Sciopero: antisindacale la trattenuta da parte del datore di lavoro per tutti gli assenti dal servizio
di Evangelista Basile Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione Lavoro, 1 aprile 2019, n. 9028
Sciopero – trattenuta a titolo di adesione – dipendenti assenti nel turno festivo – condotta antisindacale
Massima
Deve essere condannato per condotta antisindacale il datore di lavoro che applica la ritenuta a titolo di adesione allo sciopero a tutti i dipendenti risultati assenti nel turno festivo con il quale è coincisa l’astensione dal servizio, laddove in tali giornate i lavoratori non erano obbligati, per espressa previsione contrattuale collettiva, a prestare attività lavorativa e l’inserimento in turno era avvenuto per esclusiva iniziativa datoriale e non preceduto da manifestazione di consenso da parte dei lavoratori, non potendosi imporre al lavoratore l’onere di fornire la comunicazione della propria disponibilità: ne consegue che l’applicazione della ritenuta stipendiale in maniera indiscriminata costituisce una mera e illegittima strumentalizzazione dello sciopero da parte del datore di lavoro.
Commento
Nella vicenda de qua, la Corte di Appello respingeva l’appello proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che, accogliendo l’opposizione, aveva statuito l’antisindacalità della condotta tenuta dalla società la quale aveva applicato la relativa ritenuta senza accertarsi se i lavoratori – non obbligati a prestare servizio nelle giornate festive poi fatte oggetto di indizione di sciopero – avessero offerto la loro disponibilità a prestare attività lavorativa. Con tale condotta la datrice di lavoro – secondo il ragionamento offerto dal primo giudice – aveva provocato a) confusione nell’ambito di coloro che avevano scelto di aderire o meno all’astensione proclamata dal sindacato, b) timore in capo ai lavoratori in relazione alla futura libertà di astensione dal prestare attività lavorativa delle giornate festive senza vedersi decurtata la retribuzione in caso di coincidenza con giornate di proclamato sciopero, c) malcontento nei confronti del sindacato da parte dei lavoratori non scioperanti che avevano subito la trattenuta. Con il medesimo ragionamento proposto dal Tribunale la Corte d’Appello adita ribadiva che l’unilaterale inserimento in turno per i lavoratori non tenuti obbligatoriamente a prestare servizio nelle giornate festive è di per sé condotta illegittima, perché impone al lavoratore un obbligo non previsto né C.C.N.L. e né da contratto individuale di lavoro e per il quale il lavoratore non ha prestato alcun previo consenso. La Corte di Cassazione conferma quanto già ribadito nei precedenti gradi di giudizio, accertando come antisindacale la condotta della catena commerciale, perché strumentalizzante i diritto di sciopero. E ciò, secondo il ragionamento espresso dalla Supremo Corte, poiché colpisce in modo indiretto i lavoratori che non vogliono aderire all’astensione e che, di conseguenza, non devono subire alcuna decurtazione. Non solo la ritenuta crea timori per scioperi futuri che coincideranno con le festività e genera malcontento nei confronti dell’organizzazione dei lavoratori per i soldi perduti, ma, per di più, vanifica la libera scelta del dipendente sull’astensione o meno dal servizio, svuotando di significato l’azione collettiva e svilisce la stessa rappresentatività del sindacato. Alla società non resta che pagare le spese e il contributo unificato aggiuntivo.
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