nel caso di specie, posto che il socio impugnante aveva espressamente comunicato, a mezzo p.e.c., al custode giudiziario la propria mancanza di interesse alla sottoscrizione del capitale sociale perduto e ricostituito, decisione dalla quale era derivata la perdita della qualità di socio.
Alla luce di tutto quanto precede, la Seconda Sezione della Corte d’Appello di Roma Specializzata in Materia di Impresa ha rigettato l’appello e integralmente confermato la sentenza di primo grado.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia