8 Aprile 2025

Sovraindebitamento del consumatore e merito creditizio

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il consumatore è considerato sovraindebitato qualora i suoi flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte o non riesca ad adempiervi con regolarità.

Il consumatore sovraindebitato, con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, stabilendo tempi e modalità per superare la situazione di sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma (art. 67 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII).

La domanda deve essere corredata da un elenco dettagliato contenente: a) tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione; b) la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore; c) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, specificando quanto necessario per il mantenimento dello stesso.

L’art. 69, comma 1, CCII  stabilisce che l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti è precluso al consumatore che: a) sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; b) abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte; c) abbia causato la propria situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode.

È inoltre previsto che il creditore che abbia colpevolmente contribuito a determinare o aggravare la situazione di indebitamento, ovvero che abbia violato i principi previsti dall’art. 124-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), non è legittimato a proporre opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69, comma 2, CCII).

La giurisprudenza di merito ha chiarito che l’art. 69, comma 1, CCII preclude l’accesso alla procedura al consumatore che abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, superando il requisito della meritevolezza previsto dall’art. 12-bis della L. n. 3/2012. Tale disposizione si inserisce nella logica della “second chance“, prevedendo criteri meno stringenti per l’accesso alla ristrutturazione del debito (Trib. Nola, 8 maggio 2024 n. 41). Il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza di requisiti negativi e ostativi, negando l’omologa del piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode (Corte d’Appello di Bologna, decreto 9 febbraio 2024; Tribunale di Reggio Calabria, decreto 25 gennaio 2024).

L’art. 69, comma 1, CCII non può essere letto in modo isolato rispetto all’art. 124-bis, comma 1, TUB, sebbene quest’ultimo sia espressamente richiamato solo al secondo comma della citata disposizione, nella parte in cui prevede una specifica sanzione endoprocedimentale nei confronti del creditore che abbia colpevolmente determinato la condizione di sovraindebitamento. La mancata verifica da parte dell’ente finanziatore può incidere sulla valutazione della colpa del debitore, considerata la sua condizione di asimmetria informativa.

La giurisprudenza di merito ha evidenziato che, ai fini della colpa grave del consumatore, è necessario considerare il comportamento dell’ente finanziatore, specie se soggetto professionale qualificato nella valutazione del merito creditizio. L’omessa o negligente istruttoria del finanziatore può ridurre il grado di colpa del consumatore, qualora questa abbia concorso in modo determinante allo stato di sovraindebitamento (Tribunale di Torino, 31 maggio 2023; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 16 ottobre 2023).

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