13 Febbraio 2024

Società estinta: la notifica degli atti impositivi deve essere fatta gli ex soci

di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDF

Cassazione civile, Sezione V, Ordinanza n. 753 del 9 gennaio 2024.

Parole chiave: notifiche – atti impositivi – società estinta – società di capitali – società di persone – successione – fenomeno successorio – estinzione – liquidatore – socio – ex soci – obbligazioni – intestazione

Massima: “Sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta, se notificati, dopo l’estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e pertanto ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente” a seconda che, ‘pendente societate’, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali”.

CASO

Il 7 aprile 2011 era stato notificato avviso di accertamento all’ex socio e liquidatore di “Alfa Srl” (società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese in data 4 marzo 2010).

L’ex socio e liquidatore di Alfa, in proprio e quale liquidatore della Srl, aveva spiegato ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento innanzi alla CTP di Ancona, deducendone l’illegittimità per notifica a società estinta.

Avverso la sentenza di accoglimento del suddetto ricorso, l’Agenzia dell’Entrate aveva proposto appello avanti la CTR delle Marche che, in difformità rispetto alla precedente decisione, aveva accolto l’appello sostenendo che l’accertamento in questione era stato notificato a un soggetto non inesistente.

Tale pronuncia veniva impugnata dall’ex socio e liquidatore davanti alla Corte di Cassazione, che disponeva come segue.

Preliminarmente, la Suprema Corte rilevava d’ufficio l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto “nella qualità di ex liquidatore” di Alfa Srl, attesa l’estinzione di questa e dunque il venir meno della sua stessa soggettività, a fortiori processuale, non più esercitabile per il tramite dell’ex legale rappresentante. Precisava al riguardo che, nel processo tributario, l’estinzione della società (di persone o di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, discendendone “che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente”, mentre deve “escludersi la legittimazione ‘ad causam’ del liquidatore della società estinta il quale può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale” (Cass. n. 16362 del 30/07/2020).

Premesso quanto precede, e dichiarato comunque il ricorso scrutinabile in riferimento alla posizione “personale” del ricorrente, la Corte affermava che, a seguito dell’estinzione della società, l’atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta deve essere notificato ai soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società – analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore – dal momento che si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass., Sez. Unite, nn. 6070, 6071 e 6072 del 12/03/2013).

Quanto all’intestazione, sottolineava la Corte che svariate sono le pronunce che ritengono valide le notificazioni di avvisi di accertamento (Cass., n. 24793 del 05/11/2020; Cass., n. 23534 del 20/09/2019; Cass., n. 12953 del 04/04/2017) e di cartelle di pagamento (Cass., n. 31037 del 28/12/2017) intestati alla società, allorquando dette notificazioni siano state eseguite, successivamente all’estinzione della stessa, nelle mani di (o comunque ad) uno dei soci.

Infine, la Suprema Corte evidenziava che l’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone, dopo l’estinzione della stessa, è validamente notificato ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 per l’ipotesi di morte del debitore, lo scopo è di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società.

Veniva quindi rigettata la deduzione dell’ex socio – secondo cui la responsabilità di ex soci ed ex liquidatori dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese presuppone un atto specificamente loro intestato e diretto, ai sensi ed alle condizioni, rispettivamente, degli artt. 2495 c.c. e 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 – essendo necessario ma anche sufficiente che l’atto impositivo o esecutivo, pur intestato alla società, sia materialmente notificato a coloro che erano soci.

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