Special servicer e art. 106 TUB: il triplete della Cassazione
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSi susseguono le decisioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui le società incaricate dalla cessionaria per il recupero dei crediti cartolarizzati non devono essere necessariamente iscritte all’Albo degli intermediari finanziari (art. 106 TUB).
Una recente ordinanza della Cassazione del 18 marzo 2024 n. 7243, Sez. III, est. Fanticini, ha infatti stabilito che «dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del TUB). In conclusione, con specifico riferimento all’eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la special servicer – rappresentante sostanziale di master servicer, a sua volta mandataria della società veicolo SPV, cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell’albo degli intermediari finanziari».
La decisione in commento censura – in quanto «artificiosa e destituita di fondamento» – la tesi secondo cui è nullo il conferimento dell’incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto non iscritto al predetto Albo degli intermediari finanziari e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuota sugli atti compiuti nell’esercizio dell’attività. La disciplina di cui agli artt. 2, comma 6, l. n. 130/1999 e 106 TUB, è argomentato, non è connotata in termini imperativi: «le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie)».
Questo indirizzo è stato espressamente richiamato e confermato da Cass. 3 maggio 2024 n. 12007, Sez. III, est. Tatangelo (§ 1.5.).
Da ultimo, la Prima Presidente della Cassazione, nell’ambito di una questione pregiudiziale (respinta) sollevata ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., con il decreto del 17 maggio 2024 ha confermato il predetto orientamento, fornendo altresì utili indicazioni riguardo alle operazioni di cessione del credito e alle connesse attività di riscossione.
In particolare, sono stati chiariti i presupposti per l’applicazione dell’art. 106 TUB: ai fini dell’obbligo di iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari la cessione del credito deve integrare l’erogazione di un finanziamento; la mera cessione del credito non è sufficiente: solo una operazione di finanziamento collegata alla cessione del credito determina l’obbligo di iscrizione (v. Cass. n. 4427/2024).
Riguardo, poi, alle società che si occupano della riscossione dei crediti (special servicer), inclusa la riscossione coattiva, queste non sono assoggettate all’obbligo di iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari: dall’omessa iscrizione nell’Albo ai sensi dell’art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità.
Valorizzando le argomentazioni della citata Cass. n. 7243/2024, la Prima Presidente evidenzia che il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l’indefinita serie di disposizioni contenute nel TUB, tra le quali il predetto art. 106: «tali norme, prive di valenza civilistica, attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un’invalidità “derivata”».
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