Il rito c.d. Fornero e le conseguenze dell’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza
di Giusj Matichecchia Scarica in PDFCass., Sez. IV, 12 aprile 2018, n. 9142; Pres. V. Di Cerbo, Rel. F. Amendola
Opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92 del 2012 – Mancata notifica del ricorso e del decreto – Improcedibilità – Comunicazione del decreto di fissazione di udienza – Preventiva verifica – Necessità.
(Cost., artt. 24, 111; cod. civ., artt., 2105, 2119, 2697; cod. proc. civ., artt. 112, 161, 181, 291, 353, 354, 360, 360 bis, 415, 435; l. n. 794/1942; l. n. 319/1980; l. n. 92/2012; l. n. 228/2012; d.P.R. n. 115/2002)
[1] Nel giudizio di opposizione ex art. 1, commi 51 – 57, della l. n. 92 del 2012, il giudice non può sanzionare con l’improcedibilità l’omessa notifica del ricorso, sul rilievo della mancata comparizione delle parti all’udienza fissata, senza aver prima verificato d’ufficio che l’opponente abbia avuto effettiva conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza, da notificarsi, unitamente all’opposizione, nei termini di cui all’art. 1, comma 52 l. cit.
CASO
[1] Con ricorso ex lege n. 92/2012 la lavoratrice impugnava il licenziamento disciplinare che il giudice adito, nella fase sommaria, successivamente respingeva.
Proposta opposizione, all’udienza prefissata il giudice dichiarava l’improcedibilità deducendo, oltre alla mancata comparizione delle parti, l’omessa notifica del ricorso.
La lavoratrice resisteva e reclamava la decisione affermando che la mancata comparizione era stata la conseguenza dell’omessa comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza.
La Corte d’appello adita accoglieva il reclamo e specificava che al giudizio di opposizione si applica, per quanto non diversamente previsto, il rito del lavoro, compreso l’art. 181 c.p.c. e che il giudice non avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione.
A seguito di tale ultima pronuncia il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La soluzione della questione risiede nello schema delle garanzie costituzionali al diritto di difesa così come delineate da risalente giurisprudenza della Corte costituzionale.
In particolare, con la sentenza n. 15 del 1977, la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 435, co. 2, c.p.c., nella parte in cui prescriveva, con riguardo al giudizio di secondo grado, che il decreto di fissazione dell’udienza di discussione davanti al Collegio doveva essere notificato entro dieci giorni, decorrenti dal deposito del decreto stesso, anziché dalla sua comunicazione all’appellante.
E’ ius receptum che il legislatore condizioni l’esercizio di atti di difesa giudiziale al rispetto dei termini con conseguente eventuale pronuncia di improcedibilità o inammissibilità; tuttavia, la Consulta, sulla scorta del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti ha indicato un “generale criterio interpretativo” secondo cui «laddove un termine sia prescritto per il compimento di una attività processuale, la cui omissione si risolva in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il tempo assegnatogli».
Le conseguenze pregiudizievoli per il diritto di difesa non possono essere superate nemmeno spingendo il procuratore dell’appellante a un controllo giornaliero, superando con ciò il limite della diligenza ordinaria.
Vale, anche nel c.d. Rito Fornero, l’applicazione analogica del regime di sanatoria delle nullità (art. 164, 291 c.p.c.) riguardante il processo di cognizione, poiché immanente nel sistema, secondo il quale la comparizione di entrambe le parti sana il vizio di omessa o inesistente notifica, ma, in mancanza di spontanea costituzione del resistente, il giudice dovrà ex officio procedere alla fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso.
Dal suo canto la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il principio del giusto processo non coincide solamente con il principio della ragionevole durata dello stesso, quindi bisogna evitare che per dare seguito a processi celeri vengano sacrificati altri principi cardine come il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, il diritto al giudizio.
Sicchè, la sezione lavoro della Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti».
Tale principio deve trovare applicazione anche al rito speciale in oggetto, infatti, il mancato rispetto del termine per la notificazione dell’originario ricorso non deve condurre alla nullità dell’intero processo.
Pertanto, in mancanza di conoscenza legale da parte dell’opponente dell’avvenuto deposito del decreto di fissazione dell’udienza e, quindi, dell’onere di provvedere alla notificazione, ove sia omessa, è preclusa l’applicazione di un automatismo sanzionatorio che cagioni il passaggio in giudicato del provvedimento esitato in fase sommaria.
Il giudice non può giungere a una pronuncia in rito di improcedibilità dell’opposizione, rilevando l’omessa notificazione del ricorso, anzi, è sempre tenuto a verificare preventivamente che l’opponente abbia avuto conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza.
QUESTIONI
[1] La controversia pone questione del se, nel giudizio di opposizione previsto dall’art. 1, commi 51 – 57, l. 92 del 2012, il giudice possa sanzionare, con una pronuncia in rito di improcedibilità, l’opposizione, constatando la mancata comparizione delle parti all’udienza prefissata e rilevando l’omessa notificazione del ricorso: in particolare se ciò possa farsi senza l’accertamento preventivo circa la conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza da parte dell’opponente.
