10 Gennaio 2017

Sicurezza del lavoro

di Evangelista Basile Scarica in PDF

 

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 6 Ottobre 2016, n.20051

Sicurezza – Incidente al lavoratore – Svolgimento di un’attività qualificata del datore come rischiosa e indicata nel dvr – Disposizione di una ctu per stabilire le responsabilità – Sussiste.

MASSIMA
Se il danno causato dall’incidente sul lavoro costituisce la concretizzazione del rischio specifico della lavorazione il giudice non può limitarsi ad affermare il difetto di prova del nesso causale ma è tenuto a verificare positivamente la esistenza di altri fattori di rischio concomitanti. Tali fattori possono escludere il nesso causale soltanto se dotati di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento.

Commento
Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore contro la sentenza di merito che aveva ritenuto non responsabile il datore di lavoro per l’incidente di cui era rimasto vittima (fuoriuscita ernia del disco sollevando una carriola contenente malta).  Con il primo motivo il Ricorrente denunziava la violazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove in ordine ad un fatto decisivo della controversia, ovvero una lettura superficiale della deposizione dei testi relativamente alla riconducibilità dell’infortunio all’operazione di sollevamento della carriola (rapporto di causalità). Con il secondo motivo invece il Ricorrente lamentava la violazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove in ordine alla (non corretta) valutazione della condotta del datore di lavoro (inadempimento) investendo la statuizione con la quale la Corte d’appello aveva assunto che essendo state fornite le direttive, non risultava esserci una prassi volta a disattenderle e che, inoltre, vi era prova documentale dell’assolvimento degli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro.

I Giudici di Legittimità, ribaltando la decisione della Corte d’Appello, affermano che la Corte di merito non ha soffermato la propria analisi sulla necessaria e preliminare valutazione dell’adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di informare il lavoratore sul rischio specifico della lavorazione, non potendosi inoltre ritenere assolto l’obbligo formativo attraverso la generica indicazione dell’attività da svolgere (“svuotarla con il badile”) per rendere la carriola più leggera, ed essendo quindi del tutto evidente che in tal modo la misura precauzionale non era adottata dal datore di lavoro giacché l’individuazione dei suoi contenuti veniva inammissibilmente demandata allo stesso lavoratore, cui competeva discrezionalmente stabilire il momento in cui sollevare la carriola stessa senza incorrere nel danno temuto. La Corte sottolinea ulteriormente che l’obbligo di controllo non può esaurirsi nella verifica della prassi seguita in azienda esigendo, invero, una verifica riferita ai lavoratori nel loro compimento di ciascuna delle fasi di lavorazione a rischio, attraverso specifici preposti. Alla luce di ciò la Corte di Cassazione, rilevando che la motivazione della Corte di merito appare affetta dal vizio di insufficienza dedotto, ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza con rinvio.

Principali precedenti giurisprudenziali

Conformi

Cass. sez. lav. n. 22615 del 2015.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO