Le Sezioni Unite si pronunciano in tema di nullità e inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione
di Giulia Ricci Scarica in PDF
Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14917 – Pres. Rovelli, Rel. Virgilio
Ricorso per cassazione – Notificazione – Nullità – Inesistenza – Residualità (C.p.c., artt. 156, 157, 160)
La nullità delle notificazioni è disciplinata dall’art. 160 c.p.c. tramite rinvio al regime generale della nullità ex artt. 156 e 157 c.p.c., per cui è necessario delimitare la categoria dell’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione ai soli casi in cui l’atto sia privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie. I requisiti indispensabili per l’esistenza della notificazione consistono nell’attività di trasmissione dell’atto svolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegna in senso lato. Soltanto la notificazione priva di uno di tali elementi può considerarsi inesistente e improduttiva di effetti senza possibilità di sanatoria. (1)
Ricorso per cassazione – Notificazione – Luogo della notificazione – Collegamento con il destinatario – Inesistenza – Esclusione (C.p.c., artt. 156, 157, 160, 291)
La fattispecie legale minima della notificazione del ricorso per cassazione non comprende il requisito dell’astratto collegamento del luogo della notificazione con il destinatario. La notificazione effettuata in luogo diverso da quello previsto dalla legge, ancorché privo di astratto collegamento con il destinatario, è dunque affetta da nullità e non da inesistenza. Tale nullità è sanata dalla costituzione dell’intimato, eventualmente a seguito della rinnovazione della notificazione, effettuata dall’interessato spontaneamente o su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (2)
CASO
[1-2] In sede di appello, la parte resistente revocava il mandato al difensore costituito per il primo grado e nominava un nuovo difensore. All’esito del giudizio di gravame, la controparte impugnava la sentenza e notificava il ricorso per cassazione alle parti costituite nel domicilio eletto per il primo grado. La parte intimata eccepiva l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione.
SOLUZIONE
[1-2] Le Sezioni unite, cui il Primo Presidente ha rimesso gli atti per aver rilevato un contrasto giurisprudenziale, hanno ricondotto alla categoria della nullità sanabile il vizio della notificazione effettuata in luogo diverso da quello indicato dalla legge, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’astratto collegamento del luogo di consegna con il destinatario. La Corte ha posto, inoltre, un criterio generale per distinguere i vizi di nullità e di inesistenza della notificazione, precisando i requisiti minimi per l’esistenza della fattispecie notificazione.
QUESTIONI
[1-2] La pronuncia in epigrafe (su cui v. anche Maffei, Le Sezioni Unite rivedono i confini tra nullità e inesistenza della notifica) ha risolto il contrasto sulle conseguenze della notificazione del ricorso per cassazione effettuata in luogo diverso da quello previsto dalla legge, in particolare presso il procuratore nominato in primo grado ma sostituito dalla parte nel giudizio di appello. Secondo un primo orientamento tale notificazione è da considerare inesistente, in quanto il luogo di consegna dell’atto sarebbe privo di astratto collegamento con il destinatario, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., 19 gennaio 2016, n. 759; Cass. 27 luglio 2012, n. 13477, in Giur. it., 2012, 2731 ss., con nota di Lupano; Cass., 11 febbraio 2011, n. 3338). In altre pronunce, invece, lo stesso vizio è stato ricondotto alla categoria della nullità, in quanto tra il luogo della notificazione e la persona del destinatario si rinviene un ««astratto collegamento» (Cass., 13 marzo 2009, n. 6183; sulla notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto per il primo grado quando il destinatario fosse rimasto contumace in appello, Cass., sez. un., 29 aprile 2008, n. 10817, in Riv. dir. proc., 2009, 511, con nota di Frassinetti; sul punto v. Gozzi, La notificazione eseguita in luogo privo di relazione con il destinatario tra nullità ed inesistenza, in Riv. dir. proc., 2007, 764 ss.).
Le Sezioni Unite hanno aderito a quest’ultimo orientamento, dopo aver delineato un criterio generale per distinguere le categorie della nullità e dell’inesistenza della notificazione e ricondotto alla prima il vizio incidente sul luogo della notificazione, quando sia privo di astratto collegamento con il destinatario. In particolare, oltre alle specifiche ipotesi di nullità ex art. 160 c.p.c., alle notificazioni si applica il principio di strumentalità della forma di ciascun atto al proprio scopo, delineato dagli artt. 156 e 157 c.p.c. La categoria dell’inesistenza, creata in via pretoria, denota invece la completa inidoneità dell’atto ad ascriversi nella sequenza degli atti processuali ed impedisce il raggiungimento dello scopo ultimo del processo, ossia la pronuncia della sentenza di merito (sul recente orientamento della giurisprudenza teso ad evitare approcci formalistici alle regole processuali, v. Poli, Rimessa alle sezioni unite la distinzione tra nullità ed inesistenza della notificazione, in Riv. dir. proc., 2015, 1100 ss.). Perciò essa va applicata in via residuale, esclusivamente nei casi in cui la notificazione sia priva dei suoi elementi essenziali (sulla questione Auletta, Nullità e «inesistenza» degli atti processuali civili, Padova, 1999; Id., Considerazioni inattuali sulla notificazione dell’impugnazione, in Riv. dir. proc., 1995, 1241 ss.; Balena, La rimessione della causa al primo giudice, Napoli, 1984).
Secondo la S.C. la fattispecie legale minima della notificazione sussiste in presenza a) dell’attività di trasmissione da parte di un soggetto qualificato dalla legge, e b) del momento della consegna in senso lato, intesa come raggiungimento di un esito «qualsiasi» previsto dalla legge, esclusa soltanto la riconsegna al mittente (tentativo di notificazione). In presenza di tali requisiti, qualsiasi difformità dal modello legale determina un vizio di nullità della notificazione, salva l’applicazione dell’art. 156 c.p.c., ove lo scopo della notificazione consiste nella certezza legale che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Se invece l’atto è privo di uno di tali elementi non è identificabile con una notificazione e come tale è inesistente, con esclusione della possibilità di sanatoria.
In conclusione, la Corte conferma che i vizi di nullità della notificazione del ricorso per cassazione sono sanabili sia mediante costituzione spontanea dell’intimato (anche al fine esclusivo di eccepire la nullità, v. Cass., 21 marzo 2011, n. 6470), sia mediante rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dal ricorrente o su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass., 13 aprile 2000, n. 4804).