Il nuovo rito camerale non partecipato all’esame della giurisprudenza di legittimità
di Enrico Picozzi Scarica in PDFIl presente lavoro dà conto di alcune pronunce di legittimità e delle relative soluzioni adottate in relazione al nuovo rito civile di cassazione, introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito nella l. 25 ottobre 2016, n. 197.
- Premessa
Come è noto, il legislatore del 2016 (d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197: sul punto, v. AA.VV., Il nuovo procedimento in cassazione, a cura di D. Dalfino, Torino, 2017; A. Carratta, Le più recenti riforme del processo civile, Torino, 2017) ha apportato significative modifiche allo svolgimento del giudizio di legittimità, che possono così sintenticamente riassumersi:
- a) tendenziale cameralizzazione del processo, esclusa per le sole liti a rilevanza nomofilattica e per quelle che, in esito al giudizio innanzi all’apposita sezione di cui all’art. 376 c.p.c., non possano essere definite con una declaratoria di inammissibilità o manifesta fondatezza/infondatezza (sul punto, cfr. art. 375, comma 2, c.p.c.);
- b) soppressione della facoltà di intervento delle parti nel processo di cassazione e di essere ivi oralmente sentite;
- c) attuazione pratica del principio costituzionale del contraddittorio affidata ad uno scambio di memorie scritte, variamente modulato a seconda del modello camerale in concreto applicabile (v. artt. 380 bis, 380 bis.1, 380 terp.c.);
- d) cancellazione, nell’ambito del giudizio filtro innanzi all’apposita sezione (v. artt. 376 e 380 bisp.c.), del c.d. opinamento del relatore.
Le novità appena ricordate sono state a più riprese ritenute compatibili con i principi costituzionali del giusto processo (cfr. Cass., Sez. VI-3, 10 gennaio 2017, n. 395; Cass., Sez. VI-5, 2 marzo 2017, n. 5371). Ora, benché questa non sia la sede idonea per esaminare funditus tale problematica, è in ogni caso dubbio che l’impianto complessivo della novella possa far fronte alle «pressanti esigenze di semplificazione, snellimento, e deflazione del contenzioso dinanzi alla Corte di Cassazione» (formula adoperata dalla citata Cass. n. 395/2017). E ciò non soltanto per la basilare convinzione che altri (cioè di natura principalmente finanziaria, v. A. Caratta, Il nuovo giudizio civile in Cassazione fra nuove riforme e vecchi problemi, in Giur. it., 2018, 772) dovrebbero essere gli interventi atti a fronteggiare l’abnorme contenzioso pendente ed in entrata, ogni anno, in sede di legittimità, ma anche per i numerosi problemi applicativi sollevati dalla stessa riforma.
In questa direzione e a titolo esemplificativo, è senz’altro equivoca la locuzione legislativa «particolare rilevanza della questione di diritto», di cui all’art. 375, comma 2, c.p.c. (per alcune esemplificazioni, si veda Cass., Sez. III, 1 agosto 2015, n. 19115), che giustifica la trattazione della causa in pubblica udienza, come d’altronde è incerto a chi spetti la valutazione di tale presupposto. Allo stesso modo, sotto altro e speculare profilo, non è chiaro a chi competa il potere di indirizzare la trattazione della causa verso l’oramai ordinario modello camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., e se la delibazione in discorso possa essere rivisitata a fronte di evenienze processuali che rendano necessaria la trattazione pubblica. Altrettanto dubbio, inoltre, risulta pure il profilo contenustico della proposta di cui all’art. 380 bis c.p.c. e se la stessa debba o meno specificare la ragione di inammissibilità e/o di manifesta fondatezza/infondatezza che, in previsione, potrebbe determinare la chiusura del processo davanti alla Sezione Filtro.
Di tutte queste problematiche, si tenterà di dar conto nell’ambito dei prossimi paragrafi, ove si passeranno in rassegna le prime applicazioni giurisprudenziali della riforma.
- Il procedimento camerale innanzi all’apposita Sezione: questioni applicative
Come già anticipato, una delle più rilevanti e al contempo discutibili novità della l. n. 197/2016 è costituita dalla soppressione della relazione di cui al previgente 380 bis c.p.c., mediante la quale, il relatore della Sesta Sezione esponeva concisamente le ragioni che potevano sorreggere una definizione del giudizio ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c. Per effetto della novella, la relazione è stata sostituita da una mera proposta del relatore, in base alla quale, il Presidente dell’apposita Sezione fissa con decreto l’adunanza camerale, indicando «se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza» (così il nuovo art. 380 bis, comma 1, ult. parte).
La disposizione, come evidenziato da autorevole dottrina (A. Caratta, La cameralizzazione del giudizio in Cassazione e la garanzia del contraddittorio a rischio, in www.processocivileweb.it), si pone in contrasto con il diritto di difesa delle parti, chiamate a prendere posizione su una proposta di chiusura del giudizio – quella per l’appunto formulata dal relatore – le cui ragioni potrebbero loro rimanere completamente oscure, ove la stessa si risolvesse nella “scolastica” e mera indicazione, senza ulteriori aggiunte e/o precisazioni, di sussistenza di un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta fondatezza o di manifesta infondatezza.
Proprio per questo motivo, il Protocollo d’Intesa sull’applicazione del nuovo rito civile in Cassazione (sottoscritto dalla stessa Corte di Cassazione, dal C.n.f. e dall’Avvocatura Generale dello Stato e leggibile in www.consiglionazionaleforense.it) prevede al punto 5 una serie di correttivi, volti sostanzialmente a costituzionalizzare, se così si può dire, la previsione normativa in esame.
Di tali correttivi (quali, la notificazione, insieme al decreto di fissazione dell’adunanza, della proposta del relatore alle parti, oltre alla specificazione, al suo interno, della ragione di inammissibilità o manifesta fondatezza/infondatezza ravvisata dallo stesso relatore) non sembra, nondimeno, tener conto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. VI-3, 22 febbraio 2017, n. 4541; Cass., Sez. VI-2, 29 novembre 2017, n. 28615; Cass., Sez. VI-3, 16 marzo 2018, n. 6629), stando alla quale, la comunicazione delle «sommarie e schematiche indicazioni somministrate dal relatore» dipenderebbe da una scelta discrezionale del Presidente, «assolutamente non dovuta né doverosa».
In buona sostanza, dunque, l’orientamento in discorso condiziona l’attuazione del principio costituzionale del contraddittorio e la conseguente possibilità per le parti di prendere consapevole posizione rispetto alle valutazioni espresse dal relatore, ad una scelta, a ben vedere, imponderabile ed arbitraria del Presidente dell’apposita Sezione.
Interpretazione che, inevitabilmente, espone l’art. 380 bis c.p.c. a seri e fondati dubbi di legittimità costituzionale.
Altrettante perplessità solleva pure l’interpretazione, recentemente avallata da Cass., Sez. III, 27 settembre 2017, n. 22462 (annotata da M. Zulberti, in Riv. dir. proc., 2017, 291 e ss.), del combinato disposto di cui agli artt. 375, comma 2, ult. parte e 380 bis, ult. comma, c.p.c., alla luce dei quali la Sesta Sezione rinvia la causa alla pubblica udienza della sezione semplice, ogniqualvolta non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.
La pronuncia appena richiamata, in aperto dissenso con il chiaro tenore letterale delle citate disposizioni, muove dal presupposto che, al verificarsi della situazione più sopra descritta, la pubblica udienza possa essere disposta dal Presidente della sezione semplice, cui la causa venga rinviata, solamente quando la Sezione Filtro ritenga sussistere una questione di diritto particolarmente rilevante.
Una tale lettura del dato normativo non solamente bypassa, come detto, il suo inequivocabile tessuto letterale («rimette la causa alla pubblica udienza», così l’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c.), ma finisce con il devolvere all’apposita Sezione un giudizio – qual è quello relativo alla valenza nomofilattica della lite – che non le compete, da un lato, e, dall’altro lato, vincola la sezione semplice, cui la causa viene rinviata, alle valutazioni svolte dallo stesso collegio della Sezione Filtro nell’ordinanza di rinvio.
A tutto voler concedere, per evitare l’automatica trattazione della causa in pubblica udienza, quale conseguenza della sua mancata definizione ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c., si sarebbe, più facilmente, potuto attribuire al Presidente della sezione semplice, cui la stessa viene indirizzata, il potere di valutarne la rilevanza nomofilattica, come già peraltro accade (arg. ex art. 377 c.p.c.), in generale, tutte quante le volte, ad un sommario esame del ricorso, l’apposita Sezione, non ravvisando i presupposti di cui all’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c., rimette, sic et simpliciter, gli atti alla sezione semplice (cfr. art. 376, comma 1, ult. parte, c.p.c.).
- Il procedimento camerale innanzi alla sezione semplice: questioni applicative
Sul finire del precedente paragrafo, si è chiarito che, solitamente (ossia al di là della peculiare fattispecie disciplinata dagli artt. 375, comma 2, ult. parte, e 380 bis, ult. comma, c.p.c.), il potere di avviare la trattazione della causa alla pubblica udienza oppure all’adunanza camerale appartiene al Presidente della sezione semplice (v., in dottrina, G. Costantino, Note sulle “misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione”, in Foro it., 2017, V, 10).
Occorre, tuttavia, chiedersi se la controversia, una volta indirizzata alla trattazione camerale secondo le forme di cui all’art. 380 bis.1, c.p.c., possa essere destinata alla pubblica udienza in virtù di una diversa valutazione del collegio rispetto a quella preliminarmente formulata dal Presidente.
