Separazione e divorzio: contemporanea pendenza e coordinamento fra giudizi
di Laura Costantino Scarica in PDFSi esaminano le questioni inerenti il coordinamento fra giudizio di separazione e divorzio, in caso di contemporanea pendenza dei procedimenti. In particolare, il lavoro si propone di dare conto dei criteri per una sollecita trattazione dei giudizi, indicati da linee guida e circolari, adottate in diversi uffici giudiziari, a seguito dell’entrata in vigore della l. 6 maggio 2015 n. 55.
Con l’introduzione dell’art. 709 bis, 1° comma, c.p.c., inserito dall’art. 2, 3° comma, lett. e ter) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80) è stata prevista, anche nel giudizio di separazione (nel giudizio di divorzio già era disciplinato dall’art. 4, co 12, l.898/70) la possibilità per il giudice di emettere una sentenza non definitiva limitata al solo status, «nel caso in cui il processo di separazione debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche».
L’introduzione nel giudizio di separazione della sentenza parziale sul solo status, soggetta ad appello immediato, ha accelerato di fatto i tempi per procedere all’instaurazione del giudizio di divorzio, causando, tuttavia, delicate questioni derivanti dalla sovrapposizione dei due procedimenti (quello di separazione sulle questioni accessorie e quello divorzile) e di coordinamento delle rispettive decisioni, dovendosi contemperare l’esigenza di celerità delle decisioni, particolarmente importante in una materia come quella familiare, con quella di evitare pronunce disomogenee.
È frequente, infatti, nella prassi il caso in cui il giudizio di separazione, definito con sentenza parziale sullo status, passata in giudicato, sia ancora pendente per le questioni accessorie e che, contestualmente, le parti instaurino giudizio di divorzio.
La sovrapposizione fra il giudizio di separazione e di divorzio è destinata a verificarsi con ancor maggiore frequenza a seguito dell’entrata in vigore della l. 6 maggio 2015, n. 55, che ha introdotto il c.d. «divorzio breve», riducendo i termini (dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale) per la proposizione della domanda di divorzio (sull’iter normativo che ha condotto all’approvazione della l. n. 55/2015 v. Danovi, Al via il “divorzio breve”: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione, in Fam. e dir., 2015, 607; Ferrando, Il divorzio breve: un’importante novità legislativa nel solco della tradizione, in Corriere giur., 2015, 1041).
La contemporanea pendenza dei giudizi di separazione e divorzio, dunque, pone delicati problemi di coordinamento, dovuti alla struttura complessa del thema decidendum di entrambi i giudizi, costituito da pronunce sullo status tra loro pregiudiziali, questioni identiche ovvero sovrapponibili e altre solo parzialmente connesse (Danovi, I rapporti tra il processo di separazione e il processo di divorzio alla luce della L. n. 55/2015, in Fam. e dir., 2016, 1093 ss.)
Quanto alla connessione fra le questioni oggetto del giudizio di separazione e di divorzio, è opportuno segnalare il recente orientamento della Corte di cassazione che, in merito alle statuizioni economiche, ha distinto, in maniera netta, i presupposti per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile. La Suprema Corte, infatti, ha riformulato i parametri di riferimento per l’attribuzione dell’assegno divorzile, eliminando il tenore di vita e richiamandosi al principio di autoresponsabilità, con ciò differenziando nettamente i presupposti per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione e quello divorzile (Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, in www.eclegal.it, 11 giugno 2017, con nota di Vassallo, Assegno divorzile: il giudice non deciderà più in base al tenore di vita goduto; Di Lallo, La Cassazione dà l’addio al tenore di vita e rivoluziona i parametri per l’assegno divorzile, in D. & G., fasc.84, 2017, 8).
Il coordinamento tra il giudizio di divorzio e quello di separazione, ancora pendente, è stato, ed è tutt’ora, oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale (si segnala la precedente posizione assunta in alcune pronunce di merito nel senso della sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di divorzio, in attesa della definizione del procedimento di separazione, allo scopo di evitare pronunce disomogenee, cfr. Trib. Milano, 29 settembre 1994, in Nuova giur. giv. comm., 1995, I, 744; posizione non condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sempre negato la sussistenza di un vero e proprio nesso di pregiudizialità tecnica tra i due istituti, sottolineando la completa autonomia delle due cause; cfr. Cass. 16 dicembre 1985, n. 6372, Mass. Giur. it., 1985 e Cass. 9 aprile 1983, n. 2514, Mass. Giur. it., 1983, secondo cui fra il giudizio di divorzio e quello di separazione personale non esiste alcun rapporto che giustifichi una pronunzia di litispendenza o di sospensione necessaria del primo in attesa della decisione sul secondo, data l’autonomia dei due procedimenti, sia per la diversa struttura, finalità e natura dell’assegno di divorzio rispetto a quello determinato nel giudizio di separazione personale, sia per la cessazione di ogni efficacia, della sentenza di separazione personale con la pronuncia di divorzio).
A seguito dell’entrata in vigore della l. 6 maggio 2015 n. 55, diversi uffici giudiziari hanno adottato circolari e linee guida, al fine di fornire criteri applicativi per il coordinamento fra giudizio di separazione e divorzio ed agevolare la sollecita trattazione dei giudizi contemporaneamente pendenti, anche in considerazione della possibile identità delle circostanze di fatto oggetto di entrambi i giudizi.
