20 Dicembre 2016

Sospensione in seguito ad opposizione all’esecuzione: la mancata instaurazione del giudizio di merito non comporta la improcedibilità del reclamo

di Giuseppe Bertolino Scarica in PDF

 

Tribunale di Milano, 3 marzo 2016 (ord.) – Pres. de Sapia – Est. Rossetti

Opposizione all’esecuzione – sospensione disposta dal giudice dell’esecuzione – mancata introduzione giudizio di merito – reclamo – improcedibilità – esclusione (cod. proc. civ., art. 624 commi 2 e 3; cod. proc. civ., art. 669 terdecies) 

Opposizione all’esecuzione – mancata introduzione giudizio di merito – sospensione disposta dal giudice del reclamo – esclusione (cod. proc. civ., art. 624 commi 2 e 3; cod. proc. civ., art. 669 terdecies) 

[1] Il reclamo avverso l’ordinanza che provvede sulla istanza di sospensione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624, comma primo, cod. proc. civ., non diviene improcedibile se nessuna delle parti inizia il giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dal giudice dell’esecuzione. 

[2] Se nessuna delle parti introduce il giudizio di merito di opposizione all’esecuzione, nel caso di accoglimento del reclamo avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione il processo esecutivo non si estingue e il collegio deve concedere un nuovo termine per l’introduzione del giudizio di merito. 

CASO
[1] [2] Una società debitrice proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies cod.proc.civ., avverso l’ordinanza emessa il 4 dicembre 2015, con la quale il giudice dell’esecuzione aveva rigettato, a seguito di proposizione di opposizione all’esecuzione, la richiesta di sospensione del processo esecutivo.

Il creditore, preliminarmente, nel corso dell’udienza, eccepiva la inammissibilità del reclamo, non avendo parte reclamante introdotto il giudizio di merito nel termine assegnatole dal giudice dell’esecuzione e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.

SOLUZIONE
[1] [2] Il collegio del tribunale ha affrontato la questione preliminare, dedotta dalla reclamata, ed ha affermato che l’interesse a promuovere il giudizio di merito si consolida definitivamente solo all’esito del reclamo, ove proposto.

Pertanto, nel caso di sospensione disposta in seguito a reclamo, il collegio deve concedere un nuovo termine per l’introduzione del giudizio di merito, tenuto conto degli effettivi interessi delle parti.

Nel merito, il collegio ha poi rigettato il reclamo, confermando che parte reclamata ha diritto di agire esecutivamente per il pagamento delle somme indicate nel lodo.

QUESTIONI
[1] [2] L’art. 624, comma 3, cod. proc. civ., regola un’ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo qualora la procedura sia stata sospesa dal giudice dell’esecuzione e l’ordinanza non sia stata reclamata ovvero sia stata confermata in sede di reclamo, se il giudizio di merito non viene introdotto entro i termini perentori stabiliti dal giudice, a norma dell’art.616 cod. proc. civ.

Nessun cenno è contenuto nel nuovo art. 624 cod. proc. civ., circa le conseguenze sul reclamo nel caso in cui nessuna delle parti instauri il giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dal giudice dell’esecuzione.

Parte della giurisprudenza, sul presupposto della natura cautelare-conservativa del provvedimento di sospensione ritiene improcedibile il reclamo (cfr. tribunale di Brindisi, ordinanza 4 dicembre 2012; conforme tribunale di Campobasso 13 maggio 2013). Altra parte, invece, ritiene ammissibile il reclamo in ragione della natura anticipatoria del provvedimento di sospensione (cfr. tribunale di Lecce, ordinanza 4 dicembre 2014).

Il tribunale meneghino, con l’ordinanza in esame, ha evidenziato le finalità deflattive del contenzioso che il legislatore ha inteso perseguire con la novella introdotta nel 2006, che ha modificato la norma in questione, e ribadito la natura cautelare del provvedimento di sospensione.

La volontà deflattiva del legislatore ha indotto il collegio a non aderire alla tesi di chi sostiene che il creditore debba prudentemente introdurre il giudizio di merito anche quando abbia ottenuto un provvedimento che nega la sospensione da parte del giudice dell’esecuzione.

Il tribunale ha aggiunto, che a seguito del provvedimento di sospensione adottato dal collegio si stabilizza definitivamente l’interesse all’eventuale proposizione del giudizio di merito.

In altri termini, risulterebbe contradittorio con lo spirito della norma imporre al debitore o al creditore di introdurre il giudizio di merito allorquando la fase cautelare complessivamente considerata non sia ancora conclusa.

Il debitore, infatti, ove avrà ottenuto un provvedimento di sospensione davanti al giudice dell’esecuzione, fermo restando il suo astratto interesse ad introdurre la causa di merito al fine di ottenere un accertamento più ampio del mero effetto estintivo del processo esecutivo (id est: l’inesistenza del diritto del creditore procedente di agire esecutivamente nei suoi confronti una volta per tutte) non ha un interesse concreto a introdurre il giudizio di merito; il suo interesse concreto potrebbe invece atteggiarsi in modo sensibilmente diverso nell’ipotesi in cui in sede di reclamo il collegio riformasse il provvedimento adottato.

Dall’altro lato, per il creditore, che abbia ottenuto un provvedimento che rigetti l’istanza di sospensione, l’interesse a promuovere la causa di merito potrebbe sorgere, tendenzialmente, solo nel caso in cui in sede di reclamo quel provvedimento fosse riformato.

Poiché l’interesse a promuovere il giudizio di merito si consolida definitivamente solo all’esito del reclamo, ove proposto, il collegio con il provvedimento con cui decide il reclamo deve concedere un nuovo termine per l’introduzione del giudizio di merito, tenuto conto degli effettivi interessi delle parti, allorquando la decisione adottata sia contraria rispetto a quella assunta dal giudice dell’esecuzione.

Nel provvedimento il esame il tribunale in composizione collegiale afferma pure che, nel caso di in mancanza introduzione del giudizio di merito da parte del debitore esecutato che non ha ottenuto il provvedimento di sospensione, il reclamo deve essere egualmente esaminato nel merito e, in caso di accoglimento, porterà all’estinzione del processo esecutivo soltanto qualora, nei termini assegnati dal collegio, la causa di merito non verrà introdotta dal creditore procedente.

L’ordinanza in esame ha il pregio di dipanare, senza indugiare su posizioni “ontologiche” circa la natura del provvedimento di sospensione adottato dal giudice dell’esecuzione, “l’ordito intessuto di equivoci” di cui consta l’art. 624, comma 3, cod. proc. civ. (così, Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, 3° ed., Torino, 2015, pag.457) tenendo conto, primariamente, delle finalità deflattive della norma.