I sindaci e gli amministratori sono solidalmente responsabili per l’ammanco di cassa, a prescindere della riferibilità della condotta ai singoli soggetti
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFCassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 7380 del 14 marzo 2023.
Parole chiave: responsabilità degli amministratori – responsabilità dei sindaci – ammanco di cassa – controllo – diligenza – vigilanza – condotte appropriative o distrattive – responsabilità solidale
Massima: “Nelle società cooperative, la responsabilità degli amministratori e dei sindaci trova fondamento non già nell’individuazione di specifiche condotte appropriative o distrattive dell’uno o dell’altro amministratore e/o sindaco (condotte che sarebbero da riferire ai singoli soggetti che ne fossero stati autori), ma nell’omesso controllo – cui gli amministratori e i sindaci sono tutti tenuti – rispetto ad atti che hanno comportato la perdita delle risorse patrimoniali della società”.
Disposizioni applicate: artt. 2260, 2392 e 2407 c.c.
La vicenda prende le mosse dall’azione giudiziaria promossa dalla società cooperativa Alfa nei confronti degli ex amministratori e dei sindaci della stessa Alfa per ottenere la condanna di quest’ultimi al risarcimento dei danni a lei causati per irregolare gestione delle operazioni di cassa e delle operazioni contabili, oltre che per il fatto che erano stati effettuati illeciti prelevamenti di somme ed erano stati compiuti altri fatti contrari ai doveri imposti agli organi sociali.
L’adito Tribunale di Nocera Inferiore, accertato il danno cagionato alla società cooperativa Alfa, ha condannato i convenuti al risarcimento del danno nell’importo pari al verificato ammanco di cassa (pari ad Euro 185.544,57), maggiorato degli interessi.
I convenuti hanno impugnato la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d’appello di Salerno, la quale ha tuttavia respinto il gravame.
Avverso tale pronuncia, hanno proposto ricorso tutti i convenuti innanzi alla Corte di Cassazione, denunciando (i) la nullità della sentenza per difetto di motivazione e (ii) la violazione dell’art. 2260 c.c.. Al riguardo, i ricorrenti hanno lamentato il fatto che il Giudice di primo grado avesse omesso di accertare il ruolo ed i compiti dei singoli convenuti nell’amministrazione della società e, in particolare, a quale periodo di gestione andasse imputato l’eventuale comportamento omissivo o commissivo di ciascuno di essi.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
Si è innanzitutto sottolineato come non ci fossero vizi motivazionali nella pronuncia della Corte d’Appello di Salerno. Quest’ultima aveva infatti confermato la sentenza di primo grado in ragione dell’obiettivo e rilevante svuotamento della cassa contanti della società, evento dal quale era emersa la responsabilità degli amministratori e dei sindaci per aver quest’ultimi assunto un atteggiamento neutrale di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere all’incarico con diligenza, correttezza e buona fede
In particolare, secondo la sentenza impugnata, la responsabilità degli amministratori e dei sindaci trovava fondamento non già nell’individuazione di specifiche condotte appropriative o distrattive dell’uno o dell’altro convenuto (condotte che avrebbero dovuto essere riferite ai soggetti che ne fossero stati autori), ma nell’omesso controllo – cui gli amministratori e i sindaci erano tutti tenuti – rispetto ad atti che avevano comportato la perdita delle risorse patrimoniali della società.
La Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto non concludente l’evocazione dell’art. 2260 c.c., dettato per la società semplice, giacché alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni e, in particolare: (i) l’art. 2392 c. 2 c.c., che prevede la responsabilità solidale degli amministratori che non hanno vigilato sul generale andamento della gestione (in tema, per tutte: Cass. 11 novembre 2010, n. 22911); e (ii) l’art. 2407 c. 2 c.c., che dispone che i sindaci siano responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, ove il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
La Suprema Corte ha pertanto concluso affermando che la responsabilità solidale di amministratori e sindaci contemplate dalle norme sopra richiamate appare pienamente coerente con l’accertamento di fatto compiuto dai Giudici di merito.
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