Il singolo condomino può proporre opposizione a precetto ed opposizione tardiva al decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del Condominio
di Francesco Luppino, Dottore in legge e cultore della materia di diritto privato presso l'Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFCassazione civile, sez. 6 2, ordinanza 22.02.2022 n. 5811. Presidente L.G. Lombardo – Estensore A. Scarpa
Massima: “Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell’opposizione a precetto e dell’opposizione tardiva al decreto, potendosi far valere, rispettivamente, mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo”.
CASO
L’avvocato Tizio ricorreva al Tribunale di Napoli per ottenere decreto ingiuntivo nei confronti di un Condominio insistente nel capoluogo campano affinché gli venisse riconosciuto il diritto al pagamento di compensi professionali in virtù di prestazioni eseguite in favore del Condominio.
Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso proposto da Tizio e ingiungeva al Condominio di pagare quanto dovuto al professionista.
Il decreto monitorio veniva notificato all’amministratore del Condominio e avverso lo stesso non veniva promossa alcuna opposizione.
Il condomino Caio proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo sostenendo che quest’ultimo era stato notificato a un soggetto che non era più legittimato a rappresentare i condòmini poiché era stato revocato con ordinanza dal Tribunale partenopeo qualche anno prima.
Nuovamente adìto il Tribunale di Napoli accoglieva l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall’opponente (avvocato Tizio) nel giudizio di opposizione tardiva, affermando che soltanto il Condominio avrebbe potuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo e non il singolo condomino.
Il condomino Caio ricorreva per Cassazione sostenendo che nel caso de quo non era possibile ipotizzare una rappresentanza del Condominio in capo all’ex amministratore al quale era stato notificato il decreto ingiuntivo, dal momento che quest’ultimo era stato revocato dall’autorità giudiziaria diversi anni prima per gravi irregolarità e, di conseguenza, il Condominio era privo del soggetto che potesse legalmente e validamente svolgere tale funzione e compiere atti di gestione anche conservativi non essendo nella fattispecie ipotizzabile la prorogatio dei suoi poteri.
Secondo Caio, la questione da esaminare non verteva sulla legittimazione processuale autonoma e sostituiva del condomino nelle normali ipotesi di scadenza del mandato o sostituzione dell’amministratore prima della sua scadenza per scelta dell’assemblea, bensì se l’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria per gravi omissioni resti o meno dotato dei poteri riconosciutigli dalla legge (cosiddetta prorogatio) e, conseguentemente, se persista anche la legittimazione di questi ai sensi dell’articolo 1131 c.c.
In altri termini, in base a quanto sostenuto dal ricorrente, dal momento che l’amministratore destinatario della notifica sarebbe privo della rappresentanza processuale del Condominio, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere legittimati a proporre opposizione i singoli condòmini (quindi anche Caio), invece di pronunciare con ordinanza il difetto di legittimazione attiva di quest’ultimo.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 febbraio 2022 n. 5811, ha accolto il ricorso proposto dal singolo condomino e, conseguentemente, ha cassato l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, dovrà esaminare nuovamente la causa uniformandosi al principio di diritto enunciato in sede di legittimità, con decisione anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.
QUESTIONI
Il Tribunale di Napoli aveva motivato la propria decisione richiamando alcune pronunce della Corte di Cassazione nelle quali i giudici di Piazza Cavour avevano sostenuto che «i singoli condòmini non sono legittimati a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio in una controversia relativa alla gestione di un servizio svolto nell’interesse comune, in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta»[1]e che il decreto ingiuntivo esecutivo valevole nei confronti del condominio deve intendersi ottenuto nei confronti «di soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini»[2], con conseguente inoperatività dell’articolo 654, comma 2, c.p.c.
Tuttavia, nella pronuncia in commento, gli Ermellini hanno ritenuto che i principi richiamati dal Tribunale partenopeo per motivare la propria decisione sono stati in realtà superati in virtù di una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, le quali hanno chiarito che nell’ambito di controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condomino ha una concorrente legittimazione ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota”, in quanto la regola sulla rappresentanza dell’amministratore di cui all’articolo 1131 c.c. opera al solo fine di agevolare l’instaurazione del contraddittorio[3].
Nel caso di specie la controversia verteva sull’esercizio di un’azione processuale che non era finalizzata alla tutela o all’esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni a tutti i comproprietari, in quanto si trattava di una controversia volta a soddisfare “esigenze collettive della comunità condominiale”.
Per cui, tornando all’esame della specifica fattispecie in oggetto (tardiva opposizione per asserita nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto eseguita nei confronti di un soggetto privo della rappresentanza processuale del condominio), gli Ermellini hanno rilevato che la legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio discende dalla considerazione che il decreto medesimo può estendere i propri effetti ovvero essere eseguito anche contro i condòmini, poiché la responsabilità di questi ultimi, seppur sempre pro quota, discende dall’esistenza dell’obbligazione assunta a monte nell’interesse del condominio[4].
Il Supremo Collegio ha ribadito quanto aveva già affermato la Cassazione in una decisione del 2017[5] circa l’impossibilità per i singoli condòmini di impugnare una sentenza di condanna pronunciata nei confronti del condominio attraverso l’opposizione ordinaria ex articolo 404, comma 2, c.p.c., poiché i singoli condòmini «non sono titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione» che, pertanto, opera anche nei loro confronti. Sempre secondo quanto affermato dalla Cassazione nella pronuncia richiamata, al contrario, i singoli condòmini ben potrebbero intervenire nel giudizio intentato dal terzo nei confronti dell’amministratore o anche avvalersi, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione ordinari per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza di condanna pronunciata in danno del condominio rappresentato dall’amministratore.
Pertanto, in ragione dei principi di diritto richiamati, i giudici di Piazza Cavour hanno affermato che «al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va, pertanto, riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell’opposizione a precetto e dell’opposizione tardiva al decreto; in particolare, debbono essere fatte valere mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo».
[1] Cass. civ., sez. 6 2, ordinanza 13 giugno 2018, n. 15567.
[2] Cass. civ., sez. 6 3, ordinanza 29 marzo 2017, n. 8150 (come i precedenti ivi richiamati Cass. n. 1289/2012 e Cass. n. 23693/2011.
[3] Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 18 aprile 2019 n. 10934.
[4] Già in tal senso Cass. civ., sez. II, ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40857.
[5] Cass. civ., sez. II, sentenza 21 febbraio 2017, n. 4436.
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