Rimessa alle Sezioni Unite l’enunciazione del criterio di individuazione della natura definitiva o meno della sentenza, in presenza di indici formali contrastanti
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. II, 9 marzo 2020, n. 6624, Pres. D’Ascola – Est. Criscuolo
[1] Cumulo domande fra stessi soggetti – Pronuncia su una (o più) di esse – Natura di sentenza non definitiva – Criterio formale di distinzione – Contrasto tra gli indici di carattere formale – Individuazione del criterio prevalente – Giudizi di scioglimento della comunione – Applicabilità o meno del criterio formale (artt. 279, 340 c.p.c.).
La Seconda Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sollevando una questione di diritto in tema di impugnazioni, nell’ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti; in particolare, ha chiesto una nuova considerazione della questione relativa ai criteri per l’individuazione della natura definitiva o meno della sentenza, agli effetti della riserva di impugnazione differita, ove sussista un contrasto tra gli indici di carattere formale (nella specie tra la qualificazione del provvedimento come non definitivo, la separazione del giudizio e la contestuale pronuncia sulle spese). L’ordinanza sollecita, altresì, la verifica delle soluzioni in relazione alla specifica materia dei giudizi di scioglimento delle comunioni, per i quali prospetta l’ipotesi dell’opportunità di adottare una soluzione non in linea con l’orientamento consolidato che attribuisce rilevanza al criterio dell’apparenza e dell’affidamento del terzo. (massima ufficiale)
CASO
[1] Gli eredi del defunto donante convenivano in giudizio il Comune di La Spezia al fine di domandare la risoluzione della donazione effettuata dal de cuius, la condanna del Comune alla restituzione del bene donato e il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di La Spezia, con sentenza del 2007, anteponendo la formula “non definitivamente pronunciando” al dispositivo, dichiarava la risoluzione della donazione, condannava il Comune a rilasciare il bene e statuiva in ordine alle spese di lite; con separata ordinanza, disponeva per la prosecuzione del giudizio. Con successiva sentenza del 2010, il Tribunale condannava poi il Comune di La Spezia al risarcimento dei danni subiti dagli eredi, oltre che al pagamento delle spese di lite per l’attività processuale svolta successivamente alla prima sentenza.
Il Comune, che aveva formulato riserva di impugnazione avverso la sentenza del 2007, provvedeva a impugnare entrambe le decisioni.
La Corte d’Appello di Genova, per quanto di interesse ai fini del presente commento, dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto contro la sentenza del 2007: tale pronuncia, secondo i giudicanti, era infatti da qualificarsi nei termini di sentenza definitiva, con conseguente tardività dell’appello proposto avverso la stessa nel 2010. A tal proposito, la Corte distrettuale richiamava il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine di distinguere tra sentenze definitive e non definitive, occorre aver riguardo a un criterio meramente formale, nel senso che ad essere qualificata come non definitiva sarebbe esclusivamente la sentenza che non adotti un formale provvedimento di separazione ovvero non provveda a liquidare le spese di lite. Nel caso di specie, proprio la statuizione in merito alle spese, contenuta nella sentenza del 2007, sarebbe dunque valsa a qualificarla come definitiva.
Il Comune di La Spezia proponeva allora ricorso per cassazione mediante il quale denunciava, in particolare, la nullità della decisione di seconde cure nella parte in cui aveva ritenuto che la sentenza del 2007 pronunciata dal Tribunale di La Spezia fosse passata in giudicato. Il ricorrente rilevava come tale sentenza fosse stata qualificata come non definitiva dall’estensore, dinanzi al quale era poi stata ritualmente formulata la riserva di impugnazione: sui criteri formali ordinariamente invocati dalla giurisprudenza (liquidazione delle spese di lite; separazione delle cause) avrebbe dovuto allora prevalere l’espressa qualificazione data alla sentenza dal giudice, anche al fine di non violare l’affidamento della parte nella regolazione della propria attività processuale.
