3 Maggio 2017

I singoli accrediti in conto corrente sono impignorabili

di Giulia Carlozzo Scarica in PDF

Trib. Palermo, ord. 19 marzo 2017 – Marinuzzi

[1] Il contratto di conto corrente bancario dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, che non può essere scisso dal terzo creditore per beneficiare delle sole poste attive. Pertanto, in mancanza di un saldo positivo di conto corrente non può essere disposta ordinanza di assegnazione di singoli accrediti anche se pervenuti dopo la notifica del pignoramento.

 Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – pignoramento presso terzi – rapporto di conto corrente – saldo negativo – istanza di assegnazione –  rigetto

(cod. proc. civ. artt. 543, 547, 617, 624).

CASO

[1] A seguito di notifica di un pignoramento presso terzi, la Banca, quale terzo, dichiara, ex art. 547 c.p.c., di non essere debitrice di sono somme pignorabili e deposita documentazione relativa al rapporto di conto corrente.

Dalla documentazione risulta che il conto è sempre stato scoperto, ma gli estratti conto riportano alcuni accrediti successivi alla notifica del pignoramento.

Il Giudice dell’Esecuzione emette ordinanza di assegnazione in favore del creditore procedente.

La Banca propone opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione.

Il Giudice dell’Esecuzione ritiene sussistente il fumus dell’opposizione, sospende l’efficacia dell’ordinanza di assegnazione ed assegna alle parti il termine per l’introduzione del giudizio di merito.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Palermo, in conformità con l’orientamento della Suprema Corte, correttamente ha affermato che, in caso di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma può pignorare, eventualmente, il solo saldo positivo, atteso che il contratto di conto corrente dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento (Cass. 30 marzo 2015, n. 6393; Cass. 25 febbraio 1999, n. 1638).

Ne consegue che il creditore può pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, ma una volta che esse siano, invece, affluite sul conto corrente bancario il pignoramento può riguardare il solo eventuale saldo positivo, ma non i singoli versamenti.

Nel caso di specie, pertanto, la dichiarazione resa dalla Banca ai sensi dell’art. 547 c.p.c., era negativa ed aveva errato il Giudice dell’esecuzione nel qualificarla come positiva e nell’emettere ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c.

QUESTIONI

[1] L’ordinanza del tribunale di Palermo richiama, come precedenti, importanti e consolidate pronunce della Corte di cassazione e  sottolinea che il conto corrente da luogo ad un rapporto giuridico unitario, che non può essere scisso dal terzo creditore, per beneficiare delle sole poste attive del proprio debitore, trascurando, invece, quelle negative. Pertanto è possibile pignorare solo l’eventuale saldo positivo del conto.

Per queste ragioni, la giurisprudenza ha pure precisato che il carattere negativo costante del saldo del conto corrente esclude la pignorabilità delle somme e che il vincolo pignoratizio non può ricomprendere la quota utilizzabile del fido, in quanto l’apertura di credito comporta l’obbligo per l’istituto bancario di tenere a disposizione del cliente una certa somma di denaro, ma il cliente ha l’obbligo di restituzione delle somme prelevate, qualora alla chiusura del conto il saldo è negativo: la Banca non può quindi essere considerata debitrice (Cass. 30 marzo 2015, n. 6393; Tribunale Roma, sez. IV, 17 ottobre 2011, n. 20024; Cass. 25 febbraio 1999 n. 1638).

Sulla pignorabilità delle rimesse confluite sul conto corrente, si veda pure Battaglia, Impignorabilità di stipendi e pensioni: le novità del D.L. 83/2015, su Eclegal, 12 ottobre 2015.