Riparazioni del venditore e interruzione della prescrizione
di Daniele Calcaterra, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., Sez. II, 30.11.2023, n. 33380 – Dott. D. Poletti
Vizi nel contratto di vendita – Prescrizione e decadenza – Riconoscimento del venditore – Interruzione della prescrizione – artt. 1495 c.c. e 2944 c.c.
Massima: “Nel contratto di vendita, la riparazione del bene viziato da parte del venditore è atto idoneo a interrompere il termine annuale di prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., costituendo riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2944 c.c.”.
CASO
Tizio citava in giudizio Caio chiedendo la risoluzione del contratto di vendita di un’autovettura, la restituzione del prezzo pagato ed il risarcimento del danno per fermo tecnico dell’autoveicolo, a causa dei vizi presenti in quest’ultimo.
Nel costituirsi in giudizio, Caio eccepiva la prescrizione dell’azione di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1495 c.c. e contestava comunque nel merito la domanda attorea.
Il Tribunale, accertata l’esistenza dei vizi denunciati dal compratore e respinta l’eccezione di prescrizione, condannava il convenuto alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno, oltre alle spese di lite.
Caio proponeva appello avverso la sentenza, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta prescrizione dell’azione di risoluzione del contratto e, quindi, il rigetto della domanda.
La Corte di Appello confermava la sentenza impugnata, avverso la quale Caio proponeva ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
La Suprema Corte rigetta il ricorso.
QUESTIONI
L’art. 1495 c.c. prevede che l’azione per far valere la garanzia contro i vizi nella vendita si prescrive in un anno dalla consegna del bene.
La Suprema Corte, nella sentenza in commento, si preoccupa di stabilire se il detto termine annuale è suscettibile di interruzione a norma degli artt. 2943ss. c.c. e, in particolare, in applicazione della previsione di cui all’art. 2944 secondo cui la prescrizione è interrotta altresì dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (nel caso di specie, il venditore).
Nel condurre la sua indagine, la Corte prende le mosse dalla sentenza a Sezioni Unite n. 18672/2019, la quale, dopo avere chiarito che nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell’art. 2943, co. 4°, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, anche le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art.1219, co. 1, c.c., apre alla possibilità di atti interruttivi della prescrizione diversi e precisamente al riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere (operato nel caso di specie tramite il compimento di interventi riparatori sul bene).
Ci sono infatti alcuni snodi argomentativi della pronunzia a Sezioni Unite che corroborano la conclusione per la quale il termine dell’azione redibitoria è compatibile con l’intero statuto della prescrizione, compreso l’effetto interruttivo generato dal riconoscimento ex art. 2944 c.c.
Anzitutto, ragionare diversamente vorrebbe dire che il compratore, in presenza di un venditore che accetti di compiere un intervento conformativo sul bene, dovrebbe comunque manifestare formalmente (ed in maniera ultronea) la sua volontà nelle forme dell’art. 1219 c.c. per interrompere il termine prescrizionale, con un esito privo di coerenza sistematica. Inoltre, affermano le Sezioni Unite con riguardo agli atti stragiudiziali diretti a manifestare l’intenzione di attivare la garanzia, questa possibilità consente – in termini certamente più ristretti rispetto a quelli fisiologici di un giudizio – un’efficace tutela delle ragioni dell’acquirente, senza tuttavia penalizzare eccessivamente il venditore, poiché dal momento dell’interruzione della prescrizione ricomincia a decorrere il termine originario, assicurando altresì alle parti un congruo spatium deliberandi ed evitando una inutile proliferazione di giudizi. Lo stesso ragionamento può svolgersi di fronte al compimento di interventi di riparazione sul bene da parte del venditore (che può rivelare l’intento di evitare in questo modo la proposizione dell’azione redibitoria del compratore): anche in questo caso si verifica un’interruzione della prescrizione, dalla quale ricomincia a decorrere il termine annuale originario entro il quale il compratore che ha confidato nella eliminazione del vizio può proporre l’azione, avendo a disposizione un congruo spatium deliberandi qualora l’intervento conformativo non sia riuscito a porre rimedio allo stato della res acquistata.
L’affermazione che il riconoscimento della sussistenza di vizi della cosa venduta da parte del venditore ha effetto interruttivo del termine prescrizionale si rinviene peraltro già in Cass. n. 2322/1977 ed è conforme all’affermazione, frequente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il riconoscimento dei vizi della cosa venduta oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia” (cfr. Cass. n. 16766/2019; Cass. n. 23970/2013; Cass. n. 10288/2002; Cass. n. 4219/1998). Questo si verifica appunto anche per effetto del comportamento del venditore che compia sulla cosa venduta interventi di riparazione, come nel caso di specie in cui – rileva la Corte – si contano, a partire dalla prima riparazione consistente nella sostituzione del motorino di avviamento eseguita trascorsi tre mesi dalla consegna dell’autovettura, innumerevoli interventi riparatori (ben diciotto), tutti intervallati da periodi inferiori all’anno.
Tale impegno riparatore del venditore, specie se costantemente reiterato, può quindi ritenersi certamente un fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto del compratore, rispetto al quale corre il termine prescrizionale.
Così ricomposto il sistema, alla Corte, nella sentenza in commento, non rimane che concludere per il rigetto del ricorso, dato atto che la prescrizione del diritto alla garanzia del compratore era stata efficacemente interrotta.
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