Sospensione delle rate del mutuo: indicazioni operative dell’ABI
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFAl fine di agevolare la fruizione e l’applicazione del Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, comma 475 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’ABI ha diffuso una Circolare (Prot. UCR/000898 dell’8 maggio 2020) riepilogativa dello ‘stato dell’arte’, comprensiva dei diversi chiarimenti che, riguardo alla sospensione delle rate di mutuo nei confronti di famiglie e professionisti, sono stati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consap.
Il documento offre aggiornate e concrete indicazioni operative per assicurare l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il Decreto Legge n. 18/2020 e ulteriormente ampliate con il Decreto Legge n. 23/2020.
In particolare, si evidenzia che l’art. 26 del D.L. n. 9/2020 e l’art. 54 del D.L. n.18/2020 hanno ampliato l’operatività del Fondo consentendo:
(i) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui nei casi di “sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito” nonché fino al 17 dicembre 2020, “ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”;
(ii) fino al 17 dicembre 2020 per l’accesso al Fondo di derogare la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
(iii) il pagamento alla banca degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Le innovazioni del Fondo Gasparrini sono diventate operative con l’entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2020, n. 82, emanato in attuazione dell’art. 54, comma 3, del D.L. 18/2020, che ha disposto, tra gli altri, che:
(i) il mutuatario può accedere ai benefici del Fondo qualora subisca una sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi ovvero una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo. La durata massima della sospensione del pagamento delle rate del mutuo – che può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, fermo restando la durata massima di 18 mesi di sospensione dell’ammortamento – è commisurata alla durata della misura di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro e segnatamente: a) 6 mesi, se la misura di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni consecutivi lavorativi; b) 12 mesi, se la misura ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; c) 18 mesi, se la misura ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
(ii) le modalità per il calcolo degli interessi compensativi maturati sul debito residuo per il periodo di sospensione che il Fondo rimborserà alla banca nella misura del 50%, applicando il tasso contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione da parte del mutuatario e che tali modalità si applicano anche alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, nonché alle sospensioni già concesse per le quali, all’entrata in vigore del D.M., non siano state ancora liquidate.
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