Il nuovo rito abbreviato, alla luce dell’opera riformatrice della Legge Orlando
di Emanuele Nagni Scarica in PDFIl focus riformatore della Legge Orlando si è concentrato anche sul rito abbreviato, riscrivendo il comma 4 dell’art. 438 c.p.p. e aggiungendo i commi 5bis e 6bis, per poi intervenire sull’art. 442 c.p.p. e raccordare tali modifiche con i casi di giudizio abbreviato atipico.
La Legge 23 giugno 2017, n. 103, meglio nota come “Riforma Orlando”, ha introdotto modificazioni di grande rilievo nel ramo penalistico dell’ordinamento, non solo in punto di diritto sostanziale, ma anche su istituti che afferiscono al sistema processuale, come il rito abbreviato.
Invero, il nuovo co. 4 dell’art. 438 c.p.p. consente alla difesa dell’imputato di formulare l’istanza di accesso a tale rito «immediatamente dopo» il deposito degli esiti prodotti dalle investigazioni difensive, che, per effetto della scelta del giudizio premiale, assurgono al rango di elementi probatori, utilizzabili ai fini della decisione. Pertanto, il giudice provvede «solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni» qualora il pubblico ministero intenda dare esecuzione ad eventuali indagini suppletive «limitatamente ai temi introdotti dalla difesa». Infatti, la riforma intende evitare possibili infrazioni – in tal caso, a danno della pubblica accusa – al principio della parità delle parti ex art. 111, co. 2 Cost., e, concessa l’integrazione probatoria, il pubblico ministero potrebbe introdurre, per continuità investigativa, temi di indagine del tutto nuovi. Tuttavia, in tale ipotesi, resta ferma la possibilità per l’imputato di revocare la richiesta.
Ai sensi del nuovo co. 5bis, si prevede l’opportunità per l’imputato di presentare istanze subordinate di rito abbreviato «allo stato degli atti» (c.d. semplice o secco) e financo di patteggiamento, nel caso in cui la richiesta (principale) di giudizio abbreviato condizionato non sia accolta. Le finalità del legislatore, nell’introduzione di tale previsione, appaiono chiaramente deflattive, riconoscendo alla difesa una valida alternativa al rigetto dell’istanza di cui al co. 5, prodromica ad impedire che il processo prosegua nelle forme del rito ordinario.
Appare rilevante, poi, l’introduzione del co. 6bis, il cui rinvio è inserito anche negli artt. 452, co. 2, 458, co. 1 e 464, co. 1 c.p.p., relativi al rito abbreviato atipico, quale prodotto della trasformazione di altri procedimenti premiali (come i riti direttissimo, immediato e per decreto penale di condanna).
In particolare, a mente del nuovo comma, dall’istanza di rito abbreviato, formulata in udienza preliminare, deriva la sanatoria per accettazione degli effetti, ex art. 183, co. 1 c.p.p., degli atti eventualmente affetti dalle nullità – esclusivamente a regime intermedio e relativo, con espressa esclusione di quelle assolute – e la non deducibilità delle inutilizzabilità, salvi i casi in cui queste ultime non scaturiscano dall’infrazione di un divieto probatorio.
Segnatamente, sotto tale ultimo profilo, sulla scorta degli arresti giurisprudenziali condotti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la celebre pronuncia “Tammaro” (Cass., S.U., 21 giugno 2000, n. 16), si è stabilito che l’imputato, rinunciando al contraddittorio dibattimentale e consentendo che i risultati investigativi acquisiscano valore probatorio, conserva comunque il diritto di dolersi degli elementi di conoscenza formati in violazione dei divieti imposti dalla legge (connotati dalla c.d. inutilizzabilità patologica di cui all’art. 191, co. 1 c.p.p.) e sui quali il giudicante possa fondare il decisum.
A sostegno di tale interpretazione, assume importanza il riferimento all’indicatore normativo di cui al co. 5 dell’art. 438 c.p.p., laddove dispone che il giudice, nella valutazione dell’ammissibilità dell’integrazione probatoria richiesta, non valuti solamente la sua necessarietà ai fini della decisione e la compatibilità con le finalità di economia processuale, ma anche gli «atti già acquisiti ed utilizzabili». Ne consegue, dunque, che la richiesta di rito abbreviato preclude di rilevare le sole inutilizzabilità fisiologiche.
Nondimeno, appare opportuno evidenziare anche quanto disciplinato dall’ultima parte del nuovo co. 6bis, nel prevedere che l’istanza di rito abbreviato proposta nell’udienza preliminare impedisca «ogni questione sulla competenza per territorio del giudice». In questa circostanza, l’imputato potrebbe quindi scegliere di proporre nuovamente l’eccezione di incompetenza territoriale dapprima rigettata, correndo il rischio di non poter più richiedere l’accesso a tale rito speciale, ovvero sacrificare il proprio diritto al giudice naturale, così come sancito dagli artt. 25, co. 1 Cost. e 6, par. 1 CEDU, per non rinunciare ai vantaggi che scaturirebbero dalla scelta del procedimento premiale.
Infine, la L. n. 103/2017 è intervenuta sulla determinazione dell’entità della riduzione della pena applicabile, in caso di condanna dell’imputato con rito abbreviato. Nello specifico, attraverso la diversificazione in relazione all’ipotesi di reato commessa, il Legislatore ha parzialmente modificato il regime di premialità del procedimento, fissando, all’art. 442, co. 2 c.p.p., la decurtazione della metà per le contravvenzioni e mantenendo la diminuzione di un terzo, in caso di delitti. Ebbene, ciò lascia chiaramente intendere il leitmotiv della novella: incentivare l’efficienza della ‘macchina’ della giustizia e garantire la ragionevole durata processuale.
Sul punto, in conclusione, appare fondamentale il riferimento all’intervento legislativo operato con Legge 12 aprile 2019, n. 33, che, oltre ad aver modificato gli artt. 429, 438 e 441bis c.p.p., ha introdotto il co. 1bis nell’art. 442 c.p.p. che, nell’esclusivo caso in cui si proceda per i delitti per cui è prevista la pena dell’ergastolo, esclude l’applicazione del rito abbreviato, la cui richiesta determinerebbe la dichiarazione di inammissibilità del giudice dell’udienza preliminare.
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