22 Marzo 2022

Rinnovazione della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento

di Carlo Trentini, Avvocato Scarica in PDF

Cass. 22 febbraio 2022, n. 5858, Pres. Genovese, Est. Terrusi (ord.)

Parole chiave: ricorso per dichiarazione di fallimento – notificazione a mezzo PEC da parte della cancelleria – esito negativo – rinnovazione della notificazione a cura del creditore istante – obbligo di reiterare il tentativo a mezzo PEC – non sussiste

Massima: “Ai sensi della l.fall., art. 15, se la notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l’onere della notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente, e va assolto nello specifico modo previsto dalla legge; sicché la rinnovazione della notificazione, che sia stata disposta dal giudice, deve essere effettuata a cura del ricorrente medesimo senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della cancelleria o di altri) all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore” (massima ufficiale).

Riferimenti normativi: art. 15, comma 3 e comma 5, legge fallimentare

CASO E SOLUZIONE

Avverso sentenza dichiarativa di fallimento di una s.n.c. viene proposta opposizione dai suoi soci solidalmente ed illimitatamente responsabili, i quali lamentano che – non essendo andata a buon fine la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione della società e dei soci, tentata dalla cancelleria a mezzo PEC ed avendo il giudice designato fissato una nuova udienza di comparizione – il creditore istante aveva provveduto al rinnovo della notificazione nelle forme ordinarie, senza reiterare l’inoltro a mezzo PEC, deducendo che sarebbe stato così violato il disposto dell’art. 15, comma 3, quarto periodo, legge fallimentare. La Corte d’Appello accoglie l’opposizione. Proposto ricorso per cassazione sia dalla curatela che dal creditore istante, la Corte di Cassazione, pronunziandosi con ordinanza ad esito di procedimento ex art. 380-bis c.p.c., dichiara manifestamente fondati i ricorsi e cassa la sentenza impugnata, enunciando il principio di diritto riportato nella “massima” sopra riportata.

QUESTIONI

Correttamente la Corte di Cassazione ha riconosciuto che, una volta che il primo tentativo di notificazione a mezzo PEC, affidato alla cancelleria, non sia andato a buon fine (quale ne sia stata la causa: malfunzionamento della casella, sua chiusura, etc.), il creditore istante deve provvedere alla rinnovazione della notificazione, di persona, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, e che egli non è onerato di replicare l’iter procedimentale del tentativo di notificazione a mezzo PEC.

Al proposito, la corte regolatrice esattamente osserva che, risalendo l’avvio del procedimento al 16.11.2015, doveva farsi applicazione dell’art. 15 legge fallimentare nella versione successiva al D.L. n. 179/2012, e che tale norma prevede che:

(i)      il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti;

(ii)     l’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente;

(iii)    quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese, mentre

(iv)    quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

Dopodiché, il comma 5 della medesima disposizione consente che i termini dilatori di cui ai commi 3 e 4 (relativi alla data dell’udienza in rapporto a quella di deposito del ricorso e della comunicazione o notificazione, nonché alla presentazione di memorie e documenti) possano essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza; in tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

La Corte di Cassazione osserva che – essendo risultato infruttuoso, nel caso di specie, il tentativo di eseguire la notificazione a mezzo PEC – appariva infondata la tesi accolta dalla Corte d’Appello, secondo cui la norma avrebbe imposto di “ricominciare da capo l’iter”. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, la previsione di legge è chiaramente nel senso che, una volta non andato a buon fine il primo adempimento, demandato alla cancelleria, la previsione espressa dell’art. 15 l. fall. è nel senso che il secondo tentativo di notificazione del creditore, va attuato nelle forme ordinarie (sia pure mediante consegna di persona) senza dover essere preceduto da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della cancelleria o di altri) all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. Tale tesi risulta già accolta nel precedente costituito da Cass. 3 giugno 2020, n. 10511; in tema, v. anche Cass. 27 febbraio 2020, n. 5311.

Conclusivamente, il principio affermato dalla Cassazione è del tutto condivisibile.

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