8 Giugno 2021

Il socio che abbia manifestato la volontà di recedere da una S.r.l. può essere obbligato dagli altri soci a trasferire le proprie partecipazioni ex art. 2932 c.c.

di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Roma, Sez. spec. in materia di imprese, sentenza del 14 marzo 2018.

Parole chiave: Società a responsabilità limitata – Recesso – Liquidazione quota

Massima: “Ogniqualvolta si proceda alla liquidazione di partecipazioni sociali di un socio che abbia manifestato la volontà di recedere da una s.r.l., tale operazione potrà avvenire mediante acquisto delle partecipazioni del recedente da parte degli altri soci o di un terzo, non essendo pensabile che il medesimo recedente possa a ciò opporsi. Inoltre, stante la mancata attribuzione agli amministratori di una s.r.l. di un potere dispositivo sulle partecipazioni del recedente, il recesso genera un vero e proprio obbligo di contrarre, coercibile ex art. 2932 c.c., a carico del recedente il quale, avendo dichiarato inequivocabilmente la propria volontà di abbandonare la società, ha dato ormai causa al sorgere di un corrispondente vincolo nei confronti di quest’ultima di trasferire le proprie quote.”

Disposizioni applicate: Artt. 2189, 2470, 2473, 2482, 2932 c.c.

La sentenza in commento (emessa dal Tribunale di Roma in qualità di Giudice del registro delle imprese) contiene un’interessante analisi (1) sia sulla natura e sulla qualità dei controlli esercitati dal conservatore del registro delle imprese e dal Giudice del registro, (2) sia sulla coercibilità dell’obbligo di trasferire le partecipazioni sociali in capo al recedente.

Quanto al punto (1) sopra, secondo la giurisprudenza del Giudice del registro di Roma, al registro delle imprese, per volontà del legislatore, è assegnata una funzione informativa e pubblicitaria con validità legale di fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, crea nei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; perciò tali dati devono normalmente essere esatti e veritieri.

In conseguenza di quanto sopra, il conservatore del registro deve esercitare non solo un controllo formale sulle iscrizioni che sono richieste, ma deve anche verificare il “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” e la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello tipico previsto dalla legge (c.d. ‘controllo qualificatorio’; v. art. 2189, comma 2, c.c. e art. 11 D.P.R. 581/1995) – con implicito dovere di svolgere anche attività di interpretazione giuridica del contenuto del provvedimento o dell’atto da iscrivere.

Ciononostante, al conservatore non è dato sindacare sulla validità o meno dell’atto o del provvedimento per il quale è chiesta l’iscrizione; sindacato che si potrà ottenere avviando un procedimento contenzioso. Così, un atto o una deliberazione, la cui iscrizione è prevista per legge e la cui domanda di iscrizione è formalmente corretta, devono essere considerati dal conservatore come validamente assunti, finché non interviene l’annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale (cfr., Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Verona, 28 settembre 2009; Trib. Bari, 3 giugno 2009; Trib. Catania, 9 aprile 2009, giurisprudenza tutta citata nella sentenza in commento).

Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ne discende che anche al Giudice del registro non spetterà valutare la validità dell’atto iscritto dal conservatore (validità sulla quale dovrà eventualmente giudicare il Giudice del merito in sede di contenzioso), ma solo la correttezza formale e la corrispondenza dell’atto a quello tipico previsto dalla legge.

Quanto al punto (2), ossia quanto alla liquidazione della quota del socio recedente, il Giudice del registro ripercorre in maniera chiara e puntuale la disciplina codicistica sul punto e le sue implicazioni pratiche.

Ai sensi dell’art. 2473 c.c., il rimborso della partecipazione (secondo il suo valore reale e di mercato) in relazione alla quale è stato esercitato il recesso può avvenire: (1) mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni; (2) mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi; (3) oppure, acquistandola con l’utilizzo delle riserve disponibili della società; (4) in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale, con applicazione dell’art. 2482 c.c. Ove non sia possibile il rimborso della partecipazione del receduto, la società viene posta in liquidazione.

Nel caso de quo, è in discussione se, all’interno di una s.r.l., il trasferimento ai soci della partecipazione del recedente possa avvenire senza il concorso di volontà e senza la partecipazione del recedente medesimo all’atto di trasferimento.

Nella specie, sono stati dichiarati inapplicabili alle s.r.l. gli artt. 2437 bis e 2437 ter c.c., per cui andrebbe escluso il potere dispositivo di partecipazioni sociali del recedente in capo agli amministratori di una s.r.l., con conseguente necessaria partecipazione del recedente all’atto del trasferimento. Tuttavia, secondo il Giudice del registro di Roma, il socio recedente, nel momento in cui manifesta l’intenzione di recedere, si obbliga a cedere la propria partecipazione e accetta implicitamente che le modalità di liquidazione della quota si realizzino secondo lo schema delineato dalla legge (art. 2473 c.c.) e, quindi, in particolare, acconsente a che la partecipazione possa essere acquistata dagli altri soci o da un terzo, tanto che l’inadempimento dell’obbligo di cooperare al perfezionamento della vicenda traslativa da parte del recedente legittimerà gli altri soci all’esperimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c..

Di conseguenza, secondo il Tribunale di Roma, allorché si proceda al rimborso mediante acquisto da parte degli altri soci o di un terzo, non essendo ipotizzabile che il recedente possa a ciò opporsi, si deve ritenere che la mancata attribuzione agli amministratori di società a responsabilità limitata di un potere dispositivo sulla partecipazione del recedente – come invece accade per le s.p.a. – generi un vero e proprio obbligo di contrarre, coercibile ex art. 2932 c.c., a carico del recedente, il quale, avendo dichiarato inequivocabilmente la propria volontà di abbandonare la società, ha dato ormai causa al sorgere di un corrispondente vincolo nei confronti di quest’ultima.

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