Risarcimento del danno e quantificazione del medesimo in ipotesi di mancata realizzazione/messa a disposizione della portineria condominiale da parte del costruttore
di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDFMassima: “Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (e, in generale, da inadempimento di un’obbligazione, indipendentemente dalla fonte contrattuale di quest’ultima) non può che essere parametrato all’utilità che il creditore avrebbe conseguito nell’ipotesi in cui il contratto fosse stato correttamente adempiuto”.
FATTO
Il Condominio (OMISSIS), sito in Messina, conveniva in giudizio la società (OMISSIS) s.r.l., in quanto costruttrice del complesso edilizio nonché venditrice degli appartamenti nei quali era stato suddiviso il fabbricato, al fine di ottenerne la condanna all’esecuzione degli interventi necessari all’eliminazione dei vizi strutturali riscontrati nelle aree comuni dell’edificio e, in subordine, al risarcimento del corrispondente danno patrimoniale. Il Tribunale di Messina, tuttavia, dichiarava improcedibile la domanda a fronte della carenza di legittimazione attiva del Condominio posto che, ritenendo che l’azione avesse ad oggetto l’adempimento delle singole obbligazioni assunte dalla convenuta attraverso ciascun contratto di compravendita delle porzioni dell’edificio, i singoli condomini acquirenti avrebbero dovuto avanzare la domanda e non il Condominio.
Con il deposito dell’impugnazione da parte dell’amministratore del Condominio (OMISSIS), si costituiva la (OMISSIS) S.r.l. eccependo la nullità dell’appello promosso per errata identificazione del soggetto passivo nella vocatio in ius. Infatti, nell’atto di appello l’amministratore aveva notificato alla (OMISSIS) s.r.l. e non alla (OMISSIS) S.r.l., la quale, come era ben noto al condominio appellante data la specifica indicazione nell’atto introduttivo di altro giudizio intentato contro la (OMISSIS) S.r.l., aveva incorporato la (OMISSIS) s.r.l. alcuni anni prima. Nel merito, veniva contestata la domanda del condominio in quanto i vizi da questi lamentati non sussistevano o risultavano esser stati eliminati.
La Corte d’Appello di Messina rigettava l’eccezione di nullità dell’appello, valutando corretta la notifica dell’atto al procuratore costituito della società originariamente convenuta in primo grado e successivamente incorporata, posto che non poteva affermarsi integrata la conoscenza legale dell’evento dell’incorporazione della società da parte dell’appellante, sulla base del contenuto degli atti di un altro processo non pendente tra le stesse parti.
Con riguardo al merito, i giudici della Corte distrettuale, in totale riforma della sentenza del tribunale, rilevata la legittimazione attiva dell’amministratore del condominio, accoglievano in parte qua la domanda condannando l’appellata al pagamento a favore del Condominio (OMISSIS) della complessiva somma di € 26.266,70 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Sulla base di tale decisione, la (OMISSIS) S.r.l. proponeva ricorso sulla base di un motivo, il condomino resisteva con controricorso.
SOLUZIONE
La Suprema Corte rigettò il ricorso principale ed accolse quello incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, la quale provvederà altresì alla ripartizione delle spese di giudizio.
QUESTIONI
Con il motivo principale del ricorso, l’amministratore del condominio denunciò la violazione degli artt.163, 164 e 342 c.p.c. e degli artt. 2504 e 2504-bis c.c..
Alla base del motivo ci sarebbe il fatto che, alla stregua della disciplina precedente alle modifiche operate dal d.lgs. 6/2003 ratione temporis applicabile, la procedura di fusione tra le due società avrebbe comportato l’estinzione dell’incorporata (OMISSIS) s.r.l., comportando l’onere in capo all’appellante di notificare l’atto impugnazione della sentenza di primo grado all’incorporante (OMISSIS) S.r.l.; vizio di notifica che, a detta della ricorrente, non poteva comunque essere considerato sanato dalla costituzione in giudizio della (OMISSIS) S.r.l., avvenuta comunque quando il termine lungo ex art. 327 c.p.c. era già scaduto, in quanto nel caso di specie troverebbe applicazione quanto disposto dall’art.164 c.p.c. (nella sua formulazione pre riforma ad opera della l. 353/1990) che non prevede una sanatoria con efficacia ex tunc.
Con riferimento al profilo della conoscenza della fusione societaria, la parte ricorrente dedusse l’inapplicabilità dei criteri previsti dall’art. 300 c.p.c. in merito alla decorrenza del termine per la riassunzione del processo a favore del principio della conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza[1], ritenuto integrato dal ricorrente nel casi di specie data la conoscenza indiretta dell’evento societario da parte dell’appellato.
La Suprema Corte ritenne il motivo infondato.
