18 Gennaio 2022

I rimedi processuali relativi all’esecuzione del sequestro conservativo presso terzi

di Maddalena De Leo, Avvocato

Cassazione civile sez. VI, 6/10/2021 n. 27073; Pres. Amendola; Rel. Tatangelo

Parole chiave: Sequestro conservativo – Esecuzione del sequestro conservativo presso terzi – Ordinanza di sequestro del credito nei limiti della pignorabilità – Opposizione agli atti esecutivi – Opposizione all’esecuzione – Sospensione procedura esecutiva – Reclamo avverso ordinanza di sospensione – Termine per l’introduzione fase di merito dell’opposizione all’esecuzione – Mancanza – Integrazione del provvedimento (artt. 289, 671, 678, 543, 545, 547, 615, 616, 617, 624 c.p.c.)

Massima: “Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione, in sede di attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, dichiari attuato il sequestro nei limiti della ritenuta pignorabilità/sequestrabilità dei crediti dichiarati dal terzo, l’ordinanza da questi adottata, in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura di attuazione del provvedimento cautelare, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di attuazione; diversamente, se adottata in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del procedimento di attuazione, che resta perciò pendente, e impugnabile con il reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. In entrambi i casi, se (e solo se) è stata proposta dal debitore una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che sospende o chiude il procedimento di attuazione davanti a sé, deve contestualmente fissare (salvo che l’opponente stesso vi rinunzi) il termine per l’instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, liquidando le spese della relativa fase sommaria e, in mancanza, sarà possibile per la parte interessata chiedere l’integrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c, ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio di merito, in tale sede proponendo anche tutte le contestazioni relative alla eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione. In nessun caso è, invece, proponibile appello avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione”.

CASO

Il creditore G.N., dopo aver ottenuto un provvedimento di sequestro conservativo nei confronti del debitore Z.R., ha posto in esecuzione tale provvedimento sui crediti vantati dal debitore nei confronti del terzo, RN Caffè S.r.l., il quale ha reso dichiarazione di quantità in senso positivo.

Costituitosi nel procedimento di esecuzione del sequestro conservativo davanti al giudice dell’esecuzione, il debitore Z. contestava il limite di pignorabilità/sequestrabilità del credito nella misura di un quinto, in quanto il credito derivava da un rapporto di agenzia con il terzo.

Il giudice dell’esecuzione ha quindi dichiarato eseguito il sequestro nei limiti del quinto della somma dichiarata come dovuta dal terzo, liquidando altresì le spese processuali, poste a carico del debitore nella misura di due terzi.

Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione il creditore procedente ha proposto appello, che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Firenze.

G.N. ricorreva quindi in Cassazione sulla base di un unico motivo: secondo il ricorrente il provvedimento del giudice dell’esecuzione sarebbe appellabile in quanto avrebbe il contenuto sostanziale di una sentenza, avendo deciso l’opposizione all’esecuzione del debitore relativa ai limiti di pignorabilità del credito oggetto del sequestro, con liquidazione delle spese processuali.

SOLUZIONE

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

Ribadendo i principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, gli Ermellini hanno statuito che le ordinanze del giudice dell’esecuzione con contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e all’ammissibilità dell’azione esecutiva non possono considerarsi sentenze decisive di un’opposizione all’esecuzione, neppure quando provvedono sulle spese giudiziali. Pertanto, non sono appellabili.

QUESTIONI

La decisione della Suprema Corte rappresenta l’occasione per analizzare nel dettaglio quali siano le modalità di contestazione dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, non senza soffermarsi sui possibili contenuti di tali provvedimenti nonché sui poteri esercitabili dal giudice dell’esecuzione d’ufficio.

Deve esser fin da subito ricordato che il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi, nonché che il giudice può autorizzare il sequestro conservativo nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. Di conseguenza, i principi di diritto enunciati in tema di esecuzione per espropriazione risultano applicabili al procedimento di attuazione del sequestro conservativo nonché alla pignorabilità/sequestrabilità dei beni oggetto della misura cautelare.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto al giudice dell’esecuzione il potere/dovere di verificare d’ufficio l’esistenza del titolo esecutivo ed altresì la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base allo stesso titolo, anche in assenza di una opposizione del debitore (fra le molte si vedano Cass. n. 11021/2011; Cass. n. 16610/2011). Non solo, ma al giudice dell’esecuzione è riconosciuto pure il potere/dovere di verificare e applicare i limiti di pignorabilità dei crediti secondo quanto dispone l’art. 545 c.p.c. in relazione ai trattamenti retributivi e/o pensionistici.

Pertanto, il giudice dell’esecuzione ha il potere e dovere di dichiarare attuato il sequestro conservativo in favore del creditore esclusivamente con riguardo agli importi che, sulla base degli atti, risultino allo stesso effettivamente dovuti e nei limiti di pignorabilità/sequestrabilità dei crediti oggetto del sequestro conservativo.

