Rimesse solutorie: eccezione di prescrizione specifica
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF
Con la recente decisione del 7 settembre 2017, n. 20933, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla natura dell’eccezione di prescrizione formulata dalla banca creditrice, censurando la circostanza che, nella fattispecie esaminata, l’eccezione di prescrizione sia stata genericamente formulata dalla banca con riferimento a tutte le rimesse affluite sul conto, senza indicazione di quelle aventi natura solutoria.
Nell’ordinanza è rilevato che la Cassazione, “a partire dalla sentenza n. 24418/010 resa a S.U., ha … costantemente affermato che l’azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente bancario, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nel caso in cui i versamenti abbiano avuto solo natura ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di chiusura del rapporto“.
Per quanto in particolare attiene all’eccezione di prescrizione, è evidenziato che “qualora, come nella specie, l’avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria (cfr. Cass. n. 4518/014); con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio i versamenti solutori“.
La decisione in commento si segnala, altresì, per avere la Suprema Corte escluso il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, che ha correttamente attribuito all’attrice gli interessi creditori maturati nel corso del rapporto, espressamente domandati in citazione oltre che implicitamente ricompresi nella domanda principale di “ripetizione dell’indebito, previa esatta determinazione del dare e dell’avere”, necessariamente riferita a tutte le somme illegittimamente trattenute dalla banca.