Al quesito, parte della giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. II, 6 marzo 2017, n. 5533; Cass., Sez. III, 1 agosto 2017, n. 19115; Cass., Sez. II, 20 dicembre 2017, n. 30596) offre risposta positiva sulla scorta della seguente argomentazione: la valutazione operata prima facie dal Presidente della sezione semplice, allorquando questi fissi l’adunanza camerale ex art. 377, comma 1, c.p.c., non può affatto considerarsi vincolante per la Corte nella sua collegialità «la quale ben può pervenire a diversa conclusione sulla base dell’approfondito esame del ricorso», con la conseguenza che, in assenza di un’apposita previsione normativa, rinvenibile nell’ambito dell’art. 380 bis.1 c.p.c., il mutamento di rito dovrebbe avvenire in applicazione analogica della regola dettata dall’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c.
Alla posizione giurisprudenziale appena descritta (avallata in dottrina da F. Cossignani, La sommarizzazione del giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione, in questa Rivista; F. De Santis, La (ir)ragionevole durata del processo di cassazione, 2018, 66; contra A. Briguglio, Disapplicazione – umanamente comprensibile – dell’ultimissima novella sul giudizio civile di cassazione, in www.judicium.it, 2017, 18-20), se ne contrappone, un’altra (cfr. Cass., Sez. I, 5 aprile 2017, n. 8869; Cass., Sez. V, 18 gennaio 2018, n. 1192), che, pur attribuendo in astratto al collegio tale facoltà, ne esclude il suo esercizio per ragioni di opportunità, sulla base della convinzione secondo cui il procedimento ex art. 380 bis.1 c.p.c., sarebbe «congegnato in modo tale da assicurare a tutte le parti la possibilità di esporre compiutamente i propri assunti» (così Cass. n. 8869/2017, cit.).
Tale conclusione, a ben vedere, non sembra del tutto condivisibile, poiché proietta, negativamente, sulla posizione processuale delle parti (queste ultime, infatti, perderebbero la facoltà interloquire oralmente con il collegio ex art. 379 c.p.c.), l’errore di prognosi compiuto dal Presidente di sezione e consistente nell’omessa individuazione di una o più questioni di diritto particolarmente rilevanti.
Inoltre, la soluzione in discorso sarebbe ancor più inaccettabile se le parti, dopo aver formulato, con le rispettive memorie di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., istanza per la trattazione in pubblica udienza, si vedessero rigettata tale richiesta, non tanto per la sua intrinseca infondatezza quanto per non non meglio precisate ragioni di opportunità.
- Sui poteri dell’intimato che non abbia proposto controricorso
A conclusione di questo breve excursus giurisprudenziale, occorre soffermarsi sulla posizione dell’intimato che non abbia notificato il controricorso di cui all’art. 370 c.p.c. Preliminarmente, va ricordato che le nuove disposizione di cui alla l. n. 197/2016 si applicano anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della riforma, ma per i quali tuttavia non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio.
Proprio in relazione a tale previsione, ci si è chiesti se l’intimato – cui sia stato notificato un ricorso depositato prima dell’entrata vigore della citata l. n. 197/2016 e che, nel contempo, non abbia proposto controricorso – potesse, a sua volta, depositare le memorie di cui agli artt. 380 bis e 380 bis.1 c.p.c.
Al quesito, e in termini senz’altro condivisibili, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Lav., 27 febbraio 2017, n. 4906; Cass., Sez. VI-3, 24 marzo 2017, n. 7701) ha offerto risposta positiva, ritenendo di dover tutelare l’affidamento della parte che, al momento in cui era chiamata a predisporre le proprie difese, poteva legittimamente confidare nella facoltà di presenziare all’udienza di discussione orale ex art. 370, comma 1, c.p.c.
A diversi esiti interpretativi è altresì pervenuta la giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. VI-3, 20 ottobre 2017, n. 24835) in riferimento alla posizione dell’intimato, cui sia stato notificato un ricorso per cassazione nel pieno vigore della nuova riforma e che abbia deciso di non avvalersi della facoltà di cui all’art. 370 c.p.c. In tale evenienza, infatti, stando all’insegnamento di Cass. n. 24835/2017, cit., questi perderrebbe la facoltà di depositare le memorie di cui ai menzionati artt. 380 bis e 380 bis.1 c.p.c.
La soluzione appena indicata sembra in linea di principio condivisibile, poiché consentire all’intimato – che non abbia proposto controricorso – di depositare le memorie previste dai distinti modelli camerali in concreto applicabili comporterebbe un indebito vantaggio per quest’ultimo, dal momento che il ricorrente principale, alla luce dell’attuale sistema normativo, non potrebbe replicarvi in alcun modo.