19 Marzo 2024

Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, Sezioni Unite, Ordinanza del 4.1.2024 n. 258, Primo Pres. G. Travaglino, Pres. di Sezione M. Ferro, Estensore G. Tedesco

«La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se in essa la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo. Qualora invece il pregiudizio subito non sia conseguenza dell’esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di un comportamento riconducibile all’esercizio di tale potere tenuto da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati e si discuta di danni derivanti dalla difettosa erogazione del servizio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario».

CASO

Il Condominio Alfa, sito in Gravina di Catania, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva innanzi al Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, la Società Beta, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni all’impianto ascensore dell’edificio condominiale, che parte ricorrente riteneva causati da uno sbalzo di tensione nella fornitura di energia elettrica.

Il Tribunale di Catania, tuttavia, con ordinanza dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, rilevando che la trasmissione e il dispacciamento di energia elettrica sono servizi pubblici essenziali, affidati in concessione dallo Stato al gestore della rete. Conseguentemente, secondo il Tribunale, le relative controversie devono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in applicazione della previsione dell’art. 33 de. D.Lgs. n. 89 del 1998, nel testo all’epoca vigente.

Riassunto il giudizio innanzi al TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania, il quale riteneva, a sua volta, di non avere giurisdizione, poiché in materia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto quando la pubblica amministrazione eserciti poteri autoritativi di organizzazione ed attuazione del servizio, mentre nella specie le pretese sono solo a carattere patrimoniale, derivando il danno lamentato da un presunto disservizio nell’esecuzione di un contratto, il quale, pur attenendo allo svolgimento di un servizio essenziale, ha per definizione natura privatistica.

Sollevato il conflitto negativo di giurisdizione la questione veniva devoluta alle Sezioni Unite della Cassazione, da trattare in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., del Pubblico Ministero, il quale chiedeva di dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

SOLUZIONE

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimettevano le parti.

QUESTIONI

All’art. 113 della Costituzione è stabilito che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

In ogni caso, la tutela degli interessi legittimi e, in particolari materie, dei diritti soggettivi, nei confronti della pubblica amministrazione è riservata agli organi della giustizia amministrativa secondo quanto stabilito dalla Costituzione all’art. 103.

La Corte Costituzionale ha tracciato i confini della giurisdizione esclusiva, secondo la quale il riferimento alle particolari materie indicate dalla legge esprimerebbe “il carattere residuale delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva, la cui peculiarità non a caso è stata tradizionalmente riscontrata nella sicura e necessaria compresenza o coabitazione di posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo legate da un inestricabile nodo gordiano[1].

L’art. 133 del Codice del processo amministrativo sono, comunque, individuate alcune materie devolute alla giurisdizione esclusiva.

Orbene, secondo il consolidato indirizzo della Corte di legittimità, la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il potere autoritativo ovvero, stante la facoltà riconosciuta dalla legge, adotta strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo se essa si avvale di tale prerogativa, il cui esercizio, però, presuppone l’esistenza del potere autoritativo[2].

Invero, ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici va distinta l’organizzazione del servizio dai rapporti di utenza. Nell’ipotesi di azione risarcitoria avanzata nei confronti del gestore e/o proprietario della rete elettrica, se il danno è il riflesso della organizzazione del servizio la giurisdizione compete al giudice amministrativo. Per contro, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se non si controverte dell’esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo e, comunque, di comportamenti anche mediatamente riconducibili all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati e se l’utente propone azione di risarcimento dei danni derivanti dal cattivo funzionamento dell’erogazione e chiede la condanna a risolvere il problema[3].

Nel caso di specie, gli Ermellini ritenevano come non potesse essere giurisdizione del giudice amministrativo essendo al di fuori di un procedimento amministrativo nonché di un provvedimento autoritativo che incidesse nella sfera di un soggetto privato.

Il pregiudizio subito dal Condominio, infatti, riguardava semplicemente un inesatto adempimento della società elettrica che, pertanto, doveva essere oggetto del giudice ordinario, proprio in quanto inerente profili risarcitori e patrimoniali che esulavano dalla giurisdizione amministrativa [4].

[1] Corte Cost., n. 204/2004.

[2] Cass. civ., SS. UU., n. 23745/2004.

[3] ex multis Cass. civ., SS. UU., n. 24467/2013.

[4] Cass. civ., SS. UU., n. 32780/2018).

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