Sicurezza sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro
di Evangelista Basile Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione Lavoro, 14 novembre 2016, n. 47977
Violazione disposizioni in materia di salute e sicurezza – Lavoratore privo di formazione – Responsabilità penale – Lavoratore autonomo – Non sussiste
MASSIMA
La presenza in cantiere di un lavoratore non formato in materia di salute e sicurezza fa scattare la responsabilità penale a carico del datore solo se si accerta che il sottoposto è un subordinato e non un autonomo.
COMMENTO
Nel caso in commento il titolare di una impresa edile proponeva ricorso avverso la pronuncia del Tribunale che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 55 co.5 lett. d) e 18 co.1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008. Detta condanna conseguiva alla violazione delle disposizione in materia di salute e sicurezza per avere occupato alle proprie dipendenze un lavoratore che non aveva seguito alcun corso di formazione in punto di sicurezza previsto per i lavoratori impiegati in cantieri edili. L’imprenditore lamentava la mancata prova del reato contestato deducendo, in particolare, l’erroneità della sentenza impugnata ove aveva fondato la responsabilità sulla sola deposizione dell’ispettore che aveva compiuto l’accertamento, senza tener conto di quanto riferito da un testimone circa la posizione di lavoratore autonomo (e non subordinato) del lavoratore non debitamente formato. I Giudici di Legittimità hanno accolto la succitata censura rilevando come nella pronuncia impugnata si fosse dato atto, unicamente, della presenza nel corso dell’accesso nel cantiere edile di un “lavoratore definito come “intento al lavoro”, senza però avere chiarito se lo stesso fosse effettivamente lavoratore alle dipendenze dell’imputato”. A tal riguardo la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: “La presenza in cantiere di un lavoratore non formato in materia di salute e sicurezza fa scattare la responsabilità penale a carico del datore solo se si accerta che il sottoposto è un subordinato e non un autonomo”. Alla luce di tali considerazioni la Cassazione ha accolto il ricorso dell’imprenditore, annullando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale per un nuovo giudizio che tenga conto del principio di diritto da essa statuito.
Principali precedenti giurisprudenziali
Contrari:
Cass. Pen., Sez. IV n. 35534 del 2015;
Cass. Pen., Sez. IV n. 13917 del 2008.
Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO