14 Maggio 2019

Risarcimento del danno da circolazione stradale: l’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo

di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2019, n. 4147 – Pres. Amendola – Rel. Graziosi

[1] Contratto di assicurazione – Risarcimento del danno – Circolazione stradale – Caso fortuito –Terzo trasportato – Responsabilità del vettore – Azione diretta

(D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005: artt.140, 141, 144, 150; Cod. civ. artt. 2043, 2054; C.p.c. art. 360)

[1] “L’art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito – nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane – come limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro. La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l’unica causa del sinistro, salvo che l’assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall’obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l’assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi ex lege verso l’assicuratore intervenuto.”

CASO

[1] A seguito di un sinistro stradale, il conducente di una delle due auto decedeva insieme ad uno dei passeggeri mentre gli altri due trasportati riportavano delle lesioni gravi.

I trasportati superstiti e i congiunti dell’uomo che era deceduto citavano in giudizio la compagnia assicuratrice del vettore ai sensi dell’art. 141 cod. ass.

Il Tribunale di Torino accertava la corresponsabilità dei due conducenti nella misura del 20% a carico del conducente deceduto e dell’80% in capo al guidatore sopravvissuto, condannandoli al risarcimento in egual misura.

La Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, acclarava, invece, la responsabilità della causazione del sinistro nella misura del 100% in capo al conducente dell’auto ancora in vita e condannava la sua assicurazione a risarcire tutti i danneggiati e, parimenti, la compagnia assicurativa del vettore defunto a risarcire i trasportati sopravvissuti e i congiunti del trasportato defunto.

Ricorrono in Cassazione le due compagnie assicuratrici, i trasportati e gli eredi del passeggero defunto.

SOLUZIONE

[1] Per quanto di interesse l’assicurazione del vettore defunto con primo motivo di ricorso denunciava, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 329 co. 2 c.p.c. e 342 c.p.c., e l’omesso accertamento di giudicato interno attinente all’inapplicabilità dell’art. 141 cod. ass.

A sostegno della doglianza il ricorrente faceva presente che fin dal primo atto difensivo aveva eccepito che l’incapienza del massimale assicurativo dell’altra assicurazione e la messa a disposizione di quest’ultima senza riserve, con l’azione ai sensi dell’art. 140, co. 4 cod. ass., comportavano l’inapplicabilità dell’art. 141 cod. ass. e, di conseguenza, il venir meno dell’onere della compagnia assicuratrice del vettore di risarcire i trasportati.

Con il secondo motivo di ricorso la compagnia assicuratrice censurava la sentenza d’appello per violazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 140 e 141 cod. ass. in quanto la Corte territoriale, pur avendo accertato la mancanza di responsabilità del vettore defunto, applicando l’art. 141 cod. ass., aveva comunque condannato entrambe le compagnie a risarcire i danni. Secondo il ricorrente, infatti, l’art. 141 cod. ass. non stabilirebbe un onere dell’assicuratore del vettore a risarcire i trasportati anche nel caso in cui il suo assicurato non è responsabile bensì lo delegherebbe soltanto a risarcire per conto dell’assicuratore del responsabile civile nei cui confronti potrebbe rivalersi dopo il pagamento. Inoltre i trasportati insoddisfatti dal massimale minimo potrebbero agire per il residuo risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile (e quindi anche nei confronti dell’assicuratore del vettore se il vettore è responsabile o corresponsabile civile) qualora il massimale sia superiore al minimo di legge. Non sussiste, infatti, alcuna forma di responsabilità oggettiva in quanto l’art. 141 cod. ass. non è applicabile in ipotesi di caso fortuito.

La Corte di Cassazione dopo aver analizzato dettagliatamente l’art. 141 cod. ass e la questione di diritto sottesa al caso ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso.

QUESTIONI

[1] Una delle peculiarità dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è costituita dall’attribuzione al terzo danneggiato di un’azione diretta, nei limiti del massimale, nei confronti dell’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro e, in taluni casi, nei confronti del proprio assicuratore.

L’art. 141 cod. ass. disciplina tale azione nell’ottica di un più celere e sicuro ristoro del danno tenendo conto che il terzo danneggiato è estraneo al rapporto contrattuale tra assicurato-danneggiante ed assicuratore.

La Corte di Cassazione, in particolare, era stata chiamata a rispondere al quesito di diritto se l’assicuratore del vettore sia tenuto a risarcire il danno ai terzi trasportati, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche qualora il conducente-vettore non abbia alcuna responsabilità nella causazione dell’incidente.

La Suprema Corte, anzitutto, ripercorre analiticamente la genesi della norma che sin dalla sua formulazione è stata oggetto di numerose critiche e questioni di legittimità costituzionale e, soprattutto, di disparate interpretazioni da parte della dottrina e della giurisprudenza.

Gli Ermellini, tuttavia, ritenendo gli arresti giurisprudenziali e l’interpretazione dottrinale inadeguati a fornire risposta al quesito di diritto in esame, offrono un’interpretazione letterale dell’art. 141 cod. ass. da cui ne emerge la sua complessità ma non la sua contraddittorietà.

Ad avviso dei giudici l’interpretazione dottrinale si è troppo discostata dalla lettera della legge: l’orientamento dominante, infatti, considera l’art. 141 cod. ass. in maniera diametralmente opposta rispetto alla disciplina previgente (art. 18 legge 990/1969) sostenendo che tale disposizione avrebbe oggettivizzato la responsabilità dell’assicurazione del vettore. Tale lettura, seppur mossa dalla volontà di agevolare la vittima (favor victimae), tralascia un aspetto fondamentale: il bilanciamento degli interessi coinvolti. Infatti, «il diritto è lo strumento per relazionare interessi. Per identificare fino a che punto la bilancia pende da una parte – ovviamente, la “parte debole” secondo la scelta del legislatore – occorre valutare l’effettivo dettato normativo senza peraltro “correggerlo” nel senso di nullificare ogni bilanciamento e rendere il sistema non un equilibrio, bensì la concretizzazione senza limiti di un “monointeresse”».

Secondo la Terza Sezione, infatti, la lettura corretta della norma non può prescindere dal dato letterale che richiama il caso fortuito. Il comma 1 dell’art. 141 cod. ass. ha un incipit chiaro: l’assicuratore del vettore risarcisce il trasportato tranne nell’ipotesi in cui il caso fortuito abbia cagionato il sinistro (“salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo…”). In tal modo il caso fortuito viene scelto dal legislatore proprio come parametro del bilanciamento degli interessi tra il trasportato e l’assicuratore del vettore.

E’ notorio che il caso fortuito identifichi un evento di origine puramente naturale che sfugge al controllo degli esseri umani ma, nel linguaggio giuridico, alle cause naturali (il “caso”, in questo senso, è causa) si aggiungono anche la condotte umane – compresa quella del danneggiato – cui l’autonomia e la imprevedibilità conferiscano appunto il ruolo di causa “assorbente” ovvero che elide il nesso causale con gli elementi antecedenti (ex plurimis cfr.  Cass. sez. 3, ord. 1° febbraio 2018 n. 2477; Cass. sez. 3, ord. 31 ottobre 2017 n. 25837; Cass. sez. 3, 18 settembre 2015 n. 18317; Cass. sez. 3, 19 maggio 2011 n. 11016; Cass. sez. 3, 7 aprile 2010 n. 8229; Cass. sez. 3, 5 dicembre 2008 n. 28811; Cass. sez. 3, 30 ottobre 2008 n. 26051; Cass. sez. 3, 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. sez. 3, 19 febbraio 2008 n. 4279).

Introdurre – come vorrebbe parte della dottrina – un concetto di caso fortuito per così dire “ristretto” ad una sorta di nucleo naturale (ossia emendato dalle condotte umane), tale da rendere la responsabilità del vettore oggettiva, sarebbe illogico in quanto se il legislatore avesse voluto stravolgere questo concetto giuridico lo avrebbe fatto espressamente. Al contrario, invece, il legislatore ha voluto impiegare il furtuitus casus come unico limite alla responsabilità dell’assicuratore del vettore.

L’elemento sostanziale del caso fortuito, infatti, precede, giuridicamente e logicamente, l’elemento processuale della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro: prima di tutto deve essere escluso il caso fortuito e, successivamente, in una situazione di corresponsabilità si procederà “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Questa preposizione, infatti, si riferisce ad una responsabilità non di uno ma di più soggetti: la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. In altre parole se il legislatore avesse inteso oggettivizzare la responsabilità dell’assicuratore del vettore sarebbe stato logico che l’inciso in questione fosse stato: “a prescindere dall’accertamento della responsabilità del conducente“.

La Corte rileva, inoltre, che anche il diritto di rivalsa, previsto dal quarto comma dell’art. 141 cod. ass., depone contro una lettura oggettivizzante della responsabilità dell’assicuratore grazie al richiamo operato all’art. 150 dello stesso Codice delle assicurazioni.

L’art. 150 cod. ass. afferma, al primo comma, sub a), la necessità di “criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione”.

Ai sensi del combinato disposto dei suddetti articoli i conducenti sono corresponsabili e deve esserne misurata la loro quota di responsabilità. Ciò significa che l’obbligo della compagnia di risarcire in toto il danno dipende dalla circostanza che non si sia verificata una causazione del sinistro del tutto esterna al vettore, oppure che il vettore abbia una percentuale di responsabilità del sinistro. In questi casi, la compagnia, tramite la rivalsa, recupera la percentuale non attribuibile al vettore nei confronti delle assicurazioni dei corresponsabili.

Nel caso, poi, opposto all’esistenza del caso fortuito, ovvero in quello in cui ogni responsabilità del sinistro è addebitabile al vettore, non vi è presupposto per rivalsa nei confronti di alcuno e la peculiarità dell’azione ai sensi dell’art. 141 si concentra sul profilo processuale/probatorio. Nessuna rivalsa è ovviamente configurabile se l’assicuratore del vettore risulta non responsabile per sussistenza di caso fortuito.

La regolazione della responsabilità dell’assicuratore del vettore mediante il criterio del caso

fortuito genera, quindi, due effetti, uno sostanziale e l’altro processuale.

L’effetto sostanziale è che la responsabilità dell’assicuratore del vettore non sussiste se la causa del sinistro non è la condotta dell’assicurato cioè del vettore.

L’effetto processuale è che, non emergendo che il legislatore abbia derogato all’ordinario paradigma dell’onere probatorio del caso fortuito, l’attore/trasportato non ha alcun onere di prova al riguardo perchè sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto. E’, quindi, il convenuto/assicuratore, se intende eccepire che la sua origine eziologica sta nel caso fortuito, che ha l’onere probatorio della ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale.

Il che significa – e in ciò si concretizza un evidente favor verso il trasportato – che il trasportato non è avvinto al paradigma probatorio dell’art. 2043 c.c. e neppure a quello dell’art. 2054 co. 2 c.c., non essendo tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro (cfr. Cass. sez. 3, 30 luglio 2015 n. 16181 e, in motivazione, Cass. sez. 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16477) dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno.  Sarà, invece, il convenuto, assicuratore del vettore, a dover dimostrare, per svincolarsi dall’obbligo ex adverso addotto come suo, che il caso fortuito è stata l’unica causa del sinistro.

In una siffatta struttura processuale generata dalla sua base sostanziale, secondo la Corte, è ancor più agevolmente logico che il successivo inciso dell’art. 141 cod. ass. “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti” deve essere coordinato con la prima parte della norma e dunque letto nel senso che: «se l’assicuratore del vettore non adempie all’onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell’evento dannoso da questo, il processo non deve ulteriormente essere speso sul profilo della responsabilità, in quanto l’assicuratore del vettore è comunque tenuto a risarcire completamente il trasportato, la presenza di una eventuale corresponsabilità incidendo poi ai fini di rivalsa secondo il combinato disposto dell’art. 141, comma 4, e art. 150, comma 1, lett. a) del Codice

A maggior sostegno di tali statuizioni gli Ermellini ritengono che anche il co. 3 dell’art. 141 cod. ass. sia in perfetta armonia con la suddetta conformazione processuale poiché «se, infatti, per caso fortuito si deve intendere anche la condotta del conducente di un veicolo diverso da quello su cui l’attore è stato trasportato, qualora l’assicuratore dell’altro veicolo intervenga “riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”, e così la propria, la legge consente un accertamento peculiare del caso fortuito, accertamento che si concretizza nella dichiarazione dell’assicuratore (che non avrà valore, per la sua natura dispositiva, nei confronti del suo assicurato) e la conseguenza è, al pari che nell’ipotesi in cui l’assicuratore del vettore abbia dimostrato egli stesso il caso fortuito, l’assenza di obbligo di risarcimento dell’assicuratore del vettore, in più con il trasferimento ex lege della pretesa attorea verso l’assicuratore dell’altro conducente quale assicuratore del responsabile

In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, nel Codice delle assicurazioni del 2005 il legislatore non ha ritenuto di far pendere la bilancia dell’allocazione del rischio dei sinistri stradali al punto di rendere oggettiva la responsabilità dell’assicuratore del vettore, limitandosi, sull’orma dell’art. 2054 c.c., comma 1, a renderla oggetto di una praesumptio juris tantum.

Sulla base di tutte le considerazioni riportate la Terza Sezione ha accolto il ricorso e ha affermato il principio di diritto riportato in epigrafe.