Ristrutturazione edilizia e responsabilità del proprietario/committente in caso di infortunio sul lavoro
di Ilaria Ottolina, Avvocato Scarica in PDFCorte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 19 aprile 2019, n. 17223
Edilizia e opere di ristrutturazione – cantieri temporanei – violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro – valutazione dei rischi e relativa informazione – responsabilità del proprietario/committente e del responsabile dei lavori – presupposti giuridici per l’esclusione della responsabilità del proprietario/committente – verifica del contenuto e dell’estensione dell’incarico conferito – necessità – caso di specie – sussiste.
Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 81/2008 (art. 15, art. 26, art. 80 e ss., art. 89, art. 90, art. 92, art. 93)
“… il legislatore … non ha predeterminato … gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l’area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall’estensione dell’incarico conferito (limitatamente all’incarico conferito)”
“… Alla luce di tale disciplina, come correttamente affermato dai giudici di merito, l’imputato, nel suo ruolo di committente, non avendo nominato un responsabile dei lavori, avrebbe, difatti, dovuto valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, tra cui sicuramente ricade quello derivante dalla vicinanza dell’area ad un cavo di alta tensione, di cui, in considerazione della diffida ricevuta dalle RFI [n.d.r.: raccomandata delle Ferrovie dello Stato], non può affermarsi l’ignoranza …”
“… in tema di infortuni sul lavoro, il committente, nei cantieri temporanei o mobili … ha l’obbligo: 1) di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi …; 2) di nominare il coordinatore per la progettazione dell’opera … (CSP), deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 3) di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori … (CSE) …”
“…tra gli obblighi specifici a cui resta limitata la responsabilità del committente, in tema di sicurezza sul lavoro, va ricompreso quello dell’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e sulla cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione …”
CASO
La sentenza in commento esamina il caso di un gravissimo infortunio sul lavoro, della cui responsabilità veniva imputato il proprietario di un immobile, in qualità di committente delle opere di ristrutturazione da eseguire su di esso.
La vicenda è la seguente: il predetto proprietario veniva diffidato dalle Ferrovie dello Stato dal proseguire i lavori di costruzione, in quanto insistenti in una zona asservita da un elettrodotto, con presenza di fili scoperti di alta tensione.
Il proprietario non solo non sospendeva i lavori ma nemmeno avvisava l’impresa esecutrice dei lavori della situazione di pericolo.
Accadeva che un operaio, urtando inavvertitamente contro un filo elettrico ad alta tensione mentre lavorava sul ponteggio del cantiere, decedesse: il proprietario dell’immobile veniva pertanto imputato di omicidio colposo, per avere realizzato il ponteggio senza rispettare le distanze di sicurezza dall’elettrodotto.
In primo ed in secondo grado il proprietario/committente veniva ritenuto responsabile dell’accaduto e condannato per omicidio colposo.
Veniva pertanto dal medesimo promosso ricorso per Cassazione: secondo la tesi difensiva, era stato erroneamente applicato al caso di specie l’art. 93 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto i giudici di merito avevano attribuito compiti e responsabilità al committente quando, in realtà, questi erano stati trasferiti al tecnico abilitato, coordinatore in materia di sicurezza e salute.
La difesa dell’imputato, inoltre, rilevava come il committente avesse rispettato tutte le prescrizioni urbanistiche e avesse ottenuto tutte le autorizzazioni da parte del Comune (dante causa dell’odierno imputato), il quale mai gli aveva segnalato la situazione di pericolosità.
SOLUZIONE
La Suprema Corte, ritenuto il proprietario/committente responsabile del fatto, dichiarava inammissibile il ricorso: veniva infatti rilevato che il committente aveva mantenuto il ruolo di responsabile dei lavori, avendo nominato un coordinatore per l’esecuzione (CSE) unicamente per i lavori di rifacimento intonaci esterni, demolizione, ricostruzione di un balcone e sistemazione gronde, “… senza alcuna menzione, nell’incarico conferito, dei lavori di rifacimento del tetto”.
Stante il ruolo di responsabile dei lavori, il committente “… avrebbe … dovuto valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, tra cui sicuramente ricade quello derivante dalla vicinanza dell’area ad un cavo di alta tensione, di cui, in considerazione della diffida ricevuta dalle RFI, non può affermarsi l’ignoranza …”.
QUESTIONI GIURIDICHE
La sentenza in commento richiama una serie di questioni giuridiche, strettamente connesse l’una all’altra, in materia di sicurezza sul lavoro (segnatamente, in materia di cantieri temporanei o mobili): 1) il necessario conferimento dell’incarico, da parte del committente, al responsabile dei lavori, al fine di esonerare sé medesimo da responsabilità e la vigilanza sull’operato dei coordinatori di cantiere; 2) l’obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi; 3) l’informazione dei rischi dell’ambiente di lavoro, nei confronti dell’appaltatore.
1) Il conferimento di incarico del committente al responsabile dei lavori e la vigilanza sui coordinatori di cantiere.
Al fine di evitare che il committente debba rispondere, a titolo di responsabilità civile, di quanto dovesse accadere nel cantiere a causa di carenze in materia di sicurezza sul lavoro – come è avvenuto nel caso di specie, in cui il proprietario dell’immobile ha subìto una condanna per omicidio colposo – è necessario che il medesimo trasferisca i poteri e le responsabilità, che gli sono proprie, al responsabile dei lavori: l’art. 93, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008 recita, infatti, che “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”[1].
L’incarico in parola dev’essere conferito con atto scritto e deve contenere, in modo dettagliato, le attività espressamente delegate (in difetto, la responsabilità non si trasferisce ma resta in capo al committente)[2]: coerentemente rispetto al tenore letterale della norma e all’orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, la sentenza in commento ha precisato che “… l’area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall’estensione dell’incarico conferito (limitatamente all’incarico conferito)”[3].
