22 Novembre 2016

Separazione personale tra coniugi di nazionalità diversa e responsabilità genitoriale: la giurisdizione si scinde se il minore risiede all’estero

di Mara Adorno Scarica in PDF

Cass., sez. un., 7 settembre 2016 n. 17676

Giurisdizione civile – Responsabilità genitoriale – Provvedimenti sulla potestà genitoriale – Giurisdizione – Residenza abituale del minore – Rilevanza (l. 31 maggio 1995, artt. 3,32; Regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2001, artt. 3, 4, 8, 12).

 [1] In caso di separazione giudiziale di un cittadino italiano e di una cittadina inglese, al giudice italiano spetta unicamente la giurisdizione relativa alla domanda di separazione giudiziale, mentre le domande inerenti l’affidamento ed il mantenimento del figlio minorenne, stabilmente residente nel Regno Unito, sono devolute in via esclusiva alla giurisdizione inglese, qualora sia mancata l’accettazione da parte della convenuta della giurisdizione italiana.

 CASO
[1] Proposto ricorso da parte di un cittadino italiano per ottenere la separazione personale dalla moglie, cittadina britannica, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava, a norma dell’art. 3 par. 1 lett. b) del Regolamento Ce n. 2201/2003, la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione giudiziale e per connessione sulle ulteriori domande riguardanti la responsabilità genitoriale delle parti, benché il figlio convivesse fin dalla nascita con la madre nel Regno Unito.  Intanto, la donna adiva per l’affidamento del figlio l’autorità giudiziaria inglese, che sospendeva il processo in attesa dell’esito del giudizio italiano, preventivamente instaurato. Al contempo, proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Torre Annunziata ribadendo la giurisdizione del giudice inglese, in applicazione dei criteri di riparto della giurisdizione di cui agli artt. 3, 8 e 12 del citato Regolamento Ce ed in virtù del principio di inscindibilità della domanda di separazione dalle domande concernenti l’affidamento del minore con lei residente nel Regno Unito. La Corte d’Appello di Napoli, nell’accogliere la domanda, ribaltava la decisione del giudice di prime cure e dichiarava la giurisdizione del giudice inglese riguardo a tutte le domande proposte dal marito tra cui la separazione con addebito, i rapporti patrimoniali tra coniugi, l’affidamento ed il mantenimento del figlio, tanto più che rispetto ad esse la donna convenuta non aveva neppure accettato la giurisdizione italiana.

In particolare, la Corte partenopea richiamava i punti 12 e 13 del Considerando del Regolamento in questione, per sottolineare che le regole per la determinazione della competenza giurisdizionale in tema di responsabilità genitoriale dovevano conformarsi all’interesse superiore del minore e soprattutto al criterio della vicinanza, riconducibile al luogo in cui il minore si trovava stabilmente ed aveva il centro dei suoi affetti ed interessi.

Avverso questa decisione viene proposto ricorso per cassazione, denunciando la sussistenza della giurisdizione italiana su tutte le domande delle parti, fatto salvo, in subordine, l’eventuale difetto di giurisdizione rispetto alle sole domande relative alla responsabilità genitoriale, con esclusione, per le altre, della competenza per connessione in favore del giudice britannico.

SOLUZIONE
[1] Le Sezioni unite, in parziale accoglimento del ricorso, ritengono di dover scindere, da un lato, le domande relative alla separazione personale dei coniugi spettanti alla giurisdizione del giudice italiano, in applicazione dei criteri di cui all’art. 3 del Regolamento Ce n. 2201/2003; dall’altro, le domande relative alla responsabilità genitoriale (affidamento e mantenimento del figlio) devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice inglese, in base ai principi di cui all’art. 8 del medesimo Regolamento, avendo il figlio delle parti abituale residenza nel Regno Unito.

A fondamento della decisione il rilievo secondo cui il Regolamento Ce agli artt. 3 par. 1) e 8 par. 1) prevede due distinti criteri generali di attribuzione della giurisdizione in caso di separazione personale ed in caso di domande concernenti la responsabilità genitoriale sul minore, individuando per queste ultime, ancorché proposte congiuntamente alla domanda di separazione giudiziale, la giurisdizione del giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente. Posto che nel caso di specie il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il giudizio di separazione, il superiore interesse di quest’ultimo insieme con il criterio di vicinanza impongono di tenere distinte le due sfere e di negare al giudice investito della separazione la competenza a conoscere delle domande riguardanti la responsabilità genitoriale, in mancanza di accettazione da parte del coniuge convenuto. Osservano poi le Sezioni unite che, in applicazione dell’art. 5 n. 2) del Regolamento Ce n. 44/2001, allo stesso giudice investito delle domande di responsabilità genitoriale – nella specie il giudice inglese – competerebbe anche la domanda relativa al mantenimento del figlio minore (esclusa dall’ambito di applicazione del Regolamento Ce n. 2001/2003), in quanto domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale e non a quella di separazione.