Si tratta di una questione nota caratterizzata da orientamenti discordanti della Corte Suprema.
Con la decisione in epigrafe, le sezioni unite scelgono di discostarsi dal dictum di sez. un. 20604 del 2008 e, confortate dalla giurisprudenza Cedu, si soffermano sulla applicazione sostanziale ed effettiva del principio del giusto processo anche nel c.d. Rito Fornero, tipicamente informato al principio di celerità.
Le sezioni unite del 2008 avevano negato l’applicabilità del sistema sanante prescritto dall’art. 291 c.p.c. «giacchè non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata».
E’ evidente in tale pronuncia la massima valorizzazione del principio della ragionevole durata del processo che, assurgendo a rango costituzionale e sovranazionale, impone all’interprete l’adozione di nuove soluzioni che tengano conto non solo della coerenza logico-giuridica delle decisioni, ma anche della concretizzazione di detto principio.
Proprio la riflessione sulla portata del principio della ragionevole durata del processo ha scatenato una serie di pronunce contrarie a quella del 2008, tra le quali, da ultimo, quella che si commenta.
Nella specie, Cass. sez. un. n. 5700 del 12 marzo 2014, cogliendo l’occasione con la questione della omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, ha richiamato la dottrina in materia affermando che «occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contradditorio, e in definitiva, il diritto ad un giudizio».
A conferma, la stessa Corte di Strasburgo ha evidenziato come l’irricevibilità di un ricorso non articolato con la specificità richiesta configura un eccessivo formalismo, cioè il diritto di accesso al giudice non può essere limitato da una giurisprudenza ondivaga e non specifica sul principio in esame.
Una rilettura di più ampio respiro mirata a rivalutare il principio di ragionevole durata del processo nel sistema dei cardini costituzionali porta a considerare, primo fra tutti, il diritto di ottenere una pronuncia ben ponderata ancorata ai parametri di giustizia ed efficienza.
Il principio per il quale l’omessa notificazione del ricorso introduttivo non ne impedisce la rinnovazione, si ripete, ha trovato applicazione anche nel rito specifico di impugnativa dei licenziamenti previsto dalla l. 92 del 2012.
In tale prospettiva si collocano Cass. n. 1453 del 2015, Cass. n. 16349 del 2016 e Cass. n. 2621 del 2017 ravvisando in particolare che: a) il principio di celerità che informa il Rito Fornero non può indurre a ritenere che il mancato rispetto del termine per la notificazione dell’originario ricorso possa indurre a ritenere nullo l’intero processo; b) alla luce dei principi costituzionali e unionali si esclude che un vizio di notifica dell’atto introduttivo del giudizio comporti l’azzeramento dell’azione in senso sostanziale, in contrasto con l’effettività della tutela giurisdizionale; c) le esigenze di celerità a cui si ispira il Rito Fornero non possono spingersi fino al punto di negare la possibilità di concedere ex art. 291 c.p.c. un nuovo termine per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza; d) la notificazione alla controparte costituisce un tassello dell’unitaria e composita fattispecie della vocatio in ius originata dal deposito del ricorso, seguita dall’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza e dalla sua conoscenza, culminata nel procedimento notificatorio, per cui l’omessa o giuridicamente inesistente notificazione determina la nullità e non l’inesistenza della complessa fattispecie della vocatio in ius, con conseguente possibilità per il giudice di rinnovarla, emanando un nuovo decreto di fissazione dell’udienza e assegnando un termine perentorio per la notifica; e) il compito dell’interprete è far sì che le pronunce di merito siano limitate ai casi strettamente necessari, quindi, se il vizio di un atto processuale è sanabile, il processo potrà chiudersi con una pronuncia di merito solo dopo che il giudice abbia invitato la parte a porvi rimedio e questa non vi abbia provveduto.
Sono questi i principi sottesi alla pronuncia in esame che hanno condotto la Suprema Corte a ritenere che l’error in procedendo ravvisato non sia idoneo a determinare la nullità del procedimento.
Pertanto il giudice non può giungere de plano a una pronuncia in rito di improcedibilità dell’opposizione, ma deve preoccuparsi di verificare, di accertare ex officio che la parte opponente sia stata posta a conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza, e, in caso contrario, può concedere un nuovo termine.
Concludendo, l’overruling giurisprudenziale rispetto alla statuizione del 2008, consolidatosi nel tempo e ribadito con fermezza con l’ultima pronuncia, rappresenta la concretizzazione dell’attività nomofilattica della Corte di Cassazione: viene proposta una più rispettosa interpretazione dei canoni costituzionali invece di ricorrere a rimedi deflattivi che, di fatto, contrastano con la domanda di giustizia avanzata dai cittadini.