Sul punto, è opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 93, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, il committente o, se incaricato, il responsabile dei lavori, restano obbligati per la vigilanza dei coordinatori di cantiere, ossia il coordinatore per la sicurezza di progettazione (CSP) (art. 91, T.U. n. 81/2008) e il coordinatore per la sicurezza dell’esecuzione (CSE)[4] (art. 92, T.U. n. 81/2008), con conseguente responsabilità dei medesimi per culpa in vigilando[5].
Sul punto, vale la pena di annotare – quale presupposto indefettibile a fronte del principio secondo il quale soggetto controllante e soggetto controllato non posso essere i medesimi – che la giurisprudenza ha escluso la possibilità di assegnare il ruolo di responsabile dei lavori al datore di lavoro (DL) dell’impresa appaltatrice[6].
2) La predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi.
La Corte di Cassazione in commento, ritenuta la mancata nomina di un diverso responsabile dei lavori, accerta la responsabilità del proprietario/committente, in ragione della “… incompletezza e inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi, che non contemplava affatto il rischio connesso alla vicinanza del cantiere ai cavi di alta tensione, essendo la presenza di più imprese sul cantiere confermata dalla nomina del coordinatore per la fase esecutiva …”.
In effetti, l’art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008 indica, tra gli altri “obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione”, quello di elaborare, da parte del committente (insieme al datore di lavoro della o delle imprese appaltatrici), un “… documento unico di valutazione dei rischi, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza …”[7].
Nel caso di specie, peraltro, si deve rammentare che il proprietario aveva ricevuto una diffida da parte delle Ferrovie dello Stato, affinché desistesse dall’intenzione di costruire in quella zona, attesa la pericolosità insita nella presenza di cavi di alta tensione: a questo proposito, l’art. 83 D. Lgs. n. 81/2008 dispone espressamente che “Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette …”.
3) Obbligo di informazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro
La sentenza annotata, infine, ha avuto cura di precisare che il proprietario/committente avrebbe dovuto “… fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività …” (l’art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008, opportunamente, esclude l’obbligo di informazione a carico del committente per quanto riguarda i soli “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”).
Nel caso di specie, al contrario, non vi era stata alcuna allegazione in merito ma, come già detto, il committente era a conoscenza della diffida delle Ferrovie.
L’obbligo in parola, contenuto nell’art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008[8], è del resto confermato da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità[9], con conseguente inevitabile condanna del proprietario/committente per il reato ascrittogli.
[1] Cass. pen., sez. III, 28/03/2018, n. 14359: “Il committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, progetta e finanzia un’opera, è titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti, etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo …” (in senso analogo, si veda Cass. pen., sez. IV, 13/05/2009, n. 35630).
[2] Cass. pen., sez. IV, 02/04/2015, n. 14012, in cui si legge che era “… stata ritenuta nel caso di specie la necessità di un atto scritto per la formale delega dell’incarico di responsabile dei lavori … essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di super-controllo consistente, tra l’altro, nella verifica che i coordinatori dei lavori adempiano agli obblighi su loro incombenti … L’art. 93, T.U. 81/2008, esonera il committente limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
[3] Si noti che i Giudici hanno ritenuto irrilevante la deposizione della moglie dell’imputato “… nella ricostruzione dell’oggetto dell’incarico conferito al tecnico, avendo ad oggetto le motivazioni che hanno indotto l’imputato alla nomina di un ulteriore tecnico ma non la trattativa tra le parti o la stipula del contratto …”.
[4] Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2020, n. 10181: “In tema di infortuni sul lavoro, i rischi connessi all’area e all’organizzazione del cantiere, … gravano sul coordinatore per la progettazione e sul coordinatore per l’esecuzione delle opere, competendo al primo la loro individuazione, analisi e valutazione nel piano di sicurezza e coordinamento, e, al secondo, l’organizzazione del cantiere …” (la sentenza annotata definisce il CSP “deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento” e il CSE “deputato a verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al piano di sicurezza che in rapporto ai lavori da eseguirsi”).
[5] Cass. pen., sez. IV, 02/04/2015, n. 14012; in particolare, “… con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, sul responsabile dei lavori gravano tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza, tra cui quello di verificare l’adempimento, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, degli obblighi …” (ma lo stesso vale rispetto agli obblighi del CSP): così Cass. pen., sez. IV, 07/11/2013, n. 44977).
[6] Cass. pen., sez. IV, 11/08/2015, n. 34818.
[7] Cass. pen., sez. IV, 06/10/2020, n. 29442, secondo la quale “In tema di infortuni sul lavoro, grava sul datore di lavoro, quale committente, l’obbligo di valutare i rischi derivanti dalle possibili interferenza tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all’interno di un’area e se sono più i titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia”. Ancora: Trib. Frosinone, sentenza 24/04/2018, n. 263: “In materia di appalto l’appaltatore/fornitore, a norma dell’art. 26 comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 81/08, è tenuto a richiedere al committente il documento di valutazione dei rischi interferenziali e, qualora ricevesse risposta negativa deve sopperire alla individuazione del rischio in questione cooperando e collaborando con il committente”.
[8] Art. 26 D.Lgs. n. 81/2008: “1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: (…) b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
[9] Ex multis: Trib. Busto Arsizio, sez. III, sentenza 07/02/2020, n. 237: “Ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 26 del D. Lgs. 81/2008, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall’uso di macchinari pericolosi”. Si vedano anche Cass. penale, sez. III, 18/02/2009, n. 6884.
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