21 Gennaio 2025

Risarcito il danno da privazione del rapporto genitoriale al figlio non riconosciuto dal padre

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 09/12/2024, n.31552

Dichiarazione giudiziale di paternità – risarcibilità danno non patrimoniale

(artt. 269- 2056-2059 c.c.)

Massima: “Ai fini della quantificazione del danno risarcibile per la privazione del rapporto genitoriale a causa del mancato riconoscimento del figlio, non può presumersi che il pregiudizio sia limitato   solo fino alla maggiore età del figlio, trattandosi di una condotta illecita che può incidere sullo sviluppo psicofisico del minore e avere conseguenze nell’età adulta. È irrilevante il non avere esperito l’azione di accertamento della paternità tempestivamente”.

CASO

 Il figlio di quarant’anni agisce per far dichiarare la paternità del padre che alla nascita non l’aveva riconosciuto e l’aveva di fatto abbandonato.

Il tribunale dichiara la paternità e dispone per il figlio un risarcimento per il danno non patrimoniale di 33.000 euro derivante dalla privazione del rapporto con il genitore.

Nel quantificare il danno il tribunale aveva limitato ai primi 18 anni il periodo risarcibile presumendo superato il pregiudizio una volta compiuta la maggiore età.

In appello il figlio lamenta gli errori compiuti dai giudici di primo grado con riguardo all’abbattimento delle somme risarcibili in base alle tabelle del Tribunale di Milano, sia per l’arbitraria considerazione che il danno sarebbe durato solo fino ai 18 anni, sia perché il tribunale aveva imputato a lui un concorso di colpa per non avere esercitato prima l’azione di riconoscimento che avrebbe potuto mitigare la perdita del rapporto parentale.

La Corte d’appello respinge la domanda di revisione confermando la sentenza del tribunale e l’uomo ricorre in Cassazione.

Si deduce l’errore dei giudici per aver considerato e qualificato come risarcibile il solo danno sofferto nel periodo della minore età, con irragionevole esclusione della risarcibilità del danno dopo il compimento del diciottesimo anno di età del figlio non riconosciuto.

Il ricorrente contesta inoltre il giudizio della Corte per aver sostenuto che il pregiudizio sarebbe stato rimediabile esercitando l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, mentre proprio il mancato riconoscimento spontaneo della paternità costituiva la ragione della comparsa e della permanenza del danno.

Il padre, infatti, sapeva della sua nascita e tuttavia si era disinteressato tenendo un elevato tenore di vita, mentre la madre aveva avuto gravi difficoltà ad allevarlo da sola.

Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’uomo rinviando alla Corte d’Appello e richiamando le proprie decisioni in materia. Si considera infatti che il risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale consegue all’illecito di abbandono e si protrae fino a quando il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all’adempimento dei doveri morali e materiali di genitore (Cass. Civ. n. 9930/2023). Precisa la Corte che l’illecito in questione può provocare nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale che può segnare il futuro sviluppo psico-fisico del soggetto abbandonato.

Quindi è vero che l’assenza della figura paterna è maggiormente rilevante durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita (0-18 anni), ma non può essere esclusa per il periodo successivo anche se diversamente graduata.

Infine, i giudici di merito hanno ritenuto, sempre in via generale ed astratta, che la dichiarazione giudiziale della paternità determinasse l’eliminazione, per il periodo successivo a detto accertamento, del pregiudizio subito dal figlio.

Tale affermazione non è giustificata, perché l’accertamento giudiziale di paternità potrebbe avere determinato l’effetto concreto di rendere solo parzialmente sanabile la perdita della relazione genitore-figlio. Ad esempio, nel caso in cui non riesca a ricostruirsi un rapporto affettivo tra padre e figlio ex post e quindi la sofferenza morale del figlio non finisca esclusivamente in conseguenza della dichiarazione giudiziale di paternità, ma rimanga anche successivamente.

Questioni

La violazione dolosa o colposa dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione da parte del genitore naturale che, consapevole della genitorialità, non ha riconosciuto il figlio, integra gli estremi dell’illecito civile.

Tale condotta legittima ad agire ai sensi dell’art. 2059 c.c., nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità o in via autonoma, al fine di ottenere il risarcimento del danno morale subito a causa della privazione della figura genitoriale e dello status di figlio, diritti tutelati a livello costituzionale (Cass. Civ. n. 34950/2022).

È necessario l’elemento soggettivo della consapevolezza, da ricavarsi anche in via presuntiva, che il soggetto non abbia voluto assolvere ai propri doveri di genitore pur sapendo dell’esistenza del figlio.

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