Il socio di società di capitali può proporre reclamo avverso sentenza di fallimento della società nel termine breve di trenta giorni dalla iscrizione della stessa sentenza nel registro delle imprese
di Luca Iovino Scarica in PDFCass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 7 settembre 2017, n. 20913, Pres. Genovese; Est. Nazzicone.
[1] Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Legittimazione processuale del socio di società di capitali – Sussistenza – Fondamento – Reclamo – Termine – Decorrenza- Art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. – Applicabilità – Esclusione (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 18)
[1] Il socio di società di capitali fallita è titolare di posizioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento e pertanto è legittimato alla partecipazione al procedimento prefallimentare nonché alla proposizione del reclamo, che deve essere proposto, indipendentemente dalla partecipazione al procedimento prefallimentare, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della sentenza dichiarativa nel registro delle imprese non potendosi al medesimo applicare l’art. 327, comma 2, c.p.c.
CASO
[1] Il Tribunale di Bologna dichiarava il fallimento di una società a responsabilità limitata, in accoglimento dell’istanza di fallimento in proprio della società, avanzata dall’amministratore giudiziario che era stato nominato in seguito a sequestro e successiva confisca delle quote sociali.
L’unico socio, già amministratore della società, proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
La corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile il reclamo, perché proposto oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data dell’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, previsto dall’art. 18 comma 4 l. fall. per gli “altri interessati”.
Avverso la sentenza delle corte d’appello di Bologna veniva proposto ricorso per cassazione
SOLUZIONE
[1] La corte di cassazione rigetta il ricorso affermando il principio secondo cui il socio di società di capitali dichiarata fallita, pur essendo legittimato alla partecipazione al procedimento prefallimentare ed alla proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ha l’onere di proporre il reclamo nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Il suddetto termine, secondo il supremo collegio, opera indipendentemente dalla partecipazione del socio della società fallita al procedimento di primo grado.
In nessun caso, prosegue la sentenza, il socio può invocare l’applicazione dell’art. 372, comma 2, c.p.c., che consente di proporre impugnazione dopo la scadenza dei termini di legge, se la parte prova di non aver avuto conoscenza del procedimento prefallimentare a causa dell’omissione o della nullità della notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione.
QUESTIONI
La giurisprudenza delle corte di cassazione è costante nel riconoscere al socio di società di capitali la legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società.
L’ampia formulazione dell’art. 18, l. fall., secondo cui oltre al debitore è legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento “qualunque interessato”, ha indotto il Supremo Collegio a ricomprendere tra i legittimati attivi non solo i portatori di un interesse giuridico ma chiunque vanti un interesse anche solo morale alla revoca del fallimento.
Il socio di società di capitali, in tale prospettiva, va ricompreso nella categoria degli “interessati” alla revoca, non solo in relazione alla sua eventuale posizione di ex amministratore potenzialmente esposto alle responsabilità sia civile che penale derivanti dal fallimento, ma più in generale, in quanto portatore “di un interesse, di natura morale, a che sia accertata la sua partecipazione ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale” (Cass. 4 dicembre 2012, n. 21681; Cass., Ord., 10 marzo 2017, n. 6348).
Detto interesse legittima altresì il socio di società di capitali a partecipare al procedimento prefallimentare benché non sia destinatario della notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione, dei quali la legge fallimentare non prevede la notificazione nei suoi confronti.
Quanto alla decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo, l’art. 18, comma 1, l. fall. distingue l’ipotesi in cui il reclamo sia proposto dal fallito da quella in cui l’opposizione sia proposta da qualunque altro interessato.
Per il fallito il termine decorre dalla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento mentre per gli altri interessati il dies a quo coincide con l’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
L’art. 18, comma 3, l. fall., al fine di garantire la stabilità del giudicato della sentenza di fallimento fa salva “in ogni caso”, l’ applicazione del c.d. termine lungo previsto dall’art 327, comma 1, c.p.c. che opera quando la notifica della sentenza di fallimento non sia stata effettuata o la stessa sia nulla.
L’applicabilità di tale disposizione però, viene generalmente riferita esclusivamente al fallito e non già agli altri interessati che non potranno avvalersi del termine lungo lamentando l’omissione o nullità della notificazione della sentenza nei loro confronti poiché non prevista dalla legge, ovvero denunciando la nullità od omissione della notifica nei confronti della società poiché atto destinato a soggetto diverso.
L’unica ipotesi in cui per gli altri legittimati potrà trovare applicazione l’art 327, comma 1, c.p.c. resta dunque, quella assai rara in cui la sentenza non sia stata iscritta nel registro delle imprese o l’iscrizione presenti vizi che la rendano inidonea a fare decorrere il termine breve.
La Cassazione, nella pronuncia in commento, esclude altresì che in favore del socio di società di capitali possa applicarsi l’art. 327 comma 2 c.p.c., che impedisce la decadenza dall’impugnazione quando la parte rimasta contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo di primo grado per nullità dell’atto introduttivo o della citazione.
Tale norma sebbene non espressamente richiamata dall’art. 18 comma 4 l. fall., che opera un rinvio al solo art. 327 comma 1, c.p.c., è stata finora ritenuta applicabile in favore del solo fallito per ragioni relative al rispetto del principio del contraddittorio (Cass. 23 giugno 2014 n.14232).
Il supremo collegio esclude invece che il socio di società di capitali, indipendentemente dalla sua partecipazione al giudizio prefallimentare, possa avvalersi del termine lungo, poiché questi non è parte del procedimento prefallimentare e non è destinatario della notificazione dell’istanza di fallimento e della convocazione del tribunale ai sensi dell’art. 15, comma 2, l. fall. (in senso conforme, cfr. Cass. civ. 23 maggio 2016, n. 10632). In dottrina, sui rapporti tra art. 18 lfall. E art. 327 c.p.c., v. Santangeli, Il nuovo fallimento, Milano, 2006, p. 96; Rascio-Delle Donne, Le impugnazioni dei provvedimenti che decino sull’istanza di fallimento, in Av.Vv., Trattato delle procedure concorsuali, diretto da Jorio e Sassani, vol. I., Milano, 2014, p. 559).