A sostegno del rigetto delle ragioni della (OMISSIS) S.r.l., gli Ermellini motivarono indicando, innanzitutto, che, in base anche a quanto chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità[2], l’impugnazione della decisione di primo grado che sia stata proposta nei confronti di un soggetto giuridico privo di legittimazione passiva non dovrà considerarsi nulla ai sensi diell’art.164 c.p.c., ma bensì inammissibile. Tale precisazione muove dal fatto che “la nullità (..) è contemplata dall’articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 2[3] e articolo 164 c.p.c., comma 1[4], nel caso in cui la lettura di quell’atto evidenzi l’omissione o l’assoluta incertezza degli elementi che occorrono per la corretta identificazione delle parti”, viceversa, nel caso di specie, “lungi dall’esservi incertezza sull’identità della parte, questa è ben chiara, ma accade che il giudizio sia stato promosso, oppure che in esso sia stata evocata, una parte (la società estinta) diversa da quella (..) che quel giudizio avrebbero potuto promuovere, o che avrebbero dovuto esservi evocati”.
Con riferimento alla conoscenza della fusione tra le due società, tenendo conto che l’evento si verificò prima dell’entrata in vigore dell’art. 2504-bis c.c.[5], con la sentenza n. 19509/2010, le Sezioni Unite affermarono che l’atto di citazione in appello è validamente notificato al procuratore costituito di una società che, successivamente alla chiusura della discussione o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, si sia estinta per incorporazione, allorquando l’impugnante non abbia avuto notizia dell’evento modificatore della capacità giuridica mediante la notificazione di esso. Tanto considerato, è dunque opinione condivisa dalla giurisprudenza di legittimità che occorra indagare se nel caso di specie l’evento dell’incorporazione sia stato comunicato alla parte utilizzando Un “atto idoneo a portarlo nella sfera di conoscibilità del destinatario in maniera adeguata a garantirne la certezza e la dimostrazione documentale”[6]. Attraverso la suddetta verifica, nel caso in esame non risultò riscontrabile alcuna evidenza di una qualsivoglia forma di comunicazione ufficiale dell’evento nei confronti dell’amministratore del condominio, dovendosi pertanto desumere che la consapevolezza di quest’ultimo, ai fini di cui si discute, non potesse desumersi dal mero fatto che vi si fosse fatto riferimento nell’atto di citazione introduttivo di un diverso processo tra il condominio e un’altra società. Pertanto, coerentemente con l’orientamento delineato, è necessario ricollegare l’idoneità della comunicazione avvenuta in alto processo ad assurgere a fonte di conoscenza legale dell’evento interruttivo alla medesime parti dei due processi[7].
Analizzando in seguito l’unico motivo di ricorso incidentale, il Condominio denunciò la violazione degli artt. 1321, 1362, 1372 e 1223 c.c., censurando la sentenza della Corte d’Appello di Messina nella parte in cui, dopo aver riconosciuto l’inadempimento della società costruttrice all’obbligo (contrattualmente assunto nei confronti del condominio) di adibire un’unità immobiliare di circa 50 mq. ad alloggio del portiere, ha quantificato il danno derivante dalla messa a diposizione di un semplice gabbiotto di 11 mq., prendendo come riferimento il canone medio relativo a un immobile di 40 mq. (individuato in Euro 500,00) per un periodo di sei mesi[8]. Secondo il ricorrente incidentale, tale quantificazione trascura in maniera arbitraria la previsione contrattuale in base a cui, nel caso in cui avesse preteso indietro il locale, la società avrebbe dovuto mettere a disposizione gratuitamente un altro locale per l’alloggio del custode.
A fronte delle motivazioni di parte, la Corte Suprema ritenne il motivo fondato sottolineando che, al pari di qualsiasi inadempimento di un’obbligazione, indipendentemente dalla fonte contrattuale di quella del caso di specie, il risarcimento da inadempimento contrattuale non può che essere parametrato all’utilità che il creditore avrebbe conseguito nell’ipotesi in cui il contratto fosse stato correttamente adempiuto. Pertanto, partendo dal presupposto che il costruttore si era obbligato a consentire l’uso gratuito, da parte del condominio, di una porzione immobiliare nella quale il custode potesse dimorare stabilmente con la propria famiglia (quella specificamente indicata dalle parti ovvero, su richiesta di restituzione, un’altra), la limitazione dell’arco temporale di riferimento al solo periodo di sei mesi si dimostrò non coerente con l’entità del pregiudizio al quale ragguagliare la liquidazione equitativa.
La sentenza impugnata venne dunque cassata con rinvio, rimettendo al giudice ad quem l’onere di rivalutare l’entità del danno in discorso in ragione dell’inadempimento contrattuale e di liquidare il risarcimento corretto.
[1] Cass., S.U., Sentenza n. 15783/2005.
[2] Cass., S.U., n. 6070/2013.
[3] L’atto di citazione deve contenere “il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono . Se attore o convenuto è una persona giuridica , un’associazione non riconosciuta o un comitato , la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio”.
[4] “La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163”.
[5] Con riferimento alla nuova disciplina si rimanda a Cass., S.U., n. 21970/2021.
[6] Così Cass. n. 28664/2013.
[7]Ex multis Cass., n. 20744/2012; Cass., n. 13900/2017.
[8] Parametrato al preavviso con il quale, sempre ai termini del menzionato accordo, la società costruttrice avrebbe potuto reclamare la restituzione dell’immobile.
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