Simulazione dell’atto di cessione delle quote anche senza la prova che la vendita sia avvenuta ad un prezzo inferiore a quello di mercato
di Eleonora Giacometti, Avvocato Scarica in PDFParole chiave: cessione quote – compravendita – simulazione – onere della prova – società a responsabilità limitata –
Massima: E’ configurabile la simulazione dell’atto di cessione di quote societarie anche in assenza della prova che la vendita sia avvenuta ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
Nel caso di specie, la simulazione del negozio di compravendita è stata desunta da (i) la mancata prova del pagamento del prezzo da parte del simulato acquirente, (ii) il rapporto di parentela e di convivenza tra il simulato alienante e il simulato acquirente e (iii) l’intento fraudolento volto a sottrarre le quote societarie alla garanzia del credito vantato nei confronti del simulato alienante.
Disposizioni applicate: articoli 1414 c.c., 1415 c.c., 1417 c.c. e 2901 c.c.
Nel caso in esame gli attori hanno agito in giudizio per ottenere, in via principale, l’accertamento e la dichiarazione della simulazione assoluta di un atto di cessione di quote di una S.r.l. – e dunque della nullità del contratto medesimo, compiuto in pregiudizio delle ragioni di credito – nonché, in via subordinata, l’accertamento e la dichiarazione della sua inefficacia ex art. 2901 c.c.
In particolare, successivamente alla notifica di un atto di precetto, la debitrice convenuta in giudizio ha ceduto le quote di sua proprietà, pari al 99% del capitale sociale, al figlio suo convivente (già proprietario dell’1% del medesimo capitale), pur mantenendo lo stesso potere gestorio che aveva in precedenza, ed escludendo da questo il figlio acquirente, nonostante l’illimitata responsabilità patrimoniale da lui assunta.
A fronte di tali circostanze, il Tribunale delle Imprese di Milano ha preliminarmente osservato che ai sensi dell’art. 1417 c.c. i creditori dei contraenti del negozio simulato ed i terzi possono fornire la prova della simulazione con ogni mezzo e, quindi, anche per testi o per presunzioni, diversamente dalle parti contraenti per le quali operano invece tali limiti.
In giurisprudenza costituisce infatti ius receptum il principio di diritto secondo cui “in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico“.
Nella causa in questione sono stati quindi acquisiti diversi elementi probatori presuntivi, o risultati in via documentale o rimasti incontestati dalla parte convenuta, con il conseguente effetto probatorio di cui all’art. 115 c.p.c.
Trattasi, in particolare, dei seguenti fatti, definiti dal Tribunale indizi gravi, precisi e concordanti, ossia: (i) la cessione delle quote è avvenuta dopo la notifica dell’atto di precetto (ii) l’acquirente è il figlio della venditrice-debitrice; (iii) il marito di quest’ultima è anch’egli debitore e convivente con madre e figlio presso la medesima abitazione, (iv) manca la prova che il prezzo pattuito, non quietanzato nell’atto di cessione, sia stato pagato, (v) l’acquirente non ha versato integralmente il capitale, in violazione dell’art. 2464, ult. comma, c.c., assumendo tuttavia una responsabilità personale illimitata per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui è rimasto socio unico (art. 2462, comma 2, c.c.) e ciò nonostante non abbia acquisito, dopo la cessione, alcun potere gestorio, rimasto in capo alla madre, (vi) il prezzo pattuito per la cessione è estremamente basso ed inferiore al valore nominale delle quote e (vii) le quote cedute rappresentano l’unico reale cespite del patrimonio della cedente debitrice sottoponibile ad esecuzione forzata (circostanza dimostrata dal fatto che la convenuta ne ha solo contestato la fondatezza in modo assolutamente generico).
Il Tribunale ha quindi concluso che con i suddetti indizi è stata raggiunta la prova della simulazione del contratto di cessione, con conseguente nullità dello stesso e retrocessione delle quote alla convenuta, e ciò non ostante non fosse stata fornita la prova che le quote oggetto di trasferimento avessero un valore inferiore al prezzo di mercato.
Non è quindi necessaria la dimostrazione di tale circostanza quando vi sono altri elementi che siano in grado di comprovare che le parti abbiano inteso creare solo l’apparenza di un contratto, senza tuttavia voler conseguire il relativo effetto.