3 Maggio 2017

Ruolo e funzioni degli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Cass. civ., Sezione Lavoro, 13 gennaio 2017, n.801.

Ispettore del lavoro – addetto alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro – contravvenzioni vizi procedurali – non sussiste

MASSIMA

Il D.L. n. 463 del 1983, art. 3, convertito in L. n. 638 del 1983, conferisce agli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro le stesse funzioni degli ispettori del lavoro ad eccezione della funzione di contestare contravvenzioni. Tale eccezione deve intendersi riferita non già alla funzione di contestazione in sè, di illeciti penali o amministrativi, ma alla sola funzione di contestazione di contravvenzioni propriamente dette, ossia di contestazione dei reati puniti con le pene dell’arresto e/o dell’ammenda ( art. 17 c.p. ); per l’effetto, gli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro ben possono accertare e contestare violazioni, di natura amministrativa, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria (in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro e in materia di adempimento o esatto adempimento dei versamenti contributivi)

COMMENTO

Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte si è pronunciata sulla diversa estensione dei poteri di accertamento e contestazione che l’ordinamento accorda, da un lato, agli «addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del Lavoro ovvero presso gli Istituti Previdenziali» di cui all’art. 3 d.l. 463/1983, c.c.mm. in l. 638/1983, e, dall’altro agli «Ispettori del Lavoro» ex art. 6 d.lgs. 124/2004. La vertenza giungeva in Cassazione successivamente all’annullamento, confermato in entrambi i gradi di merito, di una cartella-ingiunzione della DTL di Oristano portante somme a titolo di svariate sanzioni amministrative: nella tesi dell’opponente, infatti, l’ordinanza doveva ritenersi nulla in quanto fondata su un accertamento condotto da – e riportato in verbali sottoscritti da –funzionari dell’Ispettorato del Lavoro in possesso della qualifica di «assistente», e cioè “in quanto tale addetto a meri compiti di vigilanza e non anche di accertamento e contestazione di contravvenzioni e comunque privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria”. I Giudici della Suprema Corte, tuttavia, hanno ritenuto l’accoglimento dell’opposizione basato su un’erronea interpretazione del termine «contravvenzioni» di cui al comma 2 art. 3 d.lgs. 463/1983: questo comma, in particolare, delimita i poteri degli Assistenti da quelli degli Ispettori, specificando che se i primi “possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro” solo i secondi possono “contestare contravvenzioni”. Orbene, se è circostanza del tutto incontestata (quanto irrilevante) che nel linguaggio comune il lemma «contravvenzione» venga usato quale sinonimo di qualsivoglia illecito, in ambito tecnico è evidente che questo identifica esclusivamente il reato ex art. 39 c.p. punito con le pene dell’arresto o dell’ammenda: così delimitata l’area di deroga all’equiparazione dei poteri, ne deriva che gli Assistenti ben potranno contestare le cd. sanzioni amministrative. Del resto, un principio di diritto analogo era stato già stato espresso dai Giudici della Corte in riferimento alla capacità del personale di vigilanza degli Istituti Previdenziali, i quali – si era detto – esercitano gli stessi poteri degli Ispettori del Lavoro in materia di polizia amministrativa con riferimento all’osservanza della normativa giuslavoristica e previdenziale.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”