20 Giugno 2023

Ripartizione delle spese straordinarie del figlio maggiorenne: non solo in base ai redditi dei genitori ma tenendo conto delle sue specifiche esigenze

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 30/05/2023, n. 15215

Mantenimento – Spese straordinarie

(art. 337 ter c.c.)

Massima: “La quantificazione del contributo alle spese straordinarie dei figli si fa utilizzando i criteri per l’assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori e la proporzionalità della partecipazione, ma non perseguendo esigenze esclusivamente perequative, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare “la provvista” per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse”.

CASO

Nell’ambito di un giudizio divorzile, una donna ottiene in appello la riduzione del suo contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, studente universitario.

Secondo la Corte d’appello la mamma era gravata da maggiori oneri derivanti dal pagamento della rata di mutuo mensile, diversamente dal marito che disponeva di una abitazione in proprietà.

La sentenza riduceva il mantenimento da euro da euro 250,00 ad euro 150,00 mensili, fissandone la decorrenza dal mese successivo alla sentenza di primo grado.

Era confermata invece la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, da intendersi quelle mediche non coperte dal SSN e le tasse universitarie, considerando invece come mantenimento ordinario il costo di circa 200 euro per l’alloggio del figlio studente fuori sede.

Il padre ricorre in Cassazione con diversi motivi di ricorso e la Cassazione, nel rinviare alla Corte di merito per ripetere il giudizio, fa il punto sui principi da applicare ai fini della corretta quantificazione del contributo al mantenimento per i figli maggiorenni, e in particolare per le spese da considerarsi straordinarie.

La contribuzione straordinaria per assicurare la provvista in base alle specifiche esigenze dei figli

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il principio di proporzionalità nella contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli, non va attuato considerando esclusivamente la capacità economica del soggetto obbligato al versamento dell’assegno, ma tenendo conto sia delle condizioni economiche dei genitori, sia delle esigenze del figlio che l’assegno deve soddisfare, alla luce dei criteri indicati dall’art. 337 ter c.c.

La quantificazione della contribuzione straordinaria non persegue esigenze esclusivamente perequative come l’assegno di mantenimento. Quindi, non si applicano i solo i criteri utilizzati per il mantenimento ordinario quali la comparazione dei redditi dei genitori e la proporzionalità della partecipazione.

La contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare una provvista per specifiche esigenze dei figli ritenute proporzionate al loro interesse, e il giudice di merito dovrà utilizzare anche questo parametro.

Nello specifico la Corte d’appello ha errato nell’aver collocato la spesa per la residenza fuori sede del figlio studente universitario tra quelle ordinarie, invece che tra quelle straordinarie, senza peraltro tenerne conto nella quantificazione del contributo ordinario.

I principi in materia di individuazione delle spese straordinarie

All’interno delle spese così dette straordinarie possono confluire più voci:

(a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, integrano l’assegno di mantenimento (spese di istruzione, spese mediche ordinarie);

(b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento (ex multis Cass. Civ. n. 379/2021).

Proprio in base ai suddetti criteri la Cassazione ha ritenuto – invece – le tasse universitarie e libri di studio, corrispondenti a bisogni ordinari per uno studente universitario. In quanto non eccezionali o imprevedibili, essendo quantificabili in anticipo, tali spese devono intendersi incluse nell’assegno di mantenimento ordinario posto a carico di uno dei due genitori e non nelle spese straordinarie Cass. Civ. n. 34100/2021).

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