Simul stabunt simul cadent: uso strumentale e abuso della clausola e onere della prova
di Eleonora Giacometti, Avvocato Scarica in PDFParole chiave: revoca amministratore – giusta causa – simul stabunt simul cadent – società a responsabilità limitata –
Massima: “La prova dell’abuso della clausola societaria simul stabunt simul cadent, che determina la decadenza dell’intero C.d.A. in seguito alle dimissioni di uno o più amministratori deve essere fornita dall’attore. L’utilizzo pretestuoso e strumentale di tale clausola è infatti riconosciuto dalla giurisprudenza, che tuttavia richiede una rigorosa la dimostrazione da parte del soggetto che invoca l’intento revocatorio”.
Disposizioni applicate: articoli 2385 c.c., 2383 c.c., 1723 c.c. e 1725 c.c.
Con il giudizio in esame l’attore, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di una S.r.l., ha convenuto in giudizio tale società chiedendo che venisse accertata l’assenza di giusta causa nella revoca del proprio incarico, attuata per mezzo del presunto utilizzo abusivo e/o strumentale della clausola simul stabunt simul cadent prevista dallo statuto sociale.
Secondo l’attore, infatti, la mancata ed ingiustificata rielezione dell’amministratore non-dimissionario nel consiglio eletto dopo la decadenza costituirebbe una revoca senza giusta causa, cui conseguirebbe il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2383 c. 3° c.c.
Prima di giungere alla decisione, il Tribunale ha innanzitutto richiamato il proprio precedente orientamento in merito alla ratio della clausola statutaria simul stabunt simul cadent.
Quest’ultima avrebbe infatti l’obiettivo di mantenere costanti gli equilibri interni originariamente voluti e cristallizzati da una determinata configurazione della delibera assembleare di nomina, favorendo la coesione dell’organo gestorio in quanto ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni degli altri determinano la decadenza dell’intero consiglio ed egli stesso potrebbe, allo stesso modo, contribuire a quella decadenza in caso di disaccordo.
Per tali ragioni, la legge non impone una valutazione dei motivi delle dimissioni presentate dai componenti dell’organo gestorio, essendo le stesse connotate da ampia discrezionalità, come confermato dall’art. 2385 c. 1° c.c., in materia di S.p.A., che assicura all’amministratore la libertà di recesso, prescrivendo solamente l’obbligo di comunicarla per iscritto al C.d.A. ed al Presidente del Collegio sindacale.
Il Tribunale prosegue poi evidenziando che la clausola simul stabunt simul cadent potrebbe prestarsi ad un uso strumentale qualora le dimissioni dell’intero organo gestorio siano state dettate unicamente o prevalentemente dallo scopo di eliminare amministratori sgraditi, in assenza di giusta causa, eludendo quindi l’obbligo di corresponsione degli emolumenti residui e dell’eventuale risarcimento previsto in caso di revoca senza giusta causa dall’art. 2383 c. 3° c.c. con riguardo alle S.p.A. e dagli articoli 1723 c. 2° c.c. e 1725 c.c. per le S.r.l.
Occorre però tenere presente che l’abuso della clausola in questione, pur producendo lo stesso effetto di una revoca senza giusta causa, è una fattispecie nettamente distinta da quest’ultima e connotata da un diverso onere probatorio.
Gli amministratori non dimissionari decaduti hanno infatti diritto al risarcimento del danno solo qualora riescano a dimostrare che le dimissioni che hanno determinato l’effetto decadenziale sono state presentate abusivamente – cioè per scopi diversi da quelli per i quali è riconosciuto il diritto a rinunciare alla carica – o strumentalmente – cioè al solo fine di escludere l’amministratore sgradito così eludendo l’obbligo risarcitorio connesso alla revoca senza giusta causa.
Non è dunque sufficiente a comprovare l’abuso la sola mancata rielezione dell’amministratore decaduto che non deve neppure essere motivata, non essendo infatti richiesta dalla legge alcuna motivazione neanche con riguardo alla nomina originaria.
Stando così le cose, incombeva quindi sull’attore che lamentava la sussistenza di una revoca illegittima, la prova del collegamento tra le dimissioni dei consiglieri che avevano cagionato la decadenza dell’intero consiglio e la successiva nomina di un nuovo consiglio composto da tutti i precedenti membri meno l’attore, nonché la prova della sua esclusiva finalizzazione all’estromissione dell’attore dal collegio degli amministratori e quindi all’ottenimento, in via indiretta, del risultato di revocarlo in assenza di giusta causa.
Dopo aver evidenziato tutto quanto sopra il Tribunale ha quindi rigettato la domanda attorea, ritenendo la stessa indimostrata, in quanto l’attore non aveva allegato elementi tali da provare la strumentalità delle dimissioni rese dalla maggioranza dei consiglieri, né fornito deduzioni rilevanti con riguardo al tema essenziale dell’intento degli altri consiglieri di conseguire esclusivamente la sua estromissione.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia