Sovraindebitamento e cessione del quinto dello stipendio
di Redazione Scarica in PDFUno dei temi di maggiore attualità in materia di sovraindebitamento del consumatore è costituito dalla opponibilità delle cessioni del quinto dello stipendio.
È noto che la L. 3/2012 concede la possibilità ai soggetti non fallibili, incapaci di ripagare i propri debiti per cause sopravvenute non attribuibili alla loro volontà (quindi, meritevoli), di vedere falcidiati i propri impegni.
Nell’ambito di queste procedure il problema che si pone è se il finanziamento assistito da “cessione di quote di stipendio/pensione” debba essere rimborsato secondo il piano di ammortamento originariamente concordato o possa essere falcidiato.
Con una condivisibile pronuncia, il Tribunale di Pescara (decreto del 16.2.2017, Est. Capezzera) ha ritenuto evidente che, quando la L. 3/2012 fa riferimento alla situazione debitoria, richiama “qualunque obbligazionefaccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcuna applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l’altro l’eadem ratio”.
D’altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della L. 3/2012, che, all’articolo 7, dice: “Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori….”, mentre all’articolo 8 afferma: “La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti....” ; il riferimento allo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione.
Il Tribunale di Pescara sintetizza anche le diverse teorie di cui attualmente si dibatte. Secondo una prima, il piano non potrebbe pregiudicare i diritti dei terzi, essendo la cessione stata notificata ritualmente prima della presentazione della domanda ex L. 3/2012 ed essendo quindi inattaccabile da questa. Peraltro il piano, sempre secondo la predetta tesi non potrebbe pregiudicare i diritti dei creditori verso i terzi ed in questo caso il credito avente ad oggetto il quinto della pensione/stipendio sarebbe, per effetto della notifica della cessione, un credito vantato dalla finanziaria-cessionaria direttamente verso l’ente pensionistico/datoriale e che, come tale, rimarrebbe del tutto salvo ed impregiudicato.
Le obiezioni risultano però superate osservando come “la legge sul sovraindebitamento, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo, si ponga l’obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd seconda chance, secondo una prospettiva largamente diffusa negli Stati Uniti d’America, ossia la prospettiva di un pieno reinserimento sociale; neppure va trascurato lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia”.
Del resto, altri Tribunali, nell’ambito di due delle procedure previste da tale legge, il piano del consumatore(Tribunali di Siracusa e Pistoia) e la liquidazione del patrimonio (Tribunale di Piacenza), hanno sancito la revocabilità dei finanziamenti dietro cessione del quinto e delega di pagamento; in tal modo il debitore si riappropria del suo reddito, o meglio della somma che serve per il sostentamento della sua famiglia, destinando la parte residua ai creditori nel loro complesso, comprese le finanziarie e le banche con le quali aveva stipulato prestiti con cessione del quinto.
Analogamente il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale (Decreto 16.05.2018, Pres. Caria, Est. De Vivo), ha rigettato il reclamo proposto da un istituto di credito nei confronti di un consumatore, ribadendo che “il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla falcidia prevista per i chirografari”.
Si tratta di posizioni condivisibili e non soltanto sotto il profilo giuridico. È bene ricordare, infatti, che la L. 3/2012 nasce con una precipua finalità sociale e punta ad offrire una seconda opportunità a coloro i quali hanno contratto debiti allorquando potevano ragionevolmente assolverli e si sono poi trovati, per eventi imprevedibili (di varia natura), a non potere regolarmente adempiere. La norma deve pertanto essere sempre letta ed interpretata con quel favor debitoris cui il legislatore si è ispirato, al fine di evitare che il piccolo imprenditore, il professionista, l’artigiano o il consumatore in gravi difficoltà economiche si rivolgano ad usuraisenza scrupoli ovvero siano portati a pensare a gesti estremi.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“