6 Marzo 2018

Separazione di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio

di Laura Costantino Scarica in PDF

Trib. Roma 2 febbraio 2017, n. 2083 – Pres. Mangano – Rel. Pratesi

Cessazione effetti civili del matrimonio – Giudizio di separazione – Contemporanea pendenza – Acquisizione istruttoria (art. 709 bis, 1° comma, c.p.c., artt. 3, 5, l. 1 dicembre 1970, n. 898)

[1] Nell’ambito di un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice può, su accordo delle parti e al fine di emettere i provvedimenti accessori, acquisire i documenti e i verbali relativi alla attività istruttoria svoltasi nel procedimento di separazione, contemporaneamente pendente dinanzi a lui.

CASO

[1] Tizio, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, emessa ai sensi art. 709 bis, 1°comma, c.p.c., nel giudizio di separazione, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Caia, avanti il Tribunale di Roma. La trattazione del procedimento veniva assegnata al medesimo giudice avanti il quale era ancora pendente, in fase decisionale, il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, in relazione alle questioni accessorie. Verificata la mancata riconciliazione dei coniugi, all’udienza presidenziale, venivano emessi i provvedimenti provvisori e la controversia transitava in istruttoria. Alla prima udienza istruttoria, i procuratori delle parti, chiedevano l’acquisizione al fascicolo del divorzio della documentazione e dell’attività istruttoria relativa al giudizio di separazione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Roma, preso atto della contemporanea pendenza, avanti il medesimo ufficio giudiziario, di procedimento di separazione giudiziale, in fase decisionale, e di procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di garantire una sollecita trattazione dei giudizi, adottava le seguenti misure.

Con provvedimento reso nel giudizio di separazione personale dei coniugi, già in fase decisionale, rilevata la pendenza, tra le medesime parti, innanzi al medesimo ufficio, di giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, caratterizzato da “identità delle questioni controverse” rimetteva la causa sul proprio ruolo istruttorio, fissava l’udienza, al fine di procedere alla riunione dei due giudizi e trattenere contestualmente in decisione le cause riunite.
All’udienza, le parti, a mezzo dei propri difensori, rinunciavano a svolgere attività istruttoria e chiedevano acquisirsi, anche ai fini del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’istruttoria espletata nel procedimento di separazione, rinunciando ai termini ex at. 190 c.p.c.

Il Giudice istruttore disponeva, quindi, acquisirsi al fascicolo divorzile, tutta l’attività istruttoria svolta nel giudizio di separazione, ed entrambe le controversie venivano trattenute in decisione in pari data, dal medesimo giudice istruttore.

QUESTIONE

La pronuncia in esame si inserisce all’interno della casistica di merito (v.Trib. Milano 26 febbraio 2016, Giur. it., 2016, 2167, con nota di Fratini, Giudizio di divorzio e quello di separazione ancora pendente- il difficile coordinamento tra il giudizio di divorzio e quello di separazione ancora pendente; Lombardi, la (naturale) riunione del processo di divorzio a quello di separazione giudiziale, in www.eclegal.it, 27 giugno 2016 ), successiva all’introduzione della l. 6 maggio 2015 n. 55, che ha introdotto il c.d. «divorzio breve», riducendo i termini per la proposizione della domanda di divorzio.

Come già osservato in questa Rivista (Costantino, Separazione e divorzio: contemporanea pendenza e coordinamento fra giudizi, 30 gennaio 2018) a seguito dell’entrata in vigore della l. 6 maggio2015, n. 55, diversi uffici giudiziari hanno adottato circolari e linee guida, al fine di fornire criteri applicativi per il coordinamento fra giudizio di separazione e divorzio ed agevolarne la sollecita trattazione (vedi, fra gli altri, Tribunale di Milano, delibera presidenziale, del 25 maggio 2015, in aiaf-avvocati.it, che ha introdotto il criterio di assegnazione dei fascicoli di divorzio per «connessione ex lege 55/2015»)

Il Tribunale di Roma, con la pronuncia in commento, fa applicazione dei predetti criteri di sollecita trattazione dei giudizi.

In primis, dalla lettura della sentenza si evince come l’ufficio abbia provveduto all’assegnazione del fascicolo del giudizio di cessazione degli effetti civili al medesimo giudice istruttore della separazione, in ossequio al criterio, adottato in diversi uffici giudiziari, della concentrazione in capo allo stesso giudice dei giudizi di separazione e divorzio al fine di agevolarne la trattazione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle questioni trattate.

In secondo luogo, anche in funzione di ragioni di economia processuale, il Tribunale, su accordo delle parti, ha disposto l’acquisizione di tutta la documentazione e dell’attività istruttoria, relativa al giudizio di separazione, pendente in fase decisoria avanti il medesimo giudice, al fascicolo del divorzio, utilizzandole in tale procedimento per l’adozione dei provvedimenti accessori.

Nel caso di specie, la complessità del giudizio di separazione intercorso fra le parti (nel corso del quale erano state espletate due consulenze tecniche d’ufficio, una contabile e l’altro psicologico-ambientale) aveva fatto sì che il giudizio di separazione fosse ancora pendente, in fase decisionale, quando il procedimento di divorzio era transitato in istruttoria, dopo l’udienza presidenziale.

In considerazione dell’identità delle questioni di fatto e della complessa istruttoria, svoltasi davanti al medesimo giudice, nel procedimento di separazione, questi ha ritenuto possibile, ancorché sull’accordo delle parti, l’acquisizione e, dunque, l’utilizzo delle risultanze istruttorie nel procedimento divorzile, al fine di una sollecita definizione del giudizio di divorzio.