18 Ottobre 2016

Sospensione dell’esecuzione e querela di falso

di Pasqualina Farina Scarica in PDF

Trib. Benevento, 22 giugno 2016

Querela di falso – nullità della notifica del precetto – verbale di pignoramento – sospensione dell’esecuzione – inammissibilità

Il debitore deve contestare le asserte nullità della notifica del precetto nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. Pertanto, davanti al giudice dell’esecuzione è inammissibile – e non dà luogo a sospensione ex art. 624 c.p.c. – la querela di falso proposta dal debitore per impugnare l’atto di precetto ed il verbale di pignoramento.

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CASO

Il debitore propone reclamo avverso l’ordinanza di rigetto, per insussistenza dei gravi motivi di cui all’art. 624 c.p.c., dell’istanza di sospensione formulata all’atto di proposizione della querela di falso, chiedendo al Collegio la revoca della suddetta ordinanza, previo esperimento dell’eventuale istruttoria necessaria, ivi compresa consulenza tecnica d’ufficio.

La querela di falso era tesa ad impugnare sia l’atto di precetto, sia il pignoramento, sull’assunto che nel verbale di pignoramento l’ufficiale giudiziario aveva dichiarato che il precetto era stato notificato, pur mancando – sulla relata di notifica – la firma dell’avvenuta ricezione del destinatario. Dopo aver disposto la sospensione inaudita altera parte, il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto insussistenti i motivi per disporre la sospensione ex art. 624 c.p.c. del processo esecutivo, con fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.

SOLUZIONE

Il collegio ha dichiarato inammissibile il reclamo sia per la mancata sospensione del processo esecutivo ex art. 295 c.p.c., sia per le doglianze relative alla proposizione di querela di falso; lo ha invece essere rigettato quanto al motivo della mancata sospensione ex art. 624 c.p.c. Il reclamante, rimasto soccombente, è stato condannato a rifondere al reclamato le spese di lite.

QUESTIONI

La decisione va condivisa. Il Collegio muove, difatti, dal presupposto che le cause di sospensione del processo esecutivo sono tipiche, disciplinate dagli art. 623 ss. c.p.c., escludendo che il giudice dell’esecuzione possa sospendere ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Parimenti viene escluso, al di fuori dei casi normativamente previsti, l’attribuzione di un potere cognitivo in capo al giudice dell’esecuzione. Con la conseguenza che la parte può proporre la querela solo nella fase di merito dell’opposizione (all’esecuzione o agli atti esecutivi) fondata sulla falsità di un documento.

Dopo aver riqualificato il reclamo come opposizione agli atti esecutivi, in quanto l’esecutato si doleva della falsità della dichiarazione contenuta nell’atto di pignoramento (attinente alla notifica del precetto), il Collegio ha escluso la sussistenza dei gravi motivi di cui all’art. 624 c.p.c.

Sul punto i Giudici hanno in primo luogo precisato che l’opposizione è tardiva: il debitore avrebbe dovuto contestare l’asserta nullità della notifica del precetto nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c. Quanto al merito dell’opposizione, il Collegio ha affermato che il precetto risulta regolarmente notificato nelle forme dell’art. 140 c.p.c., come emerge dalla documentazione versata in atti.

Con particolare riferimento alla querela, il Collegio ha da ultimo rilevato che la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario, riportata nel verbale di pignoramento non vada censurato con lo strumento di cui all’art. 221 c.p.c., trattandosi di circostanza oggetto di percezione sensoriale, suscettibile di errore di fatto (sulla non necessità di proposizione della querela di falso in caso di errore di percezione del verbalizzante cfr.: Cass. 4 dicembre 2009, n. 25676; Cass. 24 novembre 2008 n. 24937).