- Criterio di assegnazione del fascicolo «per connessione ex lege 55/2015»
In primis, occorre segnalare il criterio, adottato in diversi uffici giudiziari, della concentrazione in capo al medesimo giudice dei giudizi di separazione e divorzio, pendenti fra le stesse parti, al fine di agevolarne la trattazione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle questioni trattate.
Si segnalano, fra gli altri: Tribunale di Milano, delibera presidenziale, del 25 maggio 2015, in aiaf-avvocati.it, che ha introdotto il criterio di assegnazione dei fascicoli di divorzio per «connessione ex lege 55/2015» (in base a tale criterio, le cause di divorzio iniziate a partire dal 26 maggio 2015 sono assegnate al magistrato investito della trattazione del procedimento di separazione giudiziale, ove ancora pendente) e Tribunale di Verona, provvedimento del Presidente del Tribunale del 31 luglio 2015, avente per oggetto «Legge n. 55/2015 sul c.d. divorzio breve», secondo cui i procedimenti di divorzio vengono assegnati allo stesso G.I. che sta già trattando il procedimento di separazione tra le stesse parti.
2. La riunione dei giudizi
In secondo luogo, è opportuno dare conto della recente pronuncia del Tribunale di Milano che ha affermato che, laddove la separazione giudiziale sia pendente in una fase non troppo avanzata (nel caso di specie, erano stati assegnati i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.), il giudice può valutare l’opportunità di riunire i due procedimenti ai sensi dell’art. 274 c.p.c. (Trib. Milano 26 febbraio 2016, Giur. it., 2016, 2167, con nota di Fratini, Giudizio di divorzio e quello di separazione ancora pendente- il difficile coordinamento tra il giudizio di divorzio e quello di separazione ancora pendente; R. Lombardi, La (naturale) riunione del processo di divorzio a quello di separazione giudiziale, in www.eclegal.it, 27 giugno 2016).
Secondo il Tribunale di Milano la contestuale trattazione del giudizio di separazione e di divorzio (da parte del medesimo giudice) risponde a una finalità evidente: infatti, dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio.
Inoltre dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile. Dunque, anche per tale aspetto appare all’evidenza ragionevole concentrare in capo ad un unico giudice la trattazione dei due procedimenti, al fine di garantirne la più sollecita definizione. Sicchè, laddove la separazione giudiziale sia pendente in una fase non avanzata, il giudice di entrambe le cause può a questo punto anche valutare l’opportunità di una riunione dei due processi, ai sensi dell’art. 274, comma 1°, c.p.c., trattando di cause connesse, realizzando così una riunificazione tra procedimento separativo sulle questioni accessorie (ove già definito lo status) e procedimento divorzile (in dottrina si segnala Dosi, Sentenza non definitiva di separazione e rapporti tra separazione e divorzio. Un’ipotesi di continenza di cause, in claudiocecchella.it; Danovi, I rapporti tra separazione e divorzio: vie parallele, cumulo processuale o cessazione della materia del contendere?, Relazione presentata a Firenze il 14 settembre 2017 nell’ambito del Convegno dal titolo Problematiche processuali nei giudizi di famiglia)
3. L’adozione di misure pratiche procedurali necessarie ad una sollecita trattazione di ambedue i procedimenti. L’acquisizione al giudizio di divorzio dell’istruttoria esperita nel giudizio di separazione.
In terzo luogo, è opportuno dare conto di ulteriori misure processuali che, nella prassi, potrebbero essere utilizzate per una sollecita trattazione dei giudizi, come auspicato dai protocolli, già adottati in alcuni uffici giudiziari.
Ad esempio, il Tribunale di Verona, con il già citato provvedimento, ha ritenuto che, ferma restando la difficile praticabilità di una riunione dei due giudizi pendenti avanti lo stesso G.I. (per la non sovrapponibilità di tutte le domande proponibili nei due giudizi) e della sospensione del giudizio di divorzio ex art. 295 CPC (per la mancanza di un nesso pregiudizialità tra i due giudizi), gli stessi giudizi proseguiranno davanti allo stesso G.I., con l’adozione di tutte quelle misure pratiche procedurali necessarie ad una sollecita trattazione di ambedue i procedimenti.
In proposito, si segnala la sentenza n. 2083 del 2 febbraio 2017 del Tribunale di Roma, emessa in un giudizio di divorzio, ove il Tribunale, su accordo delle parti, ha disposto l’acquisizione di tutta la documentazione e dell’attività istruttoria, relativa al giudizio di separazione, pendente in fase decisoria avanti il medesimo giudice, al fascicolo del divorzio, utilizzandole in tale procedimento per l’adozione dei provvedimenti accessori.
Nel caso di specie, la complessità del giudizio di separazione intercorso fra le parti aveva fatto sì che il giudizio di separazione fosse ancora pendente, in fase decisionale, quando il procedimento di divorzio era transitato in istruttoria, dopo l’udienza presidenziale.
In considerazione dell’identità delle questioni di fatto e della complessa istruttoria, svoltasi davanti al medesimo giudice, nel procedimento di separazione, questi ha ritenuto possibile, ancorché sull’accordo delle parti, l’acquisizione e, dunque, l’utilizzo delle risultanze istruttorie nel procedimento divorzile, al fine di una sollecita definizione del giudizio di divorzio.