Scoperto di conto e Centrale Rischi
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl recesso da una apertura di credito a tempo indeterminato è illegittimo se arbitrario e imprevedibile, ossia qualora contrasti con la logica aspettativa di chi, sulla base di rapporti usualmente tenuti dalla banca e sull’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto affidamento sulla provvista concessa; e non si può altresì pretendere che l’accreditato possa essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme già usufruite, se non a patto di eliminare i motivi che hanno condotto il medesimo a chiedere l’apertura di credito in conto corrente (Cass. n. 4538/1997; Cass. n. 9321/2000).
In sostanza, le regole di condotta degli istituti bancari devono essere ispirate a correttezza e buona fede.
Sulla base di questi presupposti, la giurisprudenza di merito ha osservato che la sistematica tolleranza, da parte della banca, di sconfinamenti del cliente, cui per anni è consentito un utilizzo largamente superiore al fido formalmente concesso, legittima un ragionevole affidamento del cliente nella prosecuzione di tale tolleranza, sul rilievo che essa presupponga quantomeno la valutazione dell’istituto bancario circa la sufficiente affidabilità creditizia del cliente (cui altrimenti non sarebbe consentito a lungo l’irregolare utilizzo delle linee di credito accordate, peraltro remunerate dall’applicazione dei più alti interessi contrattuali su sconfino e commissioni legate allo scoperto di conto).
Detta scelta di gestione, presupponendo la valutazione di sufficiente affidabilità creditizia del cliente e fondando il legittimo affidamento di questo (anche ancorato alla consapevolezza del maggior lucro della banca) sulla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni, confligge apertamente con il repentino recesso dal rapporto da parte della banca stessa e la conseguente richiesta al cliente di rientro immediato del debito, con connessa segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi dello scoperto di conto, quantomeno in tutti quei casi nei quali manchino indici evidenti del sopravvenuto mutamento in pejus delle condizioni economico-finanziarie del cliente, sì da concretizzarsi nella palese violazione di quegli obblighi di buona fede e correttezza nel rapporto contrattuale tra banca e cliente (Trib. Verona 12.11.2015)