30 Maggio 2023

Sinistro stradale letale: il convivente “more uxorio” ha diritto al risarcimento?

di Alessandra Sorrentino, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. III, ord., 28.03.2023, n. 8801 – Pres. Scarano – Rel. Ambrosi

Danno da perdita della vita del convivente – Convivenza more uxorio – Coabitazione – Prova presuntiva del danno – Prove indiziarie.

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CASO

In esito ad un sinistro stradale letale, la vittima lasciava la sua compagna ed i figli di lei, tutti con lui conviventi al tempo del fatto. I superstiti ottenevano in via stragiudiziale dalla compagnia assicurativa del responsabile un risarcimento pari ad € 150.000,00, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.

Non ritenendolo congruo, i superstiti convenivano in giudizio il danneggiante e la compagnia assicurativa, onde ottenerne la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e morale subìto per effetto dell’interruzione del rapporto affettivo e materiale con la vittima.

Il Giudice di primo grado rigettava la domanda attorea, ritenendo satisfattivo il risarcimento già corrisposto. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Torino.

I superstiti proponevano ricorso avanti alla Corte di Cassazione, che, ritenendo fondato il ricorso, cassava la sentenza e rinviava alla Corte di merito in altra composizione, con la motivazione che il giudice del gravame non avesse dato la giusta rilevanza alla circostanza della “reciproca assistenza economica”, la quale era stata oggetto di prove e di indizi.

In sede di rinvio, la Corte d’appello, pur dando per presupposto il fatto storico della convivenza more  uxorio tra la ricorrente  e la vittima al momento del sinistro, la quale perdurava da cinque anni, evidenziava che tale dato provava soltanto la sussistenza tra i conviventi di “una comunione affettiva”. Mentre, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, occorreva l’accertamento del “profilo di reciproca assistenza economica”. Pertanto, la corte di merito in sede di rinvio rigettava la domanda.

Contro tale sentenza, i superstiti proponevano nuovo ricorso in cassazione.

SOLUZIONE

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione coglie l’occasione per confermare che si ha convivenza more uxorio, rilevante ai fini della risarcibilità del danno subìto da un convivente in caso di morte dell’altro, qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale. Per accertare il configurarsi di tale fattispecie, i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi (ad es. la coabitazione, un progetto di vita comune o l’esistenza di un conto corrente in comune) che devono essere valutati “non atomisticamente ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri”.

QUESTIONI

Nell’ordinanza in commento, i ricorrenti lamentano un duplice errore commesso dalla Corte d’appello: uno di metodo e l’altro di merito.

Il primo riguarda il metodo utilizzato al fine della corretta valutazione del materiale probatorio.

Occorre muovere dalla considerazione che la prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell’istruzione, valutandoli nel loro insieme e gli uni per mezzo degli altri. Ne consegue che è errato l’operato del giudice di merito che, dinnanzi a plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi arrivare alla conclusione che nessuno di essi assurga, autonomamente, a dignità di prova.

Nel caso di specie, la Corte d’appello, dopo aver dato per provata la convivenza more uxorio tra la superstite e la vittima del sinistro stradale, durando la loro coabitazione da almeno cinque anni,  aveva ritenuto necessario verificare che la scelta della coabitazione tra i due potesse costituire elemento indiziario completamente compatibile con “una contribuzione economica alle spese del quotidiano, relative alla gestione/manutenzione dell’alloggio e alle esigenze alimentari”, concludendone che, tuttavia, non dimostrava, di per sé, “l’intenzione di mettere in comune le risorse economiche nel contesto della costituzione sostanziale di un nuovo nucleo familiare”.

Muovendo da tale parametro, la Corte torinese aveva escluso l’esistenza dei presupposti di una reciproca assistenza economica. Infatti, secondo la corte di merito tutte le circostanze addotte (la pluriennale convivenza, lo spostamento della residenza e del domicilio fiscale, la delega a favore della convivente ad operare sul conto corrente della vittima) non erano univocamente in grado di dimostrare l’esistenza di una comunanza di vita tra il defunto e la superstite così forte e stabilizzata da giustificare “il prevedibile apporto stabile economico del  primo a vantaggio della seconda, non solo per la stretta durata della convivenza ma per tutta la durata della vita”.

