18 Ottobre 2022

E’ sempre ammissibile l’intervento del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

di Stefania Volonterio, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. II, sent. 10 ottobre 2022, n. 29404, Pres. Manna, Est. Besso Marcheis

Opposizione a decreto ingiuntivo – intervento del terzo in giudizio (Cod. Proc. Civ. artt. 105 e 645)

Massima:Nel giudizio di opposizione a decreto di ingiunzione, che va considerato un ordinario processo di primo grado che devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto, è ammissibile l’intervento volontario del terzo, nelle sue tre forme di intervento principale, litisconsortile e adesivo

CASO

Un professionista chiedeva ed otteneva una ingiunzione di pagamento per compensi professionali vantati nei confronti di una società. Quest’ultima proponeva opposizione all’ingiunzione chiedendo la revoca del decreto e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento della responsabilità del professionista per comportamenti illeciti e la sua condanna alla restituzione dei compensi nel tempo percepiti.

Il professionista opposto si costituiva in giudizio unitamente alla società semplice di cui faceva parte, precisando che il decreto ingiuntivo era stato da lui richiesto nella qualità di socio di detta società.

L’opposta eccepiva, per quanto qui rileva, l’inammissibilità dell’intervento della società semplice, ma l’eccezione veniva disattesa dal Tribunale.

La Corte di Appello, però, riformava sul punto la sentenza di primo grado affermando che, sebbene la costituzione in giudizio della società semplice dovesse essere qualificata come intervento volontario, ciò avrebbe “di fatto eluso le limitazioni alla partecipazione ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo da tempo affermati in modo consolidato dalla Suprema Corte in tema di chiamata di terzo”, sicchè tale intervento doveva ritenersi inammissibile.

Il professionista e la società semplice hanno quindi proposto ricorso in cassazione, lamentando, per quanto rileva ai nostri fini, la erronea declaratoria di inammissibilità dell’intervento della società semplice.

SOLUZIONE

La Suprema Corte ritiene fondato questo motivo di impugnazione.

I Supremi giudici, premesso che correttamente la Corte territoriale ha qualificato siccome intervento volontario la costituzione nel giudizio di opposizione da parte della società semplice, chiariscono l’errore nel quale è incorsa la medesima Corte territoriale nel ritenere “consolidato” un orientamento della Cassazione che riterrebbe inammissibile la partecipazione di terzi, cioè di soggetti diversi dall’ingiungente e dall’ingiunto, al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Innanzitutto, precisa la Suprema Corte, la Corte di Appello fonda la propria convinzione su un precedente, Cass. 22113/2015, che non si riferisce all’intervento volontario ma alla chiamata di terzo nel giudizio di opposizione, chiamata che peraltro i Supremi Giudici considerano ammissibile, salvo il rispetto dell’art. 269 c.p.c., e cioè la necessità che il chiamante chieda per ciò l’autorizzazione al giudice.

Dopo di che, la Suprema Corte afferma chiaramente di non “escude[re] l’intervento volontario del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”, come del resto affermato in diversi precedenti arresti, evidentemente male interpretati dalla Corte territoriale nel caso de quo ma anche, in altre occasioni, da diversi giudici di merito. Questi ultimi, dice la Corte, hanno pressochè sempre richiamato, a sostegno della tesi dell’inammissibilità dell’intervento, delle pronunce riferite alla carenza di legittimazione del terzo a proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo, non ad intervenire in tale ultimo giudizio.

Del resto, proseguono i Supremi giudici, non vi sono norme che limitano questo intervento, e, essendo ormai consolidato l’orientamento sia dottrinale che giurisprudenziale in base al quale l’opposizione de qua non ha natura impugnatoria ma deve “considerarsi un ordinario processo di cognizione” (sebbene bifasico), ad esso non possono porsi le limitazioni di cui all’art. 344 c.p.c. (che limita l’intervento dei terzi in appello ai soli casi nei quali questi terzi potrebbero proporre opposizione ex art. 404 c.p.c.).

Pertanto, “data la natura di giudizio di primo grado del giudizio di opposizione, non vi è ragione di negare l’ammissibilità dell’intervento volontario del terzo”, sicchè deve considerarsi erronea la declaratoria di inammissibilità pronunciata, nel caso in oggetto, dalla Corte di Appello, alla quale la causa deve essere rinviata.

