28 Settembre 2015

Sospensione e/o caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente, intervento dei creditori e sorte del processo esecutivo

di Domenico Cacciatore Scarica in PDF

Trib. Palermo; Sez. Esecuzioni Mobiliari; ord. 12 giugno 2015

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Esecuzione per obbligazioni pecuniarie – Sospensione  e/o caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente – Intervento creditori – Prosecuzione del processo esecutivo – ammissibilità
(Cod. Proc. Civ. artt. 499 e 500)

[1] I creditori intervenienti muniti di titolo esecutivo possono compiere gli atti dell’esecuzione forzata e dare impulso alla procedura anche se il titolo esecutivo del creditore procedente è stato sospeso o è venuto meno.

CASO
[1 ] Il debitore proponeva apposizione all’esecuzione e chiedeva la sospensione dell’esecuzione. A sostengo della propria opposizione, il debitore deduceva che la sospensione dell’efficacia dell’originario titolo esecutivo – nello specifico un decreto ingiuntivo sospeso ai sensi dell’art. 649 c.p.c. – avrebbe determinato l’arresto della procedura, ritenendo del tutto irrilevanti gli effetti dell’intervento di altri creditori muniti di titolo esecutivo.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Palermo ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione del debitore e, premettendo che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo non incide sulla validità degli atti esecutivi già compiuti, ha osservato che i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono compiere gli atti dell’esecuzione forzata e dare impulso alla stessa.

QUESTIONI
]1] Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Palermo si pone in linea con l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il processo esecutivo può legittimamente proseguire se, a prescindere dalle sorti del titolo originario, vi siano creditori intervenienti a loro volta muniti di valido titolo esecutivo. È stato chiarito, infatti, che il principio secondo il quale il titolo esecutivo deve esistere dall’inizio alla fine della procedura non rende necessaria la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente ma, piuttosto, la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo, che legittimi il perdurare degli effetti degli atti esecutivi posti in essere (cfr. Cass. Civ., Sez.Un., 7.1.2014, n. 61; contra Cass. Civ., Sez. III, 13.2.2009, n. 3531).

Per approfondimenti, v. B. Capponi, “Le Sezioni Unite e l'”oggettivazione” degli atti dell’espropriazione forzata”, in Rivista di Diritto Processuale, 2014, 2, 481.