Tali poteri officiosi del giudice dell’esecuzione possono essere esercitati non solo in assenza di contestazioni da parte del debitore, ma anche quando il debitore si sia costituito e abbia sollevato contestazioni ovvero abbia proposto formale opposizione all’esecuzione.

Nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione abbia esercitato i propri poteri officiosi in assenza di contestazioni da parte del debitore, per impugnare il provvedimento che dichiara attuato il sequestro conservativo nei limiti di pignorabilità/sequestrabilità dei crediti, il creditore può soltanto proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Peraltro, è sempre attraverso l’opposizione agli atti esecutivi che il creditore può contestare il provvedimento del giudice dell’esecuzione relativo alla liquidazione delle spese della procedura di attuazione della misura cautelare.

Anche nell’ipotesi in cui il debitore si sia costituito e abbia sollevato contestazioni, senza però proporre formale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’unico rimedio esperibile dal creditore avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è rappresentato dall’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

Diversamente, nell’ipotesi in cui il debitore abbia proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., occorre analizzare il contenuto e, quindi, la natura del provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione al fine di individuare il rimedio esperibile da parte del creditore.

In particolare, una volta proposta opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura esecutiva e assegnare i termini per l’instaurazione del giudizio di merito. In questo caso, il provvedimento di sospensione adottato dal giudice dell’esecuzione è reclamabile ai sensi dell’art. 624 c.p.c.: il reclamo è diretto a ottenere la revoca della sospensione. Pare opportuno evidenziare che il processo esecutivo rimane sospeso in caso di instaurazione del merito dell’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c. nei termini fissati dal giudice dell’esecuzione ovvero fino all’estinzione del processo ai sensi del terzo comma dell’art. 624 c.p.c., con la conseguenza che gli effetti del sequestro rimangono fermi. In particolare, in caso di sequestro presso terzi, le somme pignorate rimangono vincolate.

Nonostante l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione può comunque esercitare i propri poteri officiosi, dichiarando attuato il sequestro con riguardo agli importi effettivamente dovuti e nei limiti della pignorabilità/sequestrabilità dei crediti. In questa situazione, secondo la Suprema Corte, il giudice dell’esecuzione non è tenuto a provvedere sull’istanza di sospensione per difetto di interesse. Invero, con il provvedimento di dichiarazione di assoggettamento a sequestro dei crediti dovuti nei limiti della pignorabilità/sequestrabilità il giudice dell’esecuzione definisce la procedura di attuazione del sequestro.

È evidente, pertanto, che in questo caso non sussiste alcun provvedimento di sospensione da reclamare ai sensi dell’art. 624 c.p.c. Di contro, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione il creditore può proporre soltanto opposizione agli atti esecutivi.

In mancanza di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., gli effetti del sequestro cessano: in particolare, nel caso di sequestro presso terzi, le somme non dichiarate assoggettate a sequestro sono definitivamente e irrimediabilmente svincolate.

Trattandosi di un provvedimento il cui contenuto è espressione dell’ordinario esercizio dei poteri officiosi del giudice dell’esecuzione nel procedimento di attuazione del sequestro conservativo, tale provvedimento non può essere in alcun modo qualificato come sentenza in senso sostanziale sull’opposizione all’esecuzione.

Peraltro, nonostante il provvedimento di definizione della procedura di attuazione del sequestro adottato dal giudice dell’esecuzione, resta ferma l’opposizione all’esecuzione già proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Il giudice, pertanto, deve fissare il termine per l’instaurazione del merito dell’opposizione e liquidare le spese della fase sommaria dell’opposizione. Le parti possono instaurare il relativo giudizio di merito a cognizione piena, anche laddove non sia stato loro assegnato il relativo termine, chiedendo al giudice l’integrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c., ovvero notificando direttamente l’atto introduttivo del giudizio di merito nei termini di legge. Tuttavia, la Suprema Corte precisa che la decisione del giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. non consente di riaprire il procedimento esecutivo concluso con il provvedimento del giudice dell’esecuzione non impugnato. La decisione sul merito dell’opposizione all’esecuzione produce effetti solo per il futuro, ad esempio per una eventuale nuova procedura esecutiva promossa sulla base del medesimo titolo.

Non solo, ma occorre puntualizzare altresì che con l’instaurazione del giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione è possibile contestare il provvedimento del giudice dell’esecuzione relativo alle spese processuali soltanto se riferibili alla fase sommaria del giudizio di opposizione all’esecuzione: il provvedimento di liquidazione delle spese processuali relative al procedimento di attuazione può essere contestato soltanto con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

In nessun caso, dunque, è possibile proporre appello avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiara attuato il sequestro nei limiti della ritenuta pignorabilità dei crediti e che liquida le spese processuali, tanto con riguardo alla fase sommaria del giudizio di opposizione all’esecuzione, quanto con riguardo al procedimento di attuazione del sequestro conservativo.

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