Pur tuttavia, una volta che sia stata legittimamente incardinata innanzi al giudice italiano la giurisdizione per la separazione personale, non può ritenersi che essa possa venir meno in forza della vis attrattiva della causa di responsabilità genitoriale instaurata davanti al giudice inglese. Ciò è precluso dai principi della perpetuatio jurisdisdictionis e della prevenzione, in virtù dei quali non è consentito lo spostamento della competenza in favore del giudizio, anche se connesso, instaurato all’estero successivamente al primo (art. 19 Regolamento Ce n. 2201/2003).

QUESTIONI
[1] La decisione delle Sezioni unite, investite della questione inerente la individuazione della competenza giurisdizionale in caso di separazione di due coniugi di nazionalità diversa, aventi figli minori residenti all’estero, è perfettamente coerente con il Regolamento Ce n. 2201/2003 e con l’interpretazione che di esso ha fornito la Corte di Giustizia UE.

In particolare, la Corte di giustizia ha regolato il rapporto tra l’art. 8 del Regolamento Ce n. 2201/2003 e l’art. 3, lett. b) e c) del Regolamento Ce n. 4/2009 (del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari) affermando che, ove la giurisdizione sia ripartita tra un giudice di uno Stato membro investito di una domanda di divorzio o separazione personale ed un giudice di un altro Stato membro chiamato a decidere su un’azione per responsabilità genitoriale, la domanda relativa ad un’obbligazione alimentare di uno dei genitori nei confronti dei figli minori è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 3 lett. b) del Regolamento Ce n. 4/2009, e deve quindi essere esaminata dal giudice competente per tale materia (Corte di Giustizia UE 16 luglio 2015, n. 184/14, Foro it., Rep. 2015, voce Unione europea e Consiglio d’Europa, n. 1163, investita in via pregiudiziale della questione interpretativa da Cass. 7 aprile 2014, n. 8049, id., Rep. 2014, voce Separazione di coniugi, n. 101, e Nuova giur. civ., 2014, I, 954, con nota di E. D’Alessandro, Giudizio di separazione e domanda concernente la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli stabilmente residenti in altro stato membro, avente ad oggetto una fattispecie identica a quella oggetto della pronuncia in esame).

Con riferimento alla determinazione della giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale le Sezioni unite confermano l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità. E’ costante l’insegnamento che accorda la preferenza al criterio della residenza abituale del minore, criterio informato all’interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della vicinanza, per cui sulle domande relative all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento, malgrado siano proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, la giurisdizione va devoluta al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente (Cass., sez. un., 18 marzo 2016, n. 5418, Foro it., Rep. 2016, voce Responsabilità genitoriale, n. 18; sez. un., ordinanza 5 febbraio 2016, n. 2276, ibid., voce Giurisdizione civile, n. 42; sez. un., ordinanza 30 dicembre 2011, n. 30646, id., Rep. 2011, voce cit., n. 66; sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238, id., 2010, I, 903).

Riguardo al concetto di «residenza abituale», quale criterio privilegiato per individuare la giurisdizione in tema di responsabilità genitoriale, deve per principio generale intendersi il luogo di concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto, vale a dire il luogo in cui il minore, in virtù di una permanenza stabile e durevole, anche di fatto, abbia il centro abituale dei propri interessi e delle proprie relazioni affettive (v. Cass., sez. un., 18 marzo 2016, n. 5418, cit.; sez. un., 13 febbraio 2012, n. 1984, id., Rep. 2012, voce Giurisdizione civile, n. 132, e Giust. civ., 2012, I, 915; sez. un., 2 agosto 2011, n. 16864, Foro it., Rep. cit., voce Minore, infanzia e maternità n. 39, e Famiglia e dir., 2012, 29, con nota di A. Liuzzi, Sulla giurisdizione ad emettere provvedimenti de potestate in caso di trasferimento di minori; nonché, riguardo al medesimo concetto di «residenza abituale» in tema di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi Stati comunitari, sez. un., ordinanza 17 febbraio 2010, n. 3680, Foro it. 2011, I, 1536, e riguardo ad un’ipotesi di sottrazione internazionale di minori, 16 giugno 2009, n. 13936, id., 2009, I, 3346, e Famiglia e dir., 2009, 876, con nota di F. Astiggiano, Sottrazione internazionale di minori, residenza abituale, trasferimento temporaneo all’estero. Cfr., inoltre, richiamate in motivazione, Corte Giust. UE 9 ottobre 2014, n. 376/14, Foro it. Rep. 2016, voce Unione europea e Consiglio d’Europa, n. 601, e www.curia.europa.eu, 2016; 22 dicembre 2010, n. 497/10, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 1073, e Riv. dir. internaz. privato e proc., 2011, 812; 2 aprile 2009, n. 523/07, Foro it. Rep. 2009, voce cit., n. 1103, e Riv. dir. proc., 2010, 461, con nota di S. Marino, Nuovi criteri interpretativi per la determinazione della giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale: la nozione di residenza abituale dei minori in una recente sentenza della corte di giustizia Ce).