SOLUZIONE
[1] Ricevuto il ricorso, l’investita Sezione Seconda della Cassazione rileva come detto motivo ponga una questione di massima di particolare importanza che, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c., apre alla possibilità di richiedere al Primo Presidente di valutare se disporre una pronuncia a Sezioni Unite. Il massimo organo di nomofilachia, in particolare, è sollecitato a individuare la regola cui attenersi, onde accertare la natura definitiva o meno di una sentenza, nel caso di contemporanea esistenza, nella decisione, di elementi di carattere formale connotati da contraddittorietà: se, cioè, debba prevalere l’espressa qualificazione data dal giudice alla propria decisione – rendendo quindi recessivi i diversi indici formali della liquidazione delle spese e della separazione delle cause, destinati a un ruolo sussidiario e idonei a risolvere il dubbio solo in assenza di un’espressa manifestazione del giudice -, ovvero se si debba pervenire alla soluzione di segno opposto. In caso di rimessione alle Sezioni Unite, poi, viene altresì manifestata l’opportunità di indagare analoga questione in relazione alla materia dei giudizi di scioglimento della comunione, riguardo ai quali si suggerisce anzi di discostarsi dall’orientamento aderente all’approccio c.d. formale.
QUESTIONI
[1] La questione circa l’identificazione della natura, definitiva o meno, di una sentenza, non solo presenta una indiscutibile rilevanza sul piano dogmatico, ma vanta altresì un sicuro impatto pratico. Si tratta, infatti, di un aspetto dirimente ai fini dell’individuazione del regime impugnatorio proprio della pronuncia, in considerazione del fatto che lo strumento della riserva d’impugnazione di cui all’art. 340 c.p.c. è attivabile esclusivamente nei confronti delle sentenze non definitive. Tale norma, lo si ricorda, consente alla parte soccombente rispetto a quanto statuito in una sentenza non definitiva di differire la proposizione del gravame avverso tale pronuncia senza decadere dalla relativa facoltà di proposizione: in tal caso, l’impugnazione contro la non definitiva dovrà essere proposto unitamente a quella contro la sentenza definitiva ovvero con quella che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, avverso altra sentenza non definitiva che succeda alla prima (per i dovuti riferimenti, anche bibliografici, si veda A. Tedoldi, sub art. 340, in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, II, Milano, 2018, 1279 ss.; M. Bove, Sentenze non definitive e riserva d’impugnazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998; G.P. Califano, L’impugnazione della sentenza non definitiva, Napoli, 1996; A. Cerino Canova, Dell’appello avverso le sentenze non definitive, in Riv. dir. proc., 1985).
È evidente, allora – e si tratta di quanto esattamente accaduto nel caso di specie -, che laddove la parte qualifichi erroneamente una pronuncia come non definitiva, riservando l’appello contro la stessa anziché impugnarla immediatamente nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., l’impugnazione che verrà ad essere proposta in via differita non potrà che essere tardiva e, dunque, inammissibile: da qui, la necessità di individuare un criterio discretivo certo, cui la parte possa prestare pieno affidamento. A tal riguardo, tuttavia, il nostro codice di rito non provvede a fornire una chiara definizione di sentenza non definitiva (ovvero, specularmente, definitiva). L’art. 340 c.p.c., nel delimitare l’ambito applicativo della riserva facoltativa di appello, si limita infatti a menzionare le pronunce di cui agli artt. 278 e 279, n. 4), c.p.c. Ora, a prescindere dalla prima norma, specificamente dedicata alla sentenza di condanna generica e alla sentenza di condanna al pagamento di una provvisionale, il tenore del successivo art. 279 non è di eccessivo aiuto ai fini identificativi in oggetto, discorrendo, in senso generico, di pronuncia che non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa. La genericità di tale previsione, se da un lato ha rappresentato un terreno assai fertile per proficue elaborazioni dottrinali (oltre alla dottrina già citata, A. Cerino Canova, Sul contenuto delle sentenze non definitive di merito, in Riv. dir. proc., 1971; L. Montesano, Sentenze endoprocessuali nei giudizi civili di merito, in Riv. dir. proc., 1971; M. Montanari, L’efficacia delle sentenze non definitive su questioni preliminari di merito, in Riv. dir. proc., 1986), dall’altro ha sollecitato l’opera puntualizzatrice della giurisprudenza di legittimità, da sempre impegnata nello sforzo di identificare criteri certi per distinguere tra sentenze definitive e non. La pronuncia in esame, altro non rappresenta se non l’ultimo episodio di tale percorso.
Venendo allora al presente provvedimento di rimessione alle Sezioni Unite, l’argomentazione posta a base dello stesso si dipana tramite un’analisi dei precedenti di legittimità intervenuti sul tema.