Secondo gli Ermellini, tuttavia, il Giudice d’appello non avrebbe considerato che, una volta acquisita una pluralità di elementi in giudizio, che costituiscono indici rilevanti in ordine alla configurabilità di una determinata situazione produttiva di ricadute giuridicamente rilevanti, “essi non possono essere poi presi in considerazione atomisticamente, ma devono essere considerati nella loro unitarietà e nella loro interazione l’uno con l’altro”. La corte torinese si era limitata a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare la loro capacità di conseguire valenza indiziaria, una volta valutati nel loro complesso, in maniera unitaria e non frazionata, nel senso che ognuno di essi avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro, in un rapporto di vicendevole completamento.

Per tale ragione, la Suprema Corte, nel caso di specie, ha rilevato il grave deficit valutativo della decisione appellata, laddove la corte di merito aveva ritenuto non univocamente desumibile dalla pacifica situazione di convivenza pluriennale e di contribuzione economica alle spese quotidiane e alla gestione/manutenzione dell’alloggio e alle esigenze alimentari, “l’intenzione (del convivente deceduto) di mettere in comune le risorse economiche nel contesto della costituzione sostanziale di un nuovo nucleo familiare”, dimenticando l’accertata diuturnitas della relazione more uxorio, interrotta unicamente dal sinistro stradale mortale.

In altre parole, gli elementi fattuali dedotti dalla ricorrente come indicativi di una comunione materiale con la vittima del sinistro avrebbero dovuto essere ritenuti dalla Corte d’appello sicuri indici di un legame stabile, la cui perdita sia dunque risarcibile.

Il secondo errore di diritto in cui era incorsa la corte torinese riguarda la configurabilità di una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale tra il convivente deceduto e la superstite e che è meritevole di tutela anche sotto il profilo risarcitorio.

Il giudice d’appello non avrebbe considerato un consolidato orientamento della corte di legittimità, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, concretatosi in un evento mortale, “va riconosciuto – con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato – anche al convivente more uxorio del defunto”.

Escludere, come ha fatto la corte di merito, il diritto dei conviventi al risarcimento del danno, per il fatto che il rapporto di convivenza assumerebbe rilievo solo sotto il profilo affettivo, vale a dire come “comunione affettiva”, significa contrastare anche la definizione di “convivenza di fatto” prevista dall’art. 1 L. 76/2016, secondo cui i conviventi di fatto sono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, individuando sempre l’elemento spirituale, il legame affettivo e quello materiale o di stabilità, la reciproca assistenza morale e materiale, fondata in questo caso non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull’assunzione volontaria di un impegno reciproco”.

Questa realtà non era stata evidentemente colta dalla gravata sentenza, che aveva negato tutela alla convivente del defunto, giustificando il rigetto della domanda risarcitoria su circostanze neutre rispetto alla convivenza in essere, quale il precedente vincolo matrimoniale di ciascuno dei due conviventi, con “possibili obblighi di mantenimento” gravanti sugli stessi.

Le motivazioni della corte torinese sulla “non univocità e gravità” degli elementi di fatto valutati per escludere una comunanza di vita “talmente forte e stabilizzata da giustificare il prevedibile apporto stabile economico del primo a vantaggio della seconda” non solo sono viziate da contraddittorietà logica ma anche da oggettiva incomprensibilità, in quanto il giudice di secondo grado aveva ammesso la sussistenza tra i conviventi di una “comunione affettiva” caratterizzata da “una contribuzione economica alle spese del quotidiano, relative alla gestione/manutenzione dell’alloggio e alle esigenze alimentari “, ma aveva  ritenuto tali elementi obiettivi non idonei a conferire una stabilità relativamente definitiva al rapporto, quale apporto continuativo “talmente forte e stabilizzato” corrispondente a quello che sarebbe stato effettuato in un contesto familiare. Per tale ragione, gli elementi di fatto dedotti dall’attrice sono stati ravvisati come rilevanti soltanto ai fini di un “impulso affettivo significativo“, ma non anche ai fini della spontanea e volontaria assunzione di reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

In conclusione, quindi, la gravata sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, la quale dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:

  • si ha convivenza more uxorio, rilevante ai fini del risarcimento del danno subìto da un convivente in caso di perdita della vita dell’altro, qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale;
  • ai fini dell’accertamento della configurabilità della convivenza more uxorio, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi (quali, a titolo esemplificativo, un progetto di vita comune, l’esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione), i quali devono essere valutati non atomisticamente ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri.

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