QUESTIONI

La Suprema Corte coglie nuovamente l’occasione per fare chiarezza sulla posizione dei terzi – quali soggetti diversi sia da chi ha chiesto l’ingiunzione sia da chi di tale ingiunzione è il destinatario – e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Si può ormai considerare pacifica la possibilità che il soggetto ingiunto e opponente possa, con l’atto di apposizione a decreto ingiuntivo, chiamare in causa terzi ai quali ritiene comune la causa sulla base delle allegazioni e delle domande poste dall’ingiungente nel relativo ricorso per decreto ingiuntivo. In questo caso, essendo noto che l’opponente riveste il ruolo sostanziale di convenuto, la chiamata potrà avvenire direttamente con il detto atto di opposizione, mutuando il disposto dell’art. 167 c.p.c..

Può ormai considerarsi altrettanto pacifico che la stessa chiamata di terzo possa provenire dall’ingiungente opposto, sebbene, in questo caso, e rivestendo questi la veste sostanziale di attore, dovrà per ciò rispettare il disposto dell’art. 269 c.p.c., chiedendo quindi preventivamente al giudice l’autorizzazione a tale chiamata, che pure dovrà essere rivolta ad un soggetto al quale si ritiene comune la causa (a quel punto definita sia dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo che dal contenuto dell’atto di opposizione).

Un punto è quindi già chiaro: si è ormai superato il dogma secondo il quale il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non può vedere la partecipazione di altri se non le parti individuate nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte riafferma un principio di ulteriore possibile estensione soggettiva del procedimento di opposizione, anche in questo caso facendo nuovamente chiarezza su una questione ormai pacifica: il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è un procedimento di impugnazione, bensì un ordinario procedimento di cognizione (in una struttura, come noto, bifasica e a contraddittorio eventuale e differito).

Questa apertura, che ha alla sua base l’anzidetta concezione sistematica ma anche ragioni di economia processuale, arriva quindi fino a comprendere tutte le forme di intervento in causa del terzo ai sensi dell’art. 105 c.p.c..

Ricordiamo, peraltro, che avevamo già avuto modo di rilevare come la Corte di Cassazione sia giunta anche ad ammettere un intervento del terzo contestuale (letteralmente) alla opposizione svolta dall’ingiunto (Cass. 4713/2022, commentata su Euroconference Legal nell’edizione dell’1 marzo 2022 – Con l’opposizione a decreto ingiuntivo anche il terzo può proporre una domanda connessa –, aveva chiaramente affermato che “E’ da ammettere la possibilità che l’opposizione a decreto ingiuntivo rechi – ovvero contenga nel suo stesso “corpo” – unitamente alle difese e alle eventuali domande riconvenzionali dell’ingiunto, altresì la domanda di un soggetto terzo, connessa per titolo o per oggetto alla domanda monitoria dell’iniziale ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale dell’opponente ovvero connessa perché postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a quelle involte dalla domanda monitoria o dalla domanda riconvenzionale dell’ingiunto”).

L’intervento in commento riafferma quindi, esplicitamente, principi consolidati che, tuttavia, e come la stessa Cassazione rileva, sono spesso ancora oggetto di malgoverno da parte dei giudici di merito. Il Tribunale di Torino, ad esempio, ha avuto recentemente modo di affermare in modo perentorio (ordinanza del 21.6.2021, reperibile in rete) che al di fuori delle chiamate di terzo come sopra descritte, “deve escludersi l’ammissibilità dell’intervento di terzi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”, poiché in tale ultimo giudizio “non è consentito proporre domande nei confronti di chi non sia il destinatario dell’ingiunzione di pagamento, nel qual caso va, dunque, dichiarata l’inammissibilità delle domande proposte da terzi”, richiamando a sostegno anche una conforme decisione del Tribunale di Salerno (provvedimento del 3.2.2020).

Questa ipotesi di inammissibilità è però incompatibile con la natura di giudizio ordinario che è propria dell’opposizione a decreto ingiuntivo e che, come tale, non permette di porre limiti all’intervento del terzo ex art. 105 c.p.c. diversi e ulteriori rispetto a quelli già ordinariamente previsti, tanto è vero che, ad esempio, la identica natura di giudizio ordinario propria anche dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha permesso al Tribunale di Verona di ammettere anche in questo procedimento l’intervento dei terzi ex art. 105 c.p.c., in presenza dei relativi presupposti (ordinanza del 19.10.2021, pure reperibile in rete).

Non resta quindi che auspicare che tutti i giudici territoriali tengano finalmente conto anche di questo nuovo chiarimento della Suprema Corte.

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