A tal proposito, è utile muovere da Cass., sez. un., 1° marzo 1990, n. 1577, la quale ha inaugurato un approccio alla questione di carattere formale. Tale pronuncia, infatti, ha affermato che in caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, la sentenza che decida una o più di esse, con prosecuzione del procedimento per le altre, ha natura non definitiva – e, come tale, può essere oggetto di riserva di impugnazione -, qualora non disponga la separazione delle cause e non provveda sulle spese relative alla domanda o alle domande non decise, rinviando all’ulteriore corso del giudizio: la definitività della sentenza, in altri termini, esige un espresso provvedimento di separazione ovvero la pronuncia sulle spese, la quale presuppone la definizione della contesa cui si riferisce e quindi, a monte, la separazione medesima.
L’indirizzo – nel permanere di un certo contrasto all’interno della giurisprudenza – è stato successivamente ribadito da Cass., sez. un., 8 ottobre 1999, n. 711 e Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 712 (pubblicate in Corr. giur., 2000, con nota di M. Montanari, Cumulo di domande e sentenza non definitiva e postilla di C. Consolo, Postilla su un dibattito seducente, ma ormai maturo, se non estenuante quanto alle non definitive su domande, e in Giust. civ., 2000, con nota di G.P. Califano, Le s.u. ripropongono l’indirizzo formale in tema di sentenze non definitive su una fra più domande cumulate nello stesso processo; in senso conforme, Cass., 15 febbraio 2007, n. 3383; Cass., 10 giugno 2005, n. 12318; Cass., 10 ottobre 2002, n. 5443), nonché, in epoca più recente, da Cass., sez. un., 28 aprile 2011, n. 9441, la quale, in particolare, ha esteso il criterio formale di identificazione alle pronunce declinatorie della giurisdizione, evidenziando l’esigenza di tutelare l’affidamento della parte, ingenerato appunto dalla presenza di indici di carattere formale (nello stesso senso, Cass., 19 dicembre 2013, n. 28467; Cass., 9 agosto 2016, n. 16829).
In definitiva, seguendo il criterio formale tracciato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, gli elementi idonei a qualificare una sentenza come definitiva sarebbero la presenza di un provvedimento di separazione della causa decisa rispetto alle altre cumulate ovvero la liquidazione delle spese di lite relative a quella causa medesima.
A tal punto, pur confermando la sua adesione all’approccio formalistico, il provvedimento in commento si interroga sulla sua persistente validità nell’ipotesi in cui – come avvenuto nella fattispecie giunta al suo esame -, all’interno della sentenza, da qualificare come definitiva o non definitiva, convivano sia gli elementi estrinseci dianzi indicati (provvedimento di separazione delle cause; liquidazione delle spese di lite), militanti a favore della definitività della sentenza stessa, sia la formale qualificazione offerta dal giudice estensore circa la sua natura non definitiva (espressa, nel caso di specie, dalla formula “non definitivamente pronunciando”, premessa al dispositivo).
Il provvedimento di rimessione non manca, peraltro, di ricordare come nella materia in esame la giurisprudenza di legittimità abbia sovente fatto riferimento al c.d. principio dell’apparenza, aderendo al quale dovrebbe riconoscersi prevalenza, nell’individuazione della natura di una sentenza, alla qualificazione fornita dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza: tale approccio, con tutta evidenza, valorizzerebbe al massimo l’istanza di tutela dell’affidamento delle parti. Il ricorso a tale principio, in altri termini, condurrebbe a un contemperamento di quello, opposto, di c.d. prevalenza della sostanza sulla forma, secondo cui la qualificazione di un provvedimento dipenderebbe dal suo contenuto, a prescindere dalla sua qualificazione formale.
Un’applicazione del principio di apparenza alla specifica questione ora in esame è peraltro rinvenibile nel precedente di cui a Cass., 29 dicembre 2011, n. 29829, in cui si è riconosciuto come la consapevole ed espressa qualificazione della sentenza come non definitiva, operata dal giudice – da ritenersi in definitiva dirimente -, avesse ingenerato nelle parti il ragionevole convincimento circa tale natura e la conseguente ammissibilità della riserva di impugnazione (conf., più recentemente, Cass., 22 marzo 2017, n. 7243; antecedentemente alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1990, si veda già Cass., 27 marzo 1987, n. 2992, la quale ha affermato che, ai fini in discorso, sarebbero determinanti la qualificazione del provvedimento offerta dal giudice e le altre indicazioni dallo stesso fornite, di modo che le parti siano vincolate a ritenere non definitiva una sentenza espressamente dichiarata tale, accompagnata da separata ordinanza con cui sia disposta la prosecuzione del giudizio per la definizione delle altre domande cumulate).
Più in generale, esempi di applicazione del principio dell’apparenza, a temperamento di quello di prevalenza della sostanza sulla forma, si hanno, sempre in materia di impugnazioni, laddove si tratti di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza così da individuare il mezzo di impugnazione correttamente spendibile avverso lo stesso: in tali ipotesi, appunto, la prevalenza è riconosciuta alla forma adottata dal giudice, ove sia frutto di una consapevole scelta esercitata dallo stesso (in tal senso, Cass., sez. un., 16 aprile 2007, n. 8949; per una pronuncia in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e altre spettanze dovute al difensore, Cass., sez. un., 11 gennaio 2011, n. 390; in materia di opposizioni all’esecuzione, Cass., 26 maggio 2017, n. 13381; in tema di impugnabilità di sentenze del giudice di pace, Cass., 26 aprile 2010, n. 9923).
Il provvedimento in commento annuncia espressamente come non intenda discostarsi o rimettere in discussione la validità del principio di apparenza. Anzi, a ben vedere, nel momento in cui chiede alle Sezioni Unite di enunciare un criterio di individuazione della natura, definitiva o meno, di una sentenza, in presenza di indici formali contrastanti, si inserisce anch’esso nel solco di tale orientamento, dimostrando come la risoluzione della questione sia del tutto interna all’operatività del principio di apparenza medesimo: infatti, sia la presenza di un provvedimento di separazione delle cause o di liquidazione delle spese, sia la qualificazione della sentenza come non definitiva sono parimenti considerati, secondo gli orientamenti richiamati, indici formali (sia pur contrastanti) idonei a fondare l’affidamento delle parti circa la natura del provvedimento.
Da ultimo, come si è anticipato, il provvedimento di rimessione sollecita le Sezioni Unite ad affrontare la questione in esame anche con specifico riguardo alla materia dei giudizi di scioglimento delle comunioni, riguardo alle quali, anzi, si prospetta l’opportunità di discostarsi dall’orientamento formalistico di cui si discorre.
A tal riguardo, si ricorda la pronuncia di Cass., 26 luglio 2016, n. 15466, la quale, appunto abdicando all’utilizzo dei criteri formali individuati dalle Sezioni Unite, ha affermato che la sentenza che approva il progetto di divisione ha natura definitiva quanto alla domanda di scioglimento della comunione, in quanto con tale pronuncia si risolvono le questioni ad essa domanda relative, senza che assuma rilievo, in senso contrario, l’omessa pronuncia sulle spese del giudizio. Tuttavia – si precisa – ciò varrebbe solo nell’ipotesi in cui la sentenza sciolga la comunione rispetto a tutti i beni che ne facevano parte, mentre le eventuali sentenze che concludono le singole fasi del procedimento avrebbero natura non definitiva e sarebbero suscettibili di riserva di appello.
Tale orientamento incontra il favore del presente provvedimento di rimessione, dove si evidenziano tutti gli inconvenienti derivanti da un’adesione alla soluzione opposta. A tal riguardo, si osserva come seguire l’approccio formalistico – sì da negare carattere definitivo a tale pronuncia – condurrebbe il giudizio di divisione a una situazione di stallo: poiché, infatti, il giudice della divisione può procedere all’estrazione a sorte dei lotti, ex art. 789 c.p.c., solo una volta che le contestazioni al progetto di divisione siano state decise con sentenza passata in giudicato, qualificare quest’ultima come non definitiva e consentire alla parte di formulare avverso la stessa riserva di gravame significherebbe impedirne il passaggio in giudicato e, in definitiva, bloccare le operazioni di divisione. Tale inconveniente, si prosegue, non potrà presentarsi in caso di qualificazione di tale sentenza come definitiva, in quanto la parte a ciò interessata sarebbe onerata di impugnare immediatamente il provvedimento, al cui passaggio in giudicato si ricollega la ripresa delle operazioni divisorie.
Non resta che attendere la risposta delle Sezioni Unite, la cui pronuncia verrà senz’altro annotata in